Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
Una volta che il giuramento decisorio sia stato ammesso, pur rimanendo salvo il potere del giudice di revocarlo successivamente, al giurante non restano altre facoltà che quella di prestare il giuramento medesimo eventualmente apportando le variazioni consentite, o di riferirlo alla controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL VL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. COSTANZA 85, presso l'avvocato FRANCESCA DELFINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOGDAN BERDON, FABIO FABBRANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LU RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VILLA GRAZIOLI 20, presso l'avvocato GIORGIO ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERNANDO ROMANO, giusta procura speciale rilasciata dal Consolato Generale d'italia a Lugano n.4074 del 10.4.1997;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1698/96 della corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 26/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
A seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione VL ZE , che nel 1977 aveva contratto matrimonio con RE GA, con la quale poco dopo si erano separati di fatto , riassunse il giudizio nel quale : a) egli chiedeva che fosse accertato che con contratto del 4-8-1975 la GA gli aveva venduto degli immobili siti nel Comune di S. Dorligo al pattuito prezzo di lire 1.300.000 , da esso ZE versato in pari data;
b) la GA chiedeva , assumendo che in realtà il contratto era stato stipulato nel 1980 e che lo ZE per acconsentire al divorzio aveva ottenuto dalla stessa il trasferimento di detti immobili senza corrispettivo , che fossero dichiarate la simulazione della vendita e la nullità , per vizi di forma della donazione dissimulata nel contratto. L'adita Corte d'appello di Trieste con sentenza non definitiva dichiarò inammissibile l'eccezione di acquiescenza e dispose il prosieguo del giudizio;
in questo la GA deferì allo ZE giuramento decisorio , che la Corte con ordinanza collegiale ammise sulla formula : "giuro e giurando nego che il prezzo indicato nel contratto di compravendita ... non fu ne' concordato ne' richiesto nè da me non versato alla mia ex moglie".
Lo ZE , presentatosi nell'apposita udienza si dichiarò disposto a prestare il giuramento aggiungendo testualmente "non posso e non sono in grado di rendere il giuramento perché in realtà il prezzo della compravendita ... fu concordato tra me e la GA che non era mia moglie nella data del 4-8-1975 essendo stato il matrimonio celebrato successivamente. Il capitolo , anzi i capitoli del giuramento non mi danno la possibilità di affermare quanto sopra". Con sentenza del 26-11-1996 la Corte : a) respinse l'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento affermando : 1) che la formula di questo era decisoria perché concerneva il prezzo , costituente elemento essenziale della compravendita;
2) che il giuramento era ammissibile perché lasciava al giurante la libertà di renderlo vincendo la lite con la dichiarazione che il prezzo fosse stato versato oppure di rifiutarlo , perdendo la lite , tenuto in particolare conto che lo ZE sarebbe stato libero di apportare alla formula , in sede di prestazione del giuramento , le variazioni che a suo avviso avrebbero determinato la decisorietà , e che invece eso ZE , dopo essersi dichiarato pronto a giurare aveva soltanto reso le menzionate dichiarazioni;
b) in riforma della sentenza del Tribunale , sulla base della mancata prestazione del giuramento , respinse la domanda dello ZE affermando la simulazione assoluta del contratto perché nessun prezzo era stato versato e conseguentemente non era stata ne' voluta ne' stipulata dalle parti una vendita.
Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente ha resistito con controricorso l'intimata.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo del ricorso , denunziandosi vizio di motivazione, si deduce che la Corte d'appello ha affermato che il giurante aveva scelta tra la prestazione del giuramento , cosi vincendo la causa , e il rifiuto della prestazione , cosi perdendo la causa , laddove la portata della formula importava , in caso di prestazione del giuramento la perdita della causa;
costituiva riproduzione della tesi della GA e pertanto non era suscettibile di variazioni sostanziali , e , conseguentemente , non lasciava libertà ne' di detta scelta ne' di riferire il giuramento.
Il motivo è infondato.
Esso difatti nelle sue diverse prospettazioni si fonda su premessa che invece è inesatta : e cioè che la formula riproducesse la tesi della GA.
La formula del giuramento , invece , contenendo due negazioni "nego che non..." equivaleva ad affermazione del fatto oggetto del giuramento stesso : e cioè la prestazione di questo sarebbe stata equivalente alla pronunzia della formula "affermo che". Affermare '"nego che il prezzo ... non fu concordato ne' richiesto nè da me non versato ..." equivaleva ad affermare "dichiaro che il prezzo è stato concordato richiesto e versato" : e pertanto la prestazione del giuramento avrebbe espresso la tesi non della GA ma dello ZE , con conseguente vincita della causa da parte di costui.
Ed è ciò che la Corte d'appello ha - quindi correttamente - affermato.
Con il secondo motivo , denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. da 2736 a 2739 c.c. e da 233 a 239 c.p.c. nonché vizio di motivazione , si deduce che la Corte d'appello ha affermato : a) contraddittoriamente che la formula fosse decisoria e che fosse consentito al giurante di apportare alla stessa variazioni che ne consentissero la decisorietà ; b) che fossero consentite variazioni della formula con tale connotato , laddove le variazioni possono consistere soltanto in meri chiarimenti che non alterino la sostanza della formula.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello ha espressamente affermato la decisorietà della formula e poi ha aggiunto che se lo ZE fosse stato convinto che la formula non fosse idonea a definire "correttamente" la lite avrebbe potuto apportare alla formula stessa variazioni che la rendessero "secondo il suo assunto" corretta sotto il profilo della decisorietà : la Corte pertanto non ha affermato contemporaneamente che la formula fosse decisoria e non decisoria , ma ha affermato che alla formula , di per sè certamente decisoria il giurante avrebbe potuto apportare le variazioni quindi solo quelle consentite : come è evidente dal riferimento fatto della Corte a sentenze che tale principio affermano - le quali avrebbero fatto apparire la formula decisoria anche al giurante secondo una sua visione meramente soggettiva.
Con il terzo motivo , denunziandosi violazione degli artt.177 , 178 , 237 e 279 c.p.c. nonché "error in procedendo" , si deduce che la controversia insorta sulla idoneità della formula del giuramento importava che la risoluzione della stessa dovesse essere fatta in via incidentale con ordinanza collegiale , tenuto in particolare conto che l'ordinanza ammissiva del giuramento può essere revocata anche dopo la prestazione dello stesso.
Il motivo è infondato.
L'art.237 c.p.c. - secondo il quale "le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio" - concerne la fase preliminare all'ammissione stessa e non la fase successiva a questa.
Secondo la disciplina processuale degli art.233 e segg. c.p.c. la ammissione del giuramento può avvenire o (a) sulla formula prospettata dalla parte se il giurante non solleva contestazioni , o (b) sulla (stessa) formula modificata dal giudice (nel qual caso la parte può revocare il giuramento : art.236 c.p.c.) o (c) in caso di contestazione da parte del giurante , secondo lo specifico rito previsto dal riportato art.237 c.p.c. Tale rito cioè , è anteriore all'ammissione del giuramento allorché invece questo è stato ammesso - come nella specie - il rito stesso non è più applicabile , anche se resta fermo il potere del giudice di revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento in prosieguo - pur dopo la prestazione dello stesso - se accerti la non ricorrenza delle condizioni che ne legittimavano l'ammissione (cass., n. 7163/1996). Con il quarto motivo , denunziandosi violazione degli artt.162 e 238 c.p.c. nonché "error in procedendo" , si deduce che la Corte
d'appello erroneamente ha ritenuto la mancata prestazione del giuramento dal momento che questa ricorre nelle sole ipotesi previste dall'art.239 c.p.c. - mancata presentazione all'udienza , rifiuto di prestare il giuramento o mancato riferimento dello stesso - laddove nella specie , avendo lo ZE dichiarato di essere disposto a giurare ed avendo reso dichiarazioni sulla formula , non ricorreva l'ipotesi di mancata prestazione del giuramento ma si era determinato un vizio per il quale il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'atto.
Il motivo è infondato.
Come è stato sottolineato nell'esame del precedente motivo la fase di ammissibilità del giuramento è quella nella quale le parti hanno diritto di interloquire , laddove una volta che il giuramento sia stato ammesso - pur salvo il potere del giudice di revocarlo successivamente (citata sentenza n. 7163/ 1996) - al giurante non resta che facoltà di prestarlo eventualmente apportando le variazioni consentite , o di riferirlo.
A questa stregua nella specie non era più consentito al giurante di interloquire sulla formula - salva , si ripete ancora , la sollecitazione successiva di revoca del giuramento - e pertanto la affermazione del giurante di essere disposto a giurare , seguita dall'affermazione di non poter giurare perché a suo avviso la formula non era idonea , non poteva che equivalere a mancata prestazione del giuramento non sussisteva difatti in tale fattispecie un atto viziato del quale il giudice potesse disporre la rinnovazione.
Non rileva al riguardo la invocata sentenza di questa Corte n. 5627/1979 in quanto questa ha deciso il caso in cui il giurante aveva reso le affermazioni richieste nella formula ma le stesse non erano state precedute dalle formalità richieste per la prestazione del giuramento.
Con il quinto motivo , denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art.239 c.p.c. , si deduce - sulla premessa , svolta nel quarto motivo , che non ricorresse ipotesi di mancata prestazione del giuramento - che la dichiarazione spontanea resa dallo ZE equivaleva a prestazione del giuramento.
Il motivo è infondato sia perché , come si è rilevato nell'esame del precedente motivo , ricorreva l'ipotesi di mancata prestazione del giuramento , sia perché la dichiarazione non corrispondeva allo intero contenuto della formula , sia perché la dichiarazione aveva costituito non affermazione positiva ma mera indicazione della ragione che ad avviso del giurante escludeva la idoneità della formula e conseguentemente la possibilità di prestare il giuramento. Con il sesto motivo , denunziandosi vizio di motivazione , si deduce che contraddittoriamente la Corte d'appello ha affermato da un canto che vi era stato rifiuto di prestazione del giuramento e d'altro canto che lo ZE non si era rifiutato a tale prestazione ma aveva sostenuto che la formula andasse corretta : e la contraddittorietà emergeva anche in relazione al rilievo che non sono consentite variazioni sostanziali della formula e che pertanto lo ZE aveva la sola scelta di perdere - prestando il giuramento - la lite. Il motivo è infondato per le stesse considerazioni svolte nell'esame dei motivi secondo e quarto.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto e il soccombente va condannato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , a favore della resistente , di lire 178.500# per spese e di lire 1.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 5-10-1998.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999