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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 1206/2024 Sezione Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall' Parte_1
Avv.to Concetta Ferraro, elett.te domiciliata come in ricorso
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, come in atti, CP_1
dall' Avv.to Oliva Anna, elett.te domiciliato come in ricorso
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.02.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 2671/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (assegno di invalidità; l. 104/92, art. 3, co. 3).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa con riferimento alla CP_1
specificità dei motivi di opposizione e al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
Giova precisare, sempre in limine, che, sebbene in ricorso sia stata avanzata anche domanda di riconoscimento della condizione di disabilità ex l. 104/1992 art. 3 co. 3, parte istante, nelle note del 10.3.25 depositate per l' udienza del 18.03.25, ha limitato la domanda al solo assegno di invalidità, al quale pertanto è circoscritto il vaglio dell'odierno magistrato.
Tanto chiarito, e circoscritto l' esame al solo accertamento dei requisiti per accedere all' assegno di invalidità, si rammenta che l' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni, ogni qualvolta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso avverso l' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. - per lo più incentrate sulla sottostima delle gravi patologie e su quanto queste si ripercuotano sulla vita della ricorrente e sull' aggravamento della sua condizione clinica attestata dal certificato medico del 22.01.24 - ed alla luce di nuova documentazione medica depositata in questa fase, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale redatto in sede di opposizione - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente ha, approfonditamente, valutato il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, ha motivato, ampiamente, sulle generali condizioni della perizianda ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate, addivenendo alla conclusione che il quadro patologico della stessa non integri i requisiti medico-legali per accedere alla prestazione invocata.
Segnatamente, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato, alla luce degli esiti dell' esame clinico e di ulteriore documentazione sanitaria prodotta, quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO (Eseguito in data 15.05.2025)
ESAME OBIETTIVO GENERALE
- Anni 66.
- Peso 70 Kg. Altezza 150 cm
- Condizioni di nutrizione e sanguificazione buone;
costituzione media.
- Assenza di linfonodi palpabili nelle stazioni superficiali.
- Assenza di edemi declivi.
- Stazione eretta normalmente assunta e mantenuta, deambulazione libera, senza impacci, possibile anche su punte e talloni.
ESAME OBIETTIVO DISTRETTUALE
- Apparato cardiocircolatorio: azione cardiaca ritmica e normo-frequente; rinforzo di S2 sui focolai della base;
pause libere. Pressione arteriosa: 140/95 mmHg;
polso ritmico, frequenza 72 battiti/minuto. Polsi periferici normo-pulsanti nelle sedi di repere fisiologiche.
- Apparato respiratorio: torace di forma tronco-conica, normo-espansibile con gli atti del respiro;
alla percussione suono chiaro polmonare, basi mobili;
all'ascoltazione murmure vescicolare su tutto l'ambito.
- Apparato digerente: addome globoso;
alla palpazione superficiale l'addome è trattabile.
Alla palpazione profonda assenza di masse patologiche e di punti elettivamente dolenti.
Fegato e milza nei limiti. - Apparato uropoietico: punti pielo-ureterali non dolenti alla palpazione. Manovra di negativa bilateralmente. Per_1
- Apparato locomotore:
o Rachide: Riferita dolente la flessione anteriore del tronco sul bacino ai massimi gradi del
ROM. Manovra di Lasègue negativa bilateralmente. Buona la mobilità del rachide cervicale e lombare.
o Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari e di alterazioni del trofismo e del tono muscolare tra i due lati. Forza muscolare contro resistenza normale e simmetrica a carico di braccia ed avambracci. Escursioni articolari delle spalle, dei gomiti e dei polsi nei limiti. Presa e pinza normo-valide ad entrambe le mani.
o Arti inferiori: buono il trofismo muscolare sia a livello di coscia che di gamba. Normale
l'articolarità dell'anca, del ginocchio e della caviglia, bilateralmente.
- Esame neurologico: ROT normo-elicitabili, assenza di riflessi patologici. Nervi cranici indenni. Assenza di oscillazioni al Romberg.
- Esame psichico: Appare disponibile al colloquio;
ideazione e linguaggio lineari e fluidi;
al colloquio evidente deflessione del tono dell'umore con polarizzazione dell'attenzione sulle proprie menomazioni e malattie.
- Organi di senso: per quanto rilevabile obiettivamente, non risulta nessun deficit rilevante a carico della vista. Riesce a percepire la voce alla distanza di conversazione” (cfr. “Esame obiettivo”, pagg.
4-5 della C.T.U.).
Per quel che concerne le considerazioni medico-legali e le conclusioni, il c.t.u. osserva:
“CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Sulla scorta di quanto risulta dalla documentazione sanitaria disponibile, dai dati anamnestici raccolti e dall'obiettività clinica riscontrata, ne consegue che la signora nata IL 30.01.1959 è affetta da: Parte_1
1) Spondilo-disco-artrosi cervicale e lombare in paziente 66enne con osteoporosi e con esiti di intervento per STC (sindrome del tunnel carpale bilaterale) e di correzione alluce valgo a destra.
2) Sindrome depressiva endo-reattiva di grado medio.
3) Ipertensione arteriosa, in terapia farmacologica (I° stadio OMS) in paziente con esiti di safenectomia destra.
4) Ipoacusia percettiva bilaterale. Procedendo a commentare brevemente le infermità/menomazioni riscontrate, si può dire quanto segue:
✓ La patologia ortopedica è costituita da una spondilo-disco-artrosi a prevalente localizzazione cervicale e lombare, documentata negli esami di radio-diagnostica allegati, ma con una espressività clinico-funzionale, di grado moderato. Da considerare altresì gli esiti del duplice intervento al polso destro e sinistro per una STC bilaterale, nonché gli esiti dell'intervento correttivo dell'alluce valgo a destra. La reumo-artropatia, a localizzazione rachidea, sotto il profilo nosografico, può essere inquadrata nel mezzo tra le fattispecie di cui ai codici n. 715 classe funzionale 1 e 715 classe funzionale 2 della Tabella ICD9-CM.
Passando alla valutazione medico-legale, con riferimento alle fattispecie di cui ai codici nn.
7002 (“ANCHILOSI O RIGIDITÀ COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O
IPERESTENSIONE 61-70%) e 7010 (“ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31-40%), anche tenuto conto degli esiti chirurgici al polso ed al 1° dito del piede dx, con criterio analogico- comparativo, tale infermità/menomazione può essere adeguatamente valutata nella misura del 40% (quaranta %).
✓ La patologia psichica è costituita da un disturbo depressivo reattivo. Essa appare documentata in alcune certificazioni specialistiche presenti nel fascicolo di ATP. Ad ogni buon conto, anche sulla scorta dell'accertamento medico-legale diretto, tale patologia può essere accreditata. Passando alla valutazione medico-legale, con riferimento alle Tabelle di legge (5/2/1992), la patologia in oggetto può essere inquadrata in quella codificata con n.
2205 (“SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 25%”) e, come tale, essere valutata nella stessa misura del 25% (venticinque %).
✓ La patologia cardio-vascolare è costituita da una forma ipertensiva, datante da alcuni anni ed in attuale trattamento farmacologico. La forma di malattia ipertensiva, presentata dalla paziente, sotto il profilo nosografico, è inquadrabile nella fattispecie delle Tabelle
ICD9-CM con codice n. 401 2° classe funzionale (“IPERTENSIONE ARTERIOSA NON
COMPLICATA NON CONTROLLATA DALLA TERAPIA MEDICA”; sotto il profilo valutativo, con riferimento alla fattispecie con codice n. 6441 (“MIOCARDIOPATIE O
VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CA VE (I CLASSE NYHA) 21-30%), rilevato che nel caso di specie alcuna miocardiopatia è presente, tenuto altresì conto degli esiti del remoto intervento di safenectomia con criterio analogico-comparativo, può essere valutata nella misura del 15% (quindici %).
✓ L'ipoacusia percettiva bilaterale, infine, è documentata in un unico esame audiometrico, effettuato presso la ASL NA3Sud in data30.06.2023; su tale esame, peraltro, è stampigliata la dicitura “Non ha valore medico-legale”. Ad ogni buon conto qualora volesse essere considerato, va evidenziato che la somma della perdita uditiva in Db, alle frequenze di 500,
1000 e 2000 Hz, sull'orecchio migliore è pari a 155 Db, mentre sull'orecchio peggiore è di
175 db. Passando alla valutazione medico-legale, rilevato che trattasi di perdita uditiva bilaterale inferiore a 275 dB sull'orecchio migliore, con riferimento alla fattispecie con codice n. 4004 (“PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275
dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA)” va utilizzata la Tabella dei deficit uditivi bilaterali, dopo aver tenuto conto della utile protesizzazione che comporta un abbattimento della valutazione del 9%. Tenuto conto di quanto sopra, la valutazione percentuale del deficit uditivo bilaterale presentato dalla è del 16% (sedici %). Pt_1
Le infermità/menomazioni più sopra elencate e valutabili sono tutte coesistenti, e pertanto va applicata, nel caso di specie, la formula riduzionistica di Balthazard, per cui la percentuale complessiva di invalidità è data dalla somma delle valutazioni delle due infermità/menomazioni, diminuita del loro prodotto, IT= (IP1 + IP2) – (IP1x IP2), essendo il tutto espresso in numeri decimali;
dopo aver operato in questo modo per le prime due infermità si procede allo stesso modo con la terza infermità, e così via con la quarta e le successive. Applicando tale metodo, la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica è del 67% (sessantasette %). Non ricorrono poi, nel caso di specie, le condizioni per una valutazione (fino a più o meno 5%) del complesso menomante sulla capacità lavorativa semi-specifica
In base alla documentazione disponibile, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si sia concretizzato, così come è stato descritto e valutato, già alla data della presentazione dell'istanza in sede amministrativa (28.10.2021).
Pertanto, non sussistono le condizioni medico-legali che consentono di raggiungere un grado d'invalidità compreso tra il 74 ed il 99% che dà diritto all'assegno di invalidità civile
(art. 2 e 13, L. 118/71). Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta in questa fase e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte istante per la fase atp (con decurtazione del 20% attesa la costituzione dell' a mezzo di funzionari) CP_1 rispetto alla quale non risulta depositata alcuna dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp.
Att. Cpc. Di contro, per la fase di opposizione, per la quale risulta depositata dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. Att. Cpc., parte istante va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell'
e della ricorrente in solido per la fase atp e a carico del solo per l'odierna fase. CP_1 CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- condanna parte istante al rimborso in favore dell' delle spese di lite afferenti alla fase CP_1 atp liquidate in complessivi € 936,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa se dovute per legge;
- dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite per la fase di opposizione;
spese di ctu liquidate come da separati decreti.
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 9.12.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma