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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE VI AN, Presidente
TI NI, TO
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1827/2023 depositato il 16/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore-1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore-2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2515/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi: - INVI AL PAGAMENTO n. 01420219002248077000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento nr. 01420219002248077/000, notificata il 12.11.2021, emesso dalla società Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'importo complessivo di € . 43.827,33 in forza delle cartelle in atti indicate di cui la n. 01420090007618754000, notificata il 13.05.2009, la n.
01420120046202779000, notificata il 04.01.2013, la n. 01420160005130065000, notificata il 06.06.2016 e la n. 01420160031595744000, notificata il 13.03.2017. di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto di intervento volontario si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 7.12.2022 la CTP rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1.800,00 per ciascuna delle parti costituite così motivando::
“Il ricorso non può essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica delle cartelle nonché dei successivi atti interruttivi come di seguito precisato:
• cartella n. 01420090007618754000 (IRPEF e IVA), notificata in data 13/05/2009: in data 14/03/2016, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420110002809913000 (CCIAA), notificata in data 22/02/2011: in data 14/03/2016, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420110014974616000 (CCIAA), notificata in data 20/05/2013: in data 14/03/2016 l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420120002167481000 (CCIAA), notificata in data 20/05/2013: in data 14/03/2016, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420130006294341000 (CCIAA), notificata in data 26/03/2013: in data 14/03/2016, L'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data 17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420140008455055000 (CCIAA), notificata in data 28/05/2014: in data 14/03/2016, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420150006845532000 (CCIAA), notificata in data 27/08/2015: in data 17/07/2017,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta.
• cartella n. 01420110096802278000 (BOLLO AUTO), notificata in data 20/05/2013: in data 14/03/2016,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
• cartella n. 01420120042559409000 (BOLLO AUTO), notificata in data 15/03/2013: in data 14/03/2016,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta opposta;
in data 17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n.
01420179002790987000, mai opposta;
• cartella . 01420130031463373000 (BOLLO AUTO), notificata in data 14/01/2014: in data 14/03/2016,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data 17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420140028433879000 (BOLLO AUTO), notificata in data 27/08/2015: in data 17/07/2017,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamenton.01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420150028855291000 (BOLLO AUTO), notificata in data 03/02/2016: in data 17/07/2017,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento п . 01420179002790987000, mai opposta.
Per le cartelle di sua competenza, l'Agenzia delle Entrate ha parimenti documentato l'avvenuta notifica: le nn. 01420090007618754000, notificata il 13.05.2009; n. 01420120046202779000, notificata i 04.01.2013;
n. 01420160005130065000, notificata il 06.06.2016; п . 01420160031595744000, notificata il 13.03.2017. sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Avverso le suindicate emergenze alcuna specifica censura è stata sollevata da parte ricorrente. Con riferimento alla cartella n. 01420110014974616000, l'Ufficio ha dimostrato che parte ricorrente - soggetto debitore di tributi erariali affidati in riscossione nel 2005 - ha potuto beneficiare della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo introdotta dalla Legge di stabilità 2014, meccanismo che comporta automaticamente la sospensione dei termini di prescrizione dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno dello stesso anno e che ha determinato, nel caso di specie, lo slittamento del termine ultimo entro cui poter interrompere la prescrizione al 23/09/2016.
Pertanto, in ragione dell'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data 14/03/2016, è da considerarsi utilmente interrotto - e, quindi, non ancora spirato - il termine decennale entro cui l'Agente della riscossione è legittimato ad azionare la pretesa creditoria vantata nei confronti della ricorrente, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
In merito alla sospensione dei termini ai sensi dell'art. 68 del DL n. 18/2020, parte ricorrente contesta che la partita di ruolo sarebbe prescritta anche a voler considerare la notifica della cartella avvenuta il
09/12/2010. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021 - prorogato successivamente al 31/08/2021 - sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La "sospensione" legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'Agenzia delle Entrate sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Irrilevante, ai fini della debenza della pretesa tributaria è, infine, la cancellazione dell'impresa individuale del 31 luglio 2012 con decorrenza 31 dicembre 2006.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Contribuente lamentandone l'erroneità.
Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto dell'appello perchè infondato con condanna al pagamento delle spese da distrarsi in favore del proprio difensore dichiaratosene distrattario.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15.12.2025 la causa e' stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice erroneamente avrebbe respinto l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate.
La doglianza è infondata alla luce di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 14 del D.Lvo n. 546/1992,
a tenore del quale « Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.». L'assunto dell'appellante secondo cui gli unici soggetti autorizzati ad intervenire sarebbero i soggetti privati direttamente interessati dall'atto oggetto dell'impugnativa, trova alcun riscontro nella lettera né nella ratio della norma citata che fa riferimento non già all' atto bensi al rapporto al quale l'atto impugnato si riferisce e non esclude che la legittimazione possa essere riconosciuta anche alla parte pubblica il cui intervento non si pone in contrasto, così come assume il Contribuente, con l'articolo 39 deld. lgsl. n. 112 del 13 aprile 1999, che pone l'onere per il concessionario, “nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi”, di “chiamare in causa l'ente creditore interessato” ove voglia essere manlevato delle conseguenze della lite, ma non esclude la possibilità dell'intervento volontario dell'Ente pubblico in cause che riguardano il suo operato.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe aderito acriticamente alla tesi dell'ADER tanto che avrebbe commesso lo stesso errore materiale di quest'ultimo avendo indicato che la notificazione di una cartella sarebbe avvenuta il giorno 09/12/2020, mentre non risulterebbe la notifica di alcuna cartella in quella data. L'infondatezza della doglianza appare evidente ove si consideri che in nessuna parte della sentenza (che contiene l'elenco dettagliato delle cartelle e della loro notifica, oltre che della notifica degli atti interruttivi della prescrizione) si fa riferimento ad una notifica avvenuta nella data sopra indicata. Per quanto attiene al terzo motivo il Ricorrente_1 reitera l'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie di cui è causa in conseguenza della nullità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni,erroneamente esclusa dal primo giudice.
Anche tale censura è infondata.
Per quanto attiene alle quattro cartelle di competenza dell'Agenzia delle Entrate deve rilevarsi che l'intimazione n. 01420169006293367000, relativa alle cartelle n. 01420090007618754000, notificata il
13.05.2009 e n. 01420120046202779000, notificata il 04.01.2013, è stata ritualmente notificata a mani del coniuge del Contribuente, sig.ra Soggetto_1. e nella ricevuta sottoscritta da quest'ultima in data 15.03.2016.
è riportato il numero della intimazione sopra indicata.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 01420160005130065000, dalla documentazione in atti risulta che dopo due tentativi infruttuosi di notifica, il perfezionamento della notifica è avvenuto con l'affissione presso la Casa Comunale di Gravina, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 29 settembre 1973 in data 18 maggio 2016, con avviso di deposito affisso davanti l'abitazione del contribuente. Ugualmente per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 01420160031595744000, risulta che dopo due tentativi infruttuosi di notifica, il perfezionamento della notifica è avvenuto con l'affissione presso la Casa Comunale di Gravina, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 29 settembre 1973 in data 21 febbraio 2017, con avviso di deposito affisso davanti l'abitazione del contribuente. A fronte di tali risultanze del tutto irrilevante è la mancanza del numero cronologico della notificazione, atteso che risultano adempiute tutte le formalità previste dalla legge dalle attestazioni del messo notificatore che fanno fede fino a querela di falso.
Parimenti, alla stregua di consolidata giurisprudenza è infondato il rilievo concernente il mancato deposito della cartella da parter dell'ADER essendo sufficiente il deposito dell'estratto di ruolo e della prova della notifica dello stesso. Risulta altresì pienamente provata la notifica degli atti di intimazione che hanno validamente interrotto la prescrizione. Peraltro, poiché questi ultimi non sono stati impugnati l'eventuale nullità della notifica delle cartelle e l'eventuale prescrizione maturatasi non potrebbe più essere validamente eccepita. Infondato è anche il quarto motivo di appello. Per quanto attiene all'eccezione di decadenza deve convenirsi con il primo giudice che per il periodo intercorrente tra la data dell'8 marzo 2020 ed il 31 agosto
2021 è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento, e con essi , come naturale conseguenza, di tutte le attività di recupero. Peraltro, dalla data di notifica delle due cartelle e della precedente intimazione contenente le altre due cartelle, avvenute tutte nel 2016 e 2017 e la data di notifica dell'intimazione oggetto di appello avvenuta il 12 novembre 2021, non sono decorsi neanche i cinque anni che, produrrebbero la decadenza.
Per quanto riguarda la mancata motivazione degli interessi, la doglianza è inammissibile non avendo il
Ricorrente_1 impugnato le cartelle, validamente notificate e dunque divenute definitive. Per le medesime ragioni
è infondato anche il quinto motivo di appello.
Con il sesto motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione inesistente in ordine alla circostanza relativa alla cancellazione della partita iva in data 31 luglio 2012, con decorrenza dal 31 dicembre 2006 con conseguente estinzione di ogni pretesa dell'Ufficio. La doglianza è infondata atteso che il primo giudice ha correttamente ritenuto la circostanza priva di qualsiasi rilevanza considerato che la cessazione della partita IVA non costituisce causa di estinzione di debiti tenuto conto anche che, per quanto riguarda le ditte individuali, quale era quella del contribuente, non vi è separazione del patrimonio aziendale e di quello personale dell'imprenditore.
Da ultimo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il primo giudice erroneamente liquidato le spese di giudizio pur in mancanza di costituzione degli Enti a mezzi dell'Avvocatura dello Stato
o di un legale. Anche tale doglianza è infondata alla luce di quanto prevede l'art.15 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) 2- sexies a tenore del quale “Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto…”
La disposizione di legge riportata non richiede al con commento per la sua chiarezza: il Contribuente in base al principio di soccombenza è tenuto a rifondere all'amministrazione finanziaria, qualora sia assistita dai propri funzionari le spese di giudizio, da liquidarsi, in base alle tariffe professionali ridotte o del 20% rispetto a quanto dovuto nel caso in cui la difesa sia assunta dall'Avvocatura dello Stato o da un legale salvo che non sussistano gravi motivi, nel caso di specie insussistenti, per disporre la compensazione.
L'appello va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.240,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate(difesa da un suo funzionario ed in € 2.800,00 oltre accessori come per legge in favore dell'ADER con distrazione in favore del difensore di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese come da dispositivo.
Bari 15.12. 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE VI AN, Presidente
TI NI, TO
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1827/2023 depositato il 16/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore-1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore-2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2515/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi: - INVI AL PAGAMENTO n. 01420219002248077000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento nr. 01420219002248077/000, notificata il 12.11.2021, emesso dalla società Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'importo complessivo di € . 43.827,33 in forza delle cartelle in atti indicate di cui la n. 01420090007618754000, notificata il 13.05.2009, la n.
01420120046202779000, notificata il 04.01.2013, la n. 01420160005130065000, notificata il 06.06.2016 e la n. 01420160031595744000, notificata il 13.03.2017. di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto di intervento volontario si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 7.12.2022 la CTP rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1.800,00 per ciascuna delle parti costituite così motivando::
“Il ricorso non può essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica delle cartelle nonché dei successivi atti interruttivi come di seguito precisato:
• cartella n. 01420090007618754000 (IRPEF e IVA), notificata in data 13/05/2009: in data 14/03/2016, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420110002809913000 (CCIAA), notificata in data 22/02/2011: in data 14/03/2016, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420110014974616000 (CCIAA), notificata in data 20/05/2013: in data 14/03/2016 l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420120002167481000 (CCIAA), notificata in data 20/05/2013: in data 14/03/2016, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420130006294341000 (CCIAA), notificata in data 26/03/2013: in data 14/03/2016, L'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data 17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420140008455055000 (CCIAA), notificata in data 28/05/2014: in data 14/03/2016, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data
17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420150006845532000 (CCIAA), notificata in data 27/08/2015: in data 17/07/2017,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta.
• cartella n. 01420110096802278000 (BOLLO AUTO), notificata in data 20/05/2013: in data 14/03/2016,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
• cartella n. 01420120042559409000 (BOLLO AUTO), notificata in data 15/03/2013: in data 14/03/2016,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta opposta;
in data 17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n.
01420179002790987000, mai opposta;
• cartella . 01420130031463373000 (BOLLO AUTO), notificata in data 14/01/2014: in data 14/03/2016,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420169006293367000, mai opposta;
in data 17/07/2017, l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento n. 01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420140028433879000 (BOLLO AUTO), notificata in data 27/08/2015: in data 17/07/2017,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamenton.01420179002790987000, mai opposta;
• cartella n. 01420150028855291000 (BOLLO AUTO), notificata in data 03/02/2016: in data 17/07/2017,
l'AdER notificava a controparte l'intimazione di pagamento п . 01420179002790987000, mai opposta.
Per le cartelle di sua competenza, l'Agenzia delle Entrate ha parimenti documentato l'avvenuta notifica: le nn. 01420090007618754000, notificata il 13.05.2009; n. 01420120046202779000, notificata i 04.01.2013;
n. 01420160005130065000, notificata il 06.06.2016; п . 01420160031595744000, notificata il 13.03.2017. sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Avverso le suindicate emergenze alcuna specifica censura è stata sollevata da parte ricorrente. Con riferimento alla cartella n. 01420110014974616000, l'Ufficio ha dimostrato che parte ricorrente - soggetto debitore di tributi erariali affidati in riscossione nel 2005 - ha potuto beneficiare della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo introdotta dalla Legge di stabilità 2014, meccanismo che comporta automaticamente la sospensione dei termini di prescrizione dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno dello stesso anno e che ha determinato, nel caso di specie, lo slittamento del termine ultimo entro cui poter interrompere la prescrizione al 23/09/2016.
Pertanto, in ragione dell'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data 14/03/2016, è da considerarsi utilmente interrotto - e, quindi, non ancora spirato - il termine decennale entro cui l'Agente della riscossione è legittimato ad azionare la pretesa creditoria vantata nei confronti della ricorrente, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
In merito alla sospensione dei termini ai sensi dell'art. 68 del DL n. 18/2020, parte ricorrente contesta che la partita di ruolo sarebbe prescritta anche a voler considerare la notifica della cartella avvenuta il
09/12/2010. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del
20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021 - prorogato successivamente al 31/08/2021 - sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La "sospensione" legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'Agenzia delle Entrate sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Irrilevante, ai fini della debenza della pretesa tributaria è, infine, la cancellazione dell'impresa individuale del 31 luglio 2012 con decorrenza 31 dicembre 2006.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Contribuente lamentandone l'erroneità.
Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto dell'appello perchè infondato con condanna al pagamento delle spese da distrarsi in favore del proprio difensore dichiaratosene distrattario.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15.12.2025 la causa e' stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice erroneamente avrebbe respinto l'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate.
La doglianza è infondata alla luce di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 14 del D.Lvo n. 546/1992,
a tenore del quale « Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.». L'assunto dell'appellante secondo cui gli unici soggetti autorizzati ad intervenire sarebbero i soggetti privati direttamente interessati dall'atto oggetto dell'impugnativa, trova alcun riscontro nella lettera né nella ratio della norma citata che fa riferimento non già all' atto bensi al rapporto al quale l'atto impugnato si riferisce e non esclude che la legittimazione possa essere riconosciuta anche alla parte pubblica il cui intervento non si pone in contrasto, così come assume il Contribuente, con l'articolo 39 deld. lgsl. n. 112 del 13 aprile 1999, che pone l'onere per il concessionario, “nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi”, di “chiamare in causa l'ente creditore interessato” ove voglia essere manlevato delle conseguenze della lite, ma non esclude la possibilità dell'intervento volontario dell'Ente pubblico in cause che riguardano il suo operato.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe aderito acriticamente alla tesi dell'ADER tanto che avrebbe commesso lo stesso errore materiale di quest'ultimo avendo indicato che la notificazione di una cartella sarebbe avvenuta il giorno 09/12/2020, mentre non risulterebbe la notifica di alcuna cartella in quella data. L'infondatezza della doglianza appare evidente ove si consideri che in nessuna parte della sentenza (che contiene l'elenco dettagliato delle cartelle e della loro notifica, oltre che della notifica degli atti interruttivi della prescrizione) si fa riferimento ad una notifica avvenuta nella data sopra indicata. Per quanto attiene al terzo motivo il Ricorrente_1 reitera l'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie di cui è causa in conseguenza della nullità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni,erroneamente esclusa dal primo giudice.
Anche tale censura è infondata.
Per quanto attiene alle quattro cartelle di competenza dell'Agenzia delle Entrate deve rilevarsi che l'intimazione n. 01420169006293367000, relativa alle cartelle n. 01420090007618754000, notificata il
13.05.2009 e n. 01420120046202779000, notificata il 04.01.2013, è stata ritualmente notificata a mani del coniuge del Contribuente, sig.ra Soggetto_1. e nella ricevuta sottoscritta da quest'ultima in data 15.03.2016.
è riportato il numero della intimazione sopra indicata.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 01420160005130065000, dalla documentazione in atti risulta che dopo due tentativi infruttuosi di notifica, il perfezionamento della notifica è avvenuto con l'affissione presso la Casa Comunale di Gravina, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 29 settembre 1973 in data 18 maggio 2016, con avviso di deposito affisso davanti l'abitazione del contribuente. Ugualmente per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 01420160031595744000, risulta che dopo due tentativi infruttuosi di notifica, il perfezionamento della notifica è avvenuto con l'affissione presso la Casa Comunale di Gravina, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 29 settembre 1973 in data 21 febbraio 2017, con avviso di deposito affisso davanti l'abitazione del contribuente. A fronte di tali risultanze del tutto irrilevante è la mancanza del numero cronologico della notificazione, atteso che risultano adempiute tutte le formalità previste dalla legge dalle attestazioni del messo notificatore che fanno fede fino a querela di falso.
Parimenti, alla stregua di consolidata giurisprudenza è infondato il rilievo concernente il mancato deposito della cartella da parter dell'ADER essendo sufficiente il deposito dell'estratto di ruolo e della prova della notifica dello stesso. Risulta altresì pienamente provata la notifica degli atti di intimazione che hanno validamente interrotto la prescrizione. Peraltro, poiché questi ultimi non sono stati impugnati l'eventuale nullità della notifica delle cartelle e l'eventuale prescrizione maturatasi non potrebbe più essere validamente eccepita. Infondato è anche il quarto motivo di appello. Per quanto attiene all'eccezione di decadenza deve convenirsi con il primo giudice che per il periodo intercorrente tra la data dell'8 marzo 2020 ed il 31 agosto
2021 è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento, e con essi , come naturale conseguenza, di tutte le attività di recupero. Peraltro, dalla data di notifica delle due cartelle e della precedente intimazione contenente le altre due cartelle, avvenute tutte nel 2016 e 2017 e la data di notifica dell'intimazione oggetto di appello avvenuta il 12 novembre 2021, non sono decorsi neanche i cinque anni che, produrrebbero la decadenza.
Per quanto riguarda la mancata motivazione degli interessi, la doglianza è inammissibile non avendo il
Ricorrente_1 impugnato le cartelle, validamente notificate e dunque divenute definitive. Per le medesime ragioni
è infondato anche il quinto motivo di appello.
Con il sesto motivo l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione inesistente in ordine alla circostanza relativa alla cancellazione della partita iva in data 31 luglio 2012, con decorrenza dal 31 dicembre 2006 con conseguente estinzione di ogni pretesa dell'Ufficio. La doglianza è infondata atteso che il primo giudice ha correttamente ritenuto la circostanza priva di qualsiasi rilevanza considerato che la cessazione della partita IVA non costituisce causa di estinzione di debiti tenuto conto anche che, per quanto riguarda le ditte individuali, quale era quella del contribuente, non vi è separazione del patrimonio aziendale e di quello personale dell'imprenditore.
Da ultimo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il primo giudice erroneamente liquidato le spese di giudizio pur in mancanza di costituzione degli Enti a mezzi dell'Avvocatura dello Stato
o di un legale. Anche tale doglianza è infondata alla luce di quanto prevede l'art.15 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) 2- sexies a tenore del quale “Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto…”
La disposizione di legge riportata non richiede al con commento per la sua chiarezza: il Contribuente in base al principio di soccombenza è tenuto a rifondere all'amministrazione finanziaria, qualora sia assistita dai propri funzionari le spese di giudizio, da liquidarsi, in base alle tariffe professionali ridotte o del 20% rispetto a quanto dovuto nel caso in cui la difesa sia assunta dall'Avvocatura dello Stato o da un legale salvo che non sussistano gravi motivi, nel caso di specie insussistenti, per disporre la compensazione.
L'appello va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.240,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate(difesa da un suo funzionario ed in € 2.800,00 oltre accessori come per legge in favore dell'ADER con distrazione in favore del difensore di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese come da dispositivo.
Bari 15.12. 2025
Il Giudice est. Il Presidente