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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/12/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 160 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza Parte_1 C.F._1
Martiri della Libertà, 10, presso lo studio dell'Avv. Simone Cagnetta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrente contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa, via del CP_1 C.F._2
Brennero 6/A, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Chessa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
- resistente
e contro
CP_2
- Resistente contumace
Oggetto: “opposizione al decreto di liquidazione compensi al ctu”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa: In tesi: accertata
l'attività di CTU svolta dall'Ing. , nel procedimento del Tribunale di Pisa, Parte_1 contraddistinto all'R.G. 2379/2014, accertata la non corretta applicazione dei parametri e delle tabelle di cui all'Art. 13 del D.M. 30.05.2002, dell'Art. 4 della L.
8.7.1980 n. 319 e dell'Art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30.05.2002, condannare il Sig. C.F.: CP_2
, residente in [...], ed il C.F._3
Sig. CF: , residente in [...], fraz. Pappiana, CP_1 C.F._2 Via Cherubini, n. 68, in solido tra loro, a corrispondere all'Ing. , la somma di E. Parte_1
5.905,28, oltre accessori di legge, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ipotesi: porre a carico della massa ereditaria di cui al procedimento del Tribunale di Pisa, contraddistinto all'R.G. 2379/2014, la somma di E. 5.905,28, oltre accessori di legge, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, dovuta all'Ing. , per l'attività dallo stesso svolta nel detto Parte_1 procedimento”.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha dedotto: - di essere stato nominato in data
17.09.2015 CTU nel procedimento del Tribunale Civile di Pisa R.G. 2379/2014, promosso da CP_2
contro
- di avere prestato il giuramento di rito all'udienza del 4.11.2015; - di
[...] CP_1 avere espletato il mandato affidatigli in ogni sua parte, depositando la relazione comprensiva delle proprie repliche alle osservazioni dei CTP;
- che con sentenza del 10.05.2022 il Tribunale di Pisa ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento di consulenza tecnica;
- di essere stato quindi nuovamente incaricato con provvedimento del 10.01.2023 per l'integrazione peritale;
- di avere depositato in data 15.09.2023 l'integrazione alla propria relazione (con repliche alle osservazioni dei
CTP) ed il progetto di notula relativo all'attività esperita, i cui onorari sono stati calcolati secondo il
DM Giustizia del 30.05.2002 con applicazione di rilevanti scontistiche per un totale di € 5.905,28; - di aver partecipato all'udienza del 14.04.2024 fissata per chiarimenti, esponendo la propria relazione di stima e rispondendo a tutte le domande delle parti e del G.I.; - che il G.I. ha disposto un acconto in suo favore di € 500,00 posto provvisoriamente a carico di entrambe le parti, importo che però non è stato mai corrisposto;
- che all'esito del procedimento, con decreto del 23.12.2024, il Tribunale ha liquidato il compenso per la consulenza tecnica svolta in € 800,00 a titolo di onorario, € 15,00 per spese, oltre accessori di legge, senza tenere in debita considerazione la complessa ed articolata l'attività svolta, applicando erroneamente la normativa che regola la liquidazione degli onorari dell'ausiliare del Giudice e delle relative tabelle e stimando il valore della causa in € 106.674,07 anziché in € 776.000,00.
In data 20.03.2025 si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto della domanda CP_1 di modifica del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale, deducendo: - che l'istanza di liquidazione presentata dal ricorrente è stata approvata per il suo intero ammontare;
- di avere corrisposto quanto dovuto;
- che nello svolgimento dell'incarico di supplemento di perizia, il ricorrente ha effettuato attività esorbitanti dall'oggetto del quesito formulato dal giudice, senza rispondere al quesito formulato;
- che il compenso per l'attività di consulenza svolta dal ricorrente è stato quindi correttamente liquidato.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_2 Nelle more del giudizio, con memoria del 5.11.2025, il ricorrente ha dichiarato la volontà di rinunciare all'azione, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo.
All'udienza cartolare del 09.12.2025, il convenuto ha dichiarato di accettare la CP_1 rinuncia all'azione e agli atti.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, senza termini.
*****
Il presente giudizio verte dell'accertamento della congruità del compenso professionale liquidato dal
Tribunale di Pisa in favore dell'Ing. per l'attività di consulenza espletata nell'ambito Parte_1 del giudizio R.G. 2379/2014, promosso da contro CP_2 CP_1
In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia di il quale, pur regolarmente CP_2 citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, si rileva che in corso di causa, ossia con nota scritta del 5.11.2025, il ricorrente ha dichiarato di voler porre fine al procedimento senza giungere ad una decisione di merito, per rinuncia agli atti.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 09.12.2025, il resistente costituito a dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione della causa e di accettare CP_1 quindi a predetta rinuncia.
Il convenuto è rimasto contumace, di talché la predetta rinunzia produce effetti CP_2 anche senza l'accettazione di quest'ultimo, atteso che “l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione” (Cass. civ. 11 ottobre 1999 n.
11384; conforme Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6850), interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone evidentemente la sua costituzione in giudizio.
Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 306 c.p.c. per l'estinzione del giudizio, da dichiararsi con sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pisa, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 160 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza Parte_1 C.F._1
Martiri della Libertà, 10, presso lo studio dell'Avv. Simone Cagnetta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrente contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa, via del CP_1 C.F._2
Brennero 6/A, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Chessa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
- resistente
e contro
CP_2
- Resistente contumace
Oggetto: “opposizione al decreto di liquidazione compensi al ctu”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.01.2025, ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa: In tesi: accertata
l'attività di CTU svolta dall'Ing. , nel procedimento del Tribunale di Pisa, Parte_1 contraddistinto all'R.G. 2379/2014, accertata la non corretta applicazione dei parametri e delle tabelle di cui all'Art. 13 del D.M. 30.05.2002, dell'Art. 4 della L.
8.7.1980 n. 319 e dell'Art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30.05.2002, condannare il Sig. C.F.: CP_2
, residente in [...], ed il C.F._3
Sig. CF: , residente in [...], fraz. Pappiana, CP_1 C.F._2 Via Cherubini, n. 68, in solido tra loro, a corrispondere all'Ing. , la somma di E. Parte_1
5.905,28, oltre accessori di legge, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ipotesi: porre a carico della massa ereditaria di cui al procedimento del Tribunale di Pisa, contraddistinto all'R.G. 2379/2014, la somma di E. 5.905,28, oltre accessori di legge, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, dovuta all'Ing. , per l'attività dallo stesso svolta nel detto Parte_1 procedimento”.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha dedotto: - di essere stato nominato in data
17.09.2015 CTU nel procedimento del Tribunale Civile di Pisa R.G. 2379/2014, promosso da CP_2
contro
- di avere prestato il giuramento di rito all'udienza del 4.11.2015; - di
[...] CP_1 avere espletato il mandato affidatigli in ogni sua parte, depositando la relazione comprensiva delle proprie repliche alle osservazioni dei CTP;
- che con sentenza del 10.05.2022 il Tribunale di Pisa ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento di consulenza tecnica;
- di essere stato quindi nuovamente incaricato con provvedimento del 10.01.2023 per l'integrazione peritale;
- di avere depositato in data 15.09.2023 l'integrazione alla propria relazione (con repliche alle osservazioni dei
CTP) ed il progetto di notula relativo all'attività esperita, i cui onorari sono stati calcolati secondo il
DM Giustizia del 30.05.2002 con applicazione di rilevanti scontistiche per un totale di € 5.905,28; - di aver partecipato all'udienza del 14.04.2024 fissata per chiarimenti, esponendo la propria relazione di stima e rispondendo a tutte le domande delle parti e del G.I.; - che il G.I. ha disposto un acconto in suo favore di € 500,00 posto provvisoriamente a carico di entrambe le parti, importo che però non è stato mai corrisposto;
- che all'esito del procedimento, con decreto del 23.12.2024, il Tribunale ha liquidato il compenso per la consulenza tecnica svolta in € 800,00 a titolo di onorario, € 15,00 per spese, oltre accessori di legge, senza tenere in debita considerazione la complessa ed articolata l'attività svolta, applicando erroneamente la normativa che regola la liquidazione degli onorari dell'ausiliare del Giudice e delle relative tabelle e stimando il valore della causa in € 106.674,07 anziché in € 776.000,00.
In data 20.03.2025 si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto della domanda CP_1 di modifica del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale, deducendo: - che l'istanza di liquidazione presentata dal ricorrente è stata approvata per il suo intero ammontare;
- di avere corrisposto quanto dovuto;
- che nello svolgimento dell'incarico di supplemento di perizia, il ricorrente ha effettuato attività esorbitanti dall'oggetto del quesito formulato dal giudice, senza rispondere al quesito formulato;
- che il compenso per l'attività di consulenza svolta dal ricorrente è stato quindi correttamente liquidato.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_2 Nelle more del giudizio, con memoria del 5.11.2025, il ricorrente ha dichiarato la volontà di rinunciare all'azione, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo.
All'udienza cartolare del 09.12.2025, il convenuto ha dichiarato di accettare la CP_1 rinuncia all'azione e agli atti.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, senza termini.
*****
Il presente giudizio verte dell'accertamento della congruità del compenso professionale liquidato dal
Tribunale di Pisa in favore dell'Ing. per l'attività di consulenza espletata nell'ambito Parte_1 del giudizio R.G. 2379/2014, promosso da contro CP_2 CP_1
In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia di il quale, pur regolarmente CP_2 citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò premesso, si rileva che in corso di causa, ossia con nota scritta del 5.11.2025, il ricorrente ha dichiarato di voler porre fine al procedimento senza giungere ad una decisione di merito, per rinuncia agli atti.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 09.12.2025, il resistente costituito a dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione della causa e di accettare CP_1 quindi a predetta rinuncia.
Il convenuto è rimasto contumace, di talché la predetta rinunzia produce effetti CP_2 anche senza l'accettazione di quest'ultimo, atteso che “l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione” (Cass. civ. 11 ottobre 1999 n.
11384; conforme Cass. civ. 24 marzo 2011 n. 6850), interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone evidentemente la sua costituzione in giudizio.
Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 306 c.p.c. per l'estinzione del giudizio, da dichiararsi con sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pisa, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino