Art. 46.
Chiunque forma una lista o un elenco ((di cittadini iscritti nelle liste elettorali)) in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco ((di cittadini iscritti nelle liste elettorali)) e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi ((di cittadini iscritti nelle liste elettorali))
Chiunque forma una lista o un elenco ((di cittadini iscritti nelle liste elettorali)) in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco ((di cittadini iscritti nelle liste elettorali)) e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi ((di cittadini iscritti nelle liste elettorali))