Sentenza 11 febbraio 2009
Massime • 1
Nel caso di concorso di una causa che estingue il reato (nella specie la sospensione condizionale della pena) con una causa che estingue la pena (nella specie l'indulto) prevale, ai sensi dell'art. 183 cod. pen., la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente.
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2009, n. 15232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15232 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 322
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 34103/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di RO IO, nato l'[...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Palermo, emessa il 24/06/08;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 24/06/08, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 28/06/07, appellata da Di RO IO, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e condannato alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 21.000,00 di ammenda;
pena sospesa, subordinatamente alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie andava applicato l'indulto ex L. n. 241 del 2006, con conseguente esclusione della condizione cui era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata con concessione dell'indulto.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell'11/02/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare va precisato che il ricorso è circoscritto alla sola applicazione dell'indulto, non concesso dalla Corte Territoriale.
Tanto premesso, va ribadito sul punto in esame che nel caso di concorso di una causa che estingue il reato (nella specie la sospensione condizionale della pena di cui agli artt. 163, 168 c.p.) con una causa che estingue la pena (nella specie il condono di cui all'art. 174 c.p. e L. n. 241 del 2006) prevale, ai sensi dell'art.183 c.p.; la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente (come nella specie poiché la sospensione condizionale della pena è stata concessa con la sentenza di 1 grado in data 28/06/07; epoca successiva all'entrata in vigore della L. n.241 del 2006). Invero nessun pregiudizio può derivare all'imputato dalla mancata applicazione del condono, poiché in caso di eventuale revoca della sospensione condizionale della pena, è sempre consentito all'interessato avanzare richiesta di applicazione dell'indulto in sede di esecuzione (Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 6^ Sent. n. 12628 del 20/09/90, rv 185420; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 6388 dell'01/02/96, rv 203747; Cass. Sez. 4^ Sent. n. 4790 del 25/05/83, rv 159195). Va, altresì, precisato che l'eventuale applicazione dell'indulto nella fattispecie in esame, non elimina l'obbligo della rimessione in pristino che consegue alla condanna, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Di RO IO con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009