Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 138
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando l'art. 14, comma 3, D.Lvo 546/1992, che consente l'intervento volontario anche a soggetti pubblici il cui intervento non contrasta con altre disposizioni normative.

  • Rigettato
    Errore materiale nella sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, verificando che la sentenza impugnata non conteneva il riferimento temporale contestato dall'appellante.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese tributarie

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, accertando la rituale notifica delle intimazioni che hanno validamente interrotto la prescrizione. In particolare, ha evidenziato che le intimazioni non essendo state impugnate, non consentono di eccepire la nullità delle notifiche delle cartelle o la prescrizione maturatasi.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, convenendo con il primo giudice circa la sospensione dei termini di pagamento e delle attività di recupero per il periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Ha inoltre rilevato che, anche senza considerare tale sospensione, non erano decorsi i cinque anni che produrrebbero la decadenza tra la notifica delle cartelle/intimazioni (2016-2017) e la notifica dell'intimazione oggetto di appello (novembre 2021).

  • Inammissibile
    Mancata motivazione degli interessi

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile in quanto l'appellante non aveva impugnato le cartelle, che erano divenute definitive.

  • Rigettato
    Cancellazione della partita IVA

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, confermando la correttezza del primo giudice nel ritenere la circostanza irrilevante ai fini dell'estinzione dei debiti, soprattutto per le ditte individuali dove non vi è separazione tra patrimonio aziendale e personale.

  • Rigettato
    Violazione art. 91 c.p.c. per errata liquidazione spese

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, richiamando l'art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. 546/1992, che prevede l'applicazione delle disposizioni per la liquidazione del compenso agli avvocati, con riduzione del 20%, anche quando l'ente è assistito dai propri funzionari, salvo gravi motivi per la compensazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 138
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 138
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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