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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RG N.6660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Monica Tarchi Presidente
2) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel.
3) dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 6660/2025 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Trevisan Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Fiortini Controparte_1
RESISTENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Damiano CP_2
INTERVENUTA con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 5
Conclusioni: all'udienza del 15.10.2025 le parti con i rispettivi difensori hanno chiesto al Giudice di proporre una soluzione conciliativa ed il Giudice allo stato degli atti ha proposto la seguente proposta: “restituzione della casa familiare al padre con consegna in data
20.10.2025; pagamento dell'importo di euro 100,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte di entrambi i genitori alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia;
compartecipazione dei genitori alle spese straordinarie della figlia regolamentate come da protocollo del CNF del 2017 nella misura del 70% per il padre e nella misura del 30% per la madre;
il mantenimento della telecamera presso l'abitazione del padre, essendo in luogo che non viola la privacy della figlia;
revoca del contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre e a favore della madre a partire dal deposito del ricorso;
percezione dell'assegno unico universale per la figlia direttamente da quest'ultima se ne ha diritto;
compensazione delle spese del presente giudizio”.
La resistente e l'intervenuta hanno accettato la proposta conciliativa. La resistente ha dichiarato che la casa familiare è già stata liberata dalla resistente da giugno 2025. Il ricorrente ha accettato la proposta conciliativa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per chiedere la modifica degli obblighi di mantenimento della figlia nata CP_2 il 12.05.2006 dalla relazione avuta con , cessata nel maggio 2007, e la Controparte_1 revoca dell'assegnazione della casa familiare alla Il ricorrente ha dedotto che, dal CP_1 novembre 2021, la figlia vivrebbe stabilmente con lui, mentre la resistente continuerebbe ad occupare l'immobile, di proprietà dello stesso, senza titolo e senza contribuire al mantenimento della figlia. Ha, quindi, chiesto al Tribunale di Firenze di revocare l'assegnazione della casa familiare, sita in via Grazia Deledda, alla , ordinandone CP_1 il rilascio immediato con applicazione di penale ex art. 614-bis c.p.c., di revocare l'obbligo a suo carico di versare il contributo di mantenimento per la figlia alla resistente,
pagina 2 di 5 riconoscendolo non dovuto dal novembre 2021, di imporre alla resistente il pagamento di CP_ un contributo mensile di € 350,00 per il mantenimento della figlia rivalutabile
ISTAT, oltre agli arretrati maturati dalla medesima data, di confermare la ripartizione paritaria delle spese straordinarie e disciplinare la percezione dell'Assegno unico e delle detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno, nonché di condannare la resistente alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di Assegno unico e alla refusione delle spese di lite.
2. Con comparsa di risposta si è costituita nel giudizio promosso da Controparte_1
contestando integralmente le allegazioni avverse e deducendo che il ricorso Parte_1 sarebbe volto esclusivamente alla tutela di interessi patrimoniali del ricorrente, in totale CP_ disinteresse per il benessere della figlia La resistente ha evidenziato di aver sostenuto, in via esclusiva, i bisogni affettivi ed economici della figlia, anche durante la convivenza di CP_ con il padre, circostanza che non avrebbe mai comportato un effettivo mantenimento diretto da parte di limitatosi a fornire un mero posto letto. Ha sottolineato la propria Pt_1 condizione di disoccupazione e assenza di patrimonio, in contrapposizione alla rilevante disponibilità economica e immobiliare del ricorrente, ha ribadito che la cessazione unilaterale del contributo di mantenimento sarebbe stata arbitraria e che il provvedimento del 2017 dovrebbe conservare efficacia sino alla modifica giudiziale.
Quanto alle richieste, la non si è opposta alla revoca dell'assegnazione della casa CP_1 familiare in suo favore, ha chiesto che l'immobile di via Grazia Deledda venga assegnato alla figlia, e parimenti non si è opposta alla revoca dell'assegno di mantenimento a lei CP_ corrisposto, chiedendo che il contributo sia versato direttamente ad in misura non inferiore a € 400,00 mensili. Ha chiesto, inoltre, che le spese straordinarie vengano poste a totale carico del ricorrente, in applicazione del principio di proporzionalità, ed il rigetto di tutte le ulteriori domande del ricorrente, ritenute infondate e inammissibili, compresa la richiesta di contributo economico a carico della resistente. Ha domandato, infine, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
3. La figlia è intervenuta autonomamente nel giudizio ai sensi dell'art. 337- CP_2 septies c.c., formulando domande dirette di mantenimento e di assegnazione della casa familiare. Ha rappresentato di essere una giovane maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, di aver completato il percorso di studi con il solo sostegno pagina 3 di 5 materno e di svolgere attualmente un lavoro part-time con retribuzione insufficiente a garantirle autonomia. Ha evidenziato l'assenza di un reale contributo paterno, sia economico che affettivo, e la persistenza di un rapporto conflittuale con il padre, limitato a una mera coabitazione priva di sostegno, aggravata da condotte lesive della dignità CP_ personale, come l'installazione di telecamere nell'abitazione. In tale contesto, ha chiesto che venga revocata l'assegnazione della casa familiare alla madre Controparte_1
e che l'immobile di via Grazia Deledda sia attribuito in suo favore, quale ambiente idoneo a garantirle stabilità. Ha domandato inoltre che il contributo economico, attualmente corrisposto dal padre alla madre, sia versato direttamente a lei in misura non inferiore a €
400,00 mensili, e che le spese straordinarie siano poste a totale carico del padre, in ragione della disparità economica tra i genitori. Ha chiesto, altresì, la rimozione delle telecamere installate dal padre nell'abitazione di via Monti, il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente e la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali.
4. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 15.10.2025 sono comparse le parti e l'intervenuta con i rispettivi difensori. La resistente e l'intervenuta hanno chiesto al Giudice di proporre una soluzione conciliativa. Il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata da tutte le parti. Il Giudice si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, raggiunta sulla base della proposta formulata dal Giudice, e ritiene che le condizioni della stessa siano conformi alla legge e meritevoli di accoglimento in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia.
PQM
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accettazione da parte di tutte le parti in causa della proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato e dispone in conformità alle condizioni della stessa proposta conciliativa contenute nel verbale di udienza del 15.10.2025 e sopra riportata, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dispone la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.10.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Monica Tarchi
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Monica Tarchi Presidente
2) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel.
3) dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 6660/2025 promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Trevisan Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Fiortini Controparte_1
RESISTENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Damiano CP_2
INTERVENUTA con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 5
Conclusioni: all'udienza del 15.10.2025 le parti con i rispettivi difensori hanno chiesto al Giudice di proporre una soluzione conciliativa ed il Giudice allo stato degli atti ha proposto la seguente proposta: “restituzione della casa familiare al padre con consegna in data
20.10.2025; pagamento dell'importo di euro 100,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte di entrambi i genitori alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia;
compartecipazione dei genitori alle spese straordinarie della figlia regolamentate come da protocollo del CNF del 2017 nella misura del 70% per il padre e nella misura del 30% per la madre;
il mantenimento della telecamera presso l'abitazione del padre, essendo in luogo che non viola la privacy della figlia;
revoca del contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre e a favore della madre a partire dal deposito del ricorso;
percezione dell'assegno unico universale per la figlia direttamente da quest'ultima se ne ha diritto;
compensazione delle spese del presente giudizio”.
La resistente e l'intervenuta hanno accettato la proposta conciliativa. La resistente ha dichiarato che la casa familiare è già stata liberata dalla resistente da giugno 2025. Il ricorrente ha accettato la proposta conciliativa.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per chiedere la modifica degli obblighi di mantenimento della figlia nata CP_2 il 12.05.2006 dalla relazione avuta con , cessata nel maggio 2007, e la Controparte_1 revoca dell'assegnazione della casa familiare alla Il ricorrente ha dedotto che, dal CP_1 novembre 2021, la figlia vivrebbe stabilmente con lui, mentre la resistente continuerebbe ad occupare l'immobile, di proprietà dello stesso, senza titolo e senza contribuire al mantenimento della figlia. Ha, quindi, chiesto al Tribunale di Firenze di revocare l'assegnazione della casa familiare, sita in via Grazia Deledda, alla , ordinandone CP_1 il rilascio immediato con applicazione di penale ex art. 614-bis c.p.c., di revocare l'obbligo a suo carico di versare il contributo di mantenimento per la figlia alla resistente,
pagina 2 di 5 riconoscendolo non dovuto dal novembre 2021, di imporre alla resistente il pagamento di CP_ un contributo mensile di € 350,00 per il mantenimento della figlia rivalutabile
ISTAT, oltre agli arretrati maturati dalla medesima data, di confermare la ripartizione paritaria delle spese straordinarie e disciplinare la percezione dell'Assegno unico e delle detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno, nonché di condannare la resistente alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di Assegno unico e alla refusione delle spese di lite.
2. Con comparsa di risposta si è costituita nel giudizio promosso da Controparte_1
contestando integralmente le allegazioni avverse e deducendo che il ricorso Parte_1 sarebbe volto esclusivamente alla tutela di interessi patrimoniali del ricorrente, in totale CP_ disinteresse per il benessere della figlia La resistente ha evidenziato di aver sostenuto, in via esclusiva, i bisogni affettivi ed economici della figlia, anche durante la convivenza di CP_ con il padre, circostanza che non avrebbe mai comportato un effettivo mantenimento diretto da parte di limitatosi a fornire un mero posto letto. Ha sottolineato la propria Pt_1 condizione di disoccupazione e assenza di patrimonio, in contrapposizione alla rilevante disponibilità economica e immobiliare del ricorrente, ha ribadito che la cessazione unilaterale del contributo di mantenimento sarebbe stata arbitraria e che il provvedimento del 2017 dovrebbe conservare efficacia sino alla modifica giudiziale.
Quanto alle richieste, la non si è opposta alla revoca dell'assegnazione della casa CP_1 familiare in suo favore, ha chiesto che l'immobile di via Grazia Deledda venga assegnato alla figlia, e parimenti non si è opposta alla revoca dell'assegno di mantenimento a lei CP_ corrisposto, chiedendo che il contributo sia versato direttamente ad in misura non inferiore a € 400,00 mensili. Ha chiesto, inoltre, che le spese straordinarie vengano poste a totale carico del ricorrente, in applicazione del principio di proporzionalità, ed il rigetto di tutte le ulteriori domande del ricorrente, ritenute infondate e inammissibili, compresa la richiesta di contributo economico a carico della resistente. Ha domandato, infine, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
3. La figlia è intervenuta autonomamente nel giudizio ai sensi dell'art. 337- CP_2 septies c.c., formulando domande dirette di mantenimento e di assegnazione della casa familiare. Ha rappresentato di essere una giovane maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, di aver completato il percorso di studi con il solo sostegno pagina 3 di 5 materno e di svolgere attualmente un lavoro part-time con retribuzione insufficiente a garantirle autonomia. Ha evidenziato l'assenza di un reale contributo paterno, sia economico che affettivo, e la persistenza di un rapporto conflittuale con il padre, limitato a una mera coabitazione priva di sostegno, aggravata da condotte lesive della dignità CP_ personale, come l'installazione di telecamere nell'abitazione. In tale contesto, ha chiesto che venga revocata l'assegnazione della casa familiare alla madre Controparte_1
e che l'immobile di via Grazia Deledda sia attribuito in suo favore, quale ambiente idoneo a garantirle stabilità. Ha domandato inoltre che il contributo economico, attualmente corrisposto dal padre alla madre, sia versato direttamente a lei in misura non inferiore a €
400,00 mensili, e che le spese straordinarie siano poste a totale carico del padre, in ragione della disparità economica tra i genitori. Ha chiesto, altresì, la rimozione delle telecamere installate dal padre nell'abitazione di via Monti, il rigetto delle ulteriori domande del ricorrente e la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali.
4. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 15.10.2025 sono comparse le parti e l'intervenuta con i rispettivi difensori. La resistente e l'intervenuta hanno chiesto al Giudice di proporre una soluzione conciliativa. Il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata da tutte le parti. Il Giudice si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
5. Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, raggiunta sulla base della proposta formulata dal Giudice, e ritiene che le condizioni della stessa siano conformi alla legge e meritevoli di accoglimento in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della figlia.
PQM
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto dell'accettazione da parte di tutte le parti in causa della proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato e dispone in conformità alle condizioni della stessa proposta conciliativa contenute nel verbale di udienza del 15.10.2025 e sopra riportata, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dispone la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.10.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Monica Tarchi
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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