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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
20/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1635/2024 RG avente ad oggetto: “illegittimità c.d. obbligo green pass rafforzato - illegittimità sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – recupero retribuzione ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato SPONZA Parte_1
NICOLA ed elettivamente domiciliato come in ricorso;
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati ZAMBELLI ANGELO e GRASSELLI
BARBARA, TESTI ALBERTO, SPANU ELENA ed elettivamente domiciliata in
VIA SAN DAMIANO 9 MILANO,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/08/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la propria datrice di lavoro chiedendo: « IN VIA PRINCIPALE 1) Previe le più opportune declaratorie accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta nei confronti del ricorrente con provvedimento del 15/10/2021, per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale. 2) Condannare la società resistente a reintegrare il ricorrente del
1 pregiudizio economico patito e a corrispondergli tutte le retribuzioni non percepite in costanza della vigenza dell'obbligo vaccinale per i lavoratori ultra cinquantenni e a versare i contributi omessi fino alla data della reintegrazione o nel diverso intervallo ritenuto di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO 3) con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dell'antistatario procuratore»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_1 ricorrente concludendo « Nel merito: - respingere integralmente il ricorso presentato dal Sig. nei confronti di ed Parte_1 Controparte_1 assolvere la convenuta da tutte le domande in esso contenute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
l ricorrente deduce di essere dipendente della società convenuta dal
14/1/2003, inquadrato nel livello D2 CCNL di settore, con sede di lavoro presso lo stabilimento APRILIA;
che in data 11/10/2021 l'Azienda emetteva un comunicato ricordando come dal 15/10/2021 al 31/12/2021, ai sensi e per gli effetti del DL n. 127/2021, tutti i lavoratori del settore privato avevano l'obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. green pass) per accedere ai luoghi di lavoro e che avrebbe effettuato i controlli per verificare il possesso di tale certificazione e coloro che ne fossero sprovvisti sarebbero stati considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla retribuzione;
di essersi presentato al lavoro senza green pass e di essere stato allontanato e considerato assente senza diritto alla retribuzione;
che con decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 veniva previsto l'obbligo vaccinale per i lavoratori over
50; pur non essendo in possesso di green pass metteva comunque a disposizione la propria prestazione lavorativa dal 15/10/2021 sino al 2/5/2022, posto che in data 30/4/2022 veniva meno l'obbligo di possesso del green pass;
ciononostante, dapprima ai sensi e per gli effetti del D.L. 127/2021 e successivamente del D.L. 1/2022 era stato sospeso dal lavoro e dalla
2 retribuzione per la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale per il medesimo intervallo di tempo.
Lamenta il ricorrente la illegittimità della propria sospensione censurando sotto vari profili l'illegittimità per contrarietà alla Costituzione e alle foto sovranazionali dell'obbligo di vaccinazione.
Deve premettersi che l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni quale il ricorrente è stato introdotto solo l'8/1/2022 ed è cessato il 30/3/2022.
Invero d.l. 127/2021 con l'art. 3 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato) ha introdotto all'1.
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies l'art.
9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) che ha previsto che dal
15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2; che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni definendo entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi sopra indicati;
che i lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
l'accesso di lavoratori
3 ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possesso ed esibizione del green pass è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
L'art. 9 del d.l. 52/2021, ratione temporis vigente, stabiliva che per
«certificazioni verdi COVID-19» dovevano intendersi «le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;».
Solo con il D.L. 1/2022 al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter veniva inserito l'art.
4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni) il quale prevedeva che dalla data di entrata in vigore della disposizione – quindi il 8/1/2022 - e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché' ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4- bis e 4-ter»
L'obbligo vaccinale veniva meno dal 1/4/2022 ai sensi del D.L. n. 24 del 24/3/2022, che apportava modifiche all'art.
4-quinquies del D.L. n.
44/2021, consentendo l'accesso al luogo di lavoro con green pass “base” anche ai dipendenti ultracinquantenni e dal 30 aprile 2022 veniva definitivamente eliminato anche l'obbligo di green pass “base” per l'accesso al luogo di lavoro.
Ciò posto e limitata la censura del ricorrente – incentrata sull'obbligo vaccinale – al periodo dal 8/1/2022 al 30/4/2022, deve osservarsi che l'imposizione dell'obbligo vaccinale o meglio la previsione dell'onere di
4 sottoporsi a vaccinazione per numerose categorie di lavoratori è stato ritenuto pienamente legittimo oltre che da numerosi giudici di merito e amministrativi, dalla Corte Costituzione che ha affrontato varie questioni riprese anche nel presente giudizio: sentenza 14/2023:
- ha dichiarato manifestamente inammissibili, per genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3, 4,
33, 34 e 97 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie (I parametri indicati vengono evocati esclusivamente al punto 19.b.6) dell'ordinanza di rimessione, ove il si Pt_2 limita, però, alla mera enunciazione degli articoli con l'esplicitazione dei diritti che questi riconoscono, rimandando a tutte le motivazioni «sopra articolate».
Queste ultime sono quelle illustrate al precedente punto 18, le quali, tuttavia, si concentrano esclusivamente sulla verifica della conformità della previsione dell'obbligo vaccinale per il gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto al (solo) art. 32 Cost. e sulla base della giurisprudenza costituzionale a esso riferita);
- ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, che introduce l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del
2006 e la sospensione dall'esercizio della professione in caso di inadempimento;
- ha rilevato la Corte che:
- l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a
5 trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività. Pertanto, una legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l'art. 32 Cost. se: a) il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
b) vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili;
c) nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica
- sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato;
- il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende quindi di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l'indennizzabilità estesa anche in relazione alle vaccinazioni raccomandate (Precedenti: S. 118/2020 - mass. 43420; S. 5/2018 - mass. 39690; S. 268/2017 - mass. 40636; S.
118/1996 - mass. 22329; S. 258/1994 - mass. 20856; S. 307/1990 - mass.
15627);
- la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Nell'ambito di questo
6 contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. Tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà "orizzontale", che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati. I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e alla
Corte Costituzionale assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente. (Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41902; S. 107/2012 - mass.
36289; S. 218/1994 - mass. 20875; S. 75/1992);
- poiché esiste un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari, fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (Precedenti: S. 37/20214 - mass. 40637; S. 268/2017 - mass.
40637; S. 118/1996 - mass. 22329);
- la previsione dell'indennizzo di un evento avverso al trattamento vaccinale è la ragione che, a differenza del risarcimento del danno, spetta anche in presenza di un rischio imprevedibile rispetto al suo ricadere sulla specifica persona. (Precedenti: S. 268/2017 - mass. 43657; S. 118/1996 - mass.
22329; S. 307/1990 - mass. 15628);
- il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Tale discrezionalità deve essere esercitata dal legislatore alla luce delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in
7 materia. Si tratta, pertanto, pur sempre di esercizio di discrezionalità politica, ancorché fondata (necessariamente) su evidenze scientifiche, la quale non esclude la sindacabilità delle stesse da parte della Corte costituzionale;
il sindacato riguarda, in tal caso, la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione, oltre che la non irragionevolezza e la proporzionalità della disciplina medesima (S. 5/2018 - mass. 39688; S.
282/2002 - mass. 27187);
- quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del c.d. test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi
(Precedente: S. 20/2019 - mass. 42499);
- il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute non irragionevole e non sproporzionato, a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio;
- da un lato, infatti, le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale (attestate dalla dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020) erano gravi e imprevedibili;
dall'altro, la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appare suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita;
8 - tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività;
- la misura deve ritenersi anche non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate, dal momento che l'effettuazione periodica di test diagnostici avrebbe avuto costi insostenibili e avrebbe comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, senza che l'esito del test sia immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione;
- inoltre la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica;
- la scelta del legislatore - che non riveste natura sanzionatoria - risulta quindi calibrata;
né può sostenersi la mancata adozione di misure di mitigazione e di precauzione ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale;
- tali doglianze invero - che, peraltro, meritano attenta considerazione anche in sede legislativa - non tengono conto, quanto al primo profilo, che di norma la pratica vaccinale in Italia compete ai medici vaccinatori, adeguatamente formati e che assumono la decisione di procedere o meno con la vaccinazione dell'interessato;
- quanto al secondo, nella pratica l'anamnesi pre-vaccinale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, impregiudicato il diritto a un indennizzo in caso di eventi avversi comunque riconducibili al vaccino, e ferma la responsabilità civile di cui all'art. 2043 cod. civ. per l'ipotesi in cui il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle concrete misure di attuazione o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento stesso. ( Precedenti: S. 171/2022 -
9 mass. 44917; S. 37/20214 - mass. 3651; S. 137/2019 - mass. 41748; S.
268/2017 - mass. 40636 );
- sono state altresì dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell'art. 1 della legge n.
219 del 2017, nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come conv., nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;
- ha rilevato la Corte che: quanto al consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, lo stesso trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della
CDFUE; più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi;
invero, premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione, la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017;
l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge;
qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è
10 rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino;
sentenza 15/2023:
- la Corte ha rilevato che:
- l'imposizione di un trattamento sanitario (in particolare di un obbligo vaccinale) può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost. al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili;
c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una
"equa indennità" in favore del danneggiato. (Precedenti: S. 5/2018 - mass.
39690; S. 258/1994 - mass. 20856);
- il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. La tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione
11 della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. (Precedenti: S. 5/2018; S. 258/1994; S. 218/1994 - mass. 20875; S.
75/1992; S. 307/1990 - mass. 15627);
- il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32 Cost., la discrezionalità del legislatore deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte. Significative sono altresì le acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia. Un intervento in tali ambiti, dunque, non può nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì deve prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali -
a ciò deputati. (Precedenti: S. 5/2018 - mass. 39688; S. 268/2017 - mass.
40637; S. 162/2014 - mass. 37994; S. 8/2011; S. 282/2002 - mass. 27187);
- quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice. (Precedente:
S. 114/1998 - mass. 24167);
- sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., degli artt.
4-bis, comma 1, e
4, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come modificati dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e dal d.l. n. 24 del 2022, come convertito, nella parte in cui prevedono per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie l'obbligo vaccinale anti
12 COVID-19, anziché l'obbligo di sottoporsi indifferentemente al test molecolare, al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure al test antigenico rapido di ultima generazione, per la rilevazione di SARS-CoV-2;
- ha rilevato a riguardo la Corte che le misure approntate dal legislatore
- che vanno valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, risultante soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali - sono effetto della predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini e, dall'aprile del 2021, dell'introduzione dell'obbligo vaccinale censurato. Pa Contrariamente all'assunto del rimettente, i dati esposti nei rapporti dell' , lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, la loro efficacia - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. La decisione di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (entro limiti soggettivi e temporali) non può reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. In base a tali considerazioni,
l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico. Può quindi affermarsi che le disposizioni censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. Né può ritenersi che la previsione, per i lavoratori in oggetto, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea, in quanto sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale, considerando
13 anche i costi insostenibili e lo sforzo difficilmente tollerabile, dal momento che la gestione dei tamponi grava interamente sul SSN. La decisione censurata risulta altresì non sproporzionata, in quanto la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica, non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria. Infine, la misura neppure lede il diritto al lavoro. All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, infatti, si attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero il rischio di diffusione del contagio, in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008. Il diritto fondamentale al lavoro, avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. (Precedenti: S.
14/2023 - 45312; S. 171/2022 - mass. 44917; S. 127/2022 - mass. 44864; S.
125/2022 - mass. 44898; S. 59/2021 - mass. 43754; S. 37/2021; S. 194/2018 -
40529; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636);
- sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Padova, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35
Cost., dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo d.l.
n. 44 del 2021, dell'art. 4, comma 7, nonché dell'art.
4-ter, comma 2, del d.l.
14 n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e per il personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, limitano ai soggetti per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita l'adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, e non prevedono che la medesima ipotesi si applichi anche nei confronti del personale rimasto privo di vaccinazione per una libera scelta individuale;
- ha rilevato a tal fine la Corte che: le disposizioni censurate si fondano sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di c.d. repêchage non fosse compatibile con le specificità di tali organizzazioni aziendali, se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore non vaccinato, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione. Si è così esclusa l'opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie;
parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da . Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, CP_2 che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. risulta perciò esercitato in modo non irragionevole. La scelta operata, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato
15 pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, appare infatti suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, giustificate dal maggior rischio di contagio sia per se stessi che per le persone particolarmente fragili in relazione al loro stato di salute o all'età avanzata;
- sono, state, altresì, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nella parte in cui, nel prevedere che «[p]er il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché al personale scolastico e di quello occupato nelle strutture di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2,
l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare;
- ha rilevato a tal fine la Corte che: la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno
16 alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile;
né rileva il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente e perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità.
Neppure configura una soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa (Precedenti: O. 541/1988 - mass. 13101; O. 258/1988 - mass.
10520);
- il Giudice delle leggi (sentenza 14/2023) ha ben chiarito, peraltro, quanto alla efficacia del vaccino che “ 10.1.– Il principale dato medico- scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza. 10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta – Pa convergono le conclusioni dell'AIFA, dell' e del Segretariato generale del
Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-
19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per Pa determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell' sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in
17 passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9). Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell'AIFA). Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione Pa dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l , esponendo che «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della Pa malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-
2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota Pa dell' )”;
18 - quanto poi alla sicurezza dei vaccini la Corte Costituzionale (sentenza
14/2023) ha rilevato come “ 10.3.– Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi». Inoltre
– affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente –
l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta dati, basato sulla CP_3 farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA). Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa.
Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA). Sempre Pa relativamente al profilo della sicurezza, l' , a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate
contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-COVID-19»
(pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti
19 collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota Pa dell' )”;
- sicché ha concluso la Corte “ 11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). (...) Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di
“un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)»
(sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”;
- appare poi significativo rammentare che la Corte Costituzionale
(sentenza 14/2023) ha precisato come sia “su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”;
- sono poi intervenute nelle more della decisione le sentenze della
Corte costituzione 185 e 186/2023 che hanno ribadito sotto altri profili la legittimità dell'art. 4 d.l. 44/2021 statuendo in sintesi quanto segue: sentenza 185/2023
- la Corte Costituzione ha 1) dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
(Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
20 vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, «nella parte in cui impone l'obbligo vaccinale - pena la sospensione dall'albo - indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell'albo dei e dei o comunque lo impone senza alcuna verifica CP_4 CP_5 rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione», sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Genova, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe, e 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44 del
2021, come convertito e come sostituito, «nella parte in cui impone l'obbligo vaccinale - pena la sospensione dall'albo - indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell'albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
- il Giudice delle leggi ha esposto che: -- oggetto delle censure è, invece, la dedotta irragionevolezza della scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, e in particolare agli iscritti all'albo dei chimici e dei fisici, senza alcuna considerazione delle specifiche tipologie di professione e dell'attività lavorativa in concreto svolta, con la conseguente inclusione nell'obbligo vaccinale di
«professioni "sanitarie" solo nominalmente tali»; -- la soluzione delle questioni deve necessariamente muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023) ed in tale contesto, nella gestione dell'emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un
21 vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta in favore di una diffusa vaccinazione, ponendo in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria;
-- con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia: la prima categoria è stata quella degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), individuata dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, sulla base di un criterio inerente, con tutta evidenza, alla natura dell'attività professionale svolta ed a tale primo criterio di portata generale si è, poi, affiancato, tra gli altri, un criterio integrativo - alla base degli artt.
4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, rispettivamente introdotti dall'art.
2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 24 settembre 2021, n. 133,
e dall'art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito - legato non alla natura dell'attività professionale, ma al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;
l'obbligo è stato così esteso a coloro che svolgevano le loro attività, diverse da quelle individuate dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e sostituito, in luoghi deputati alla cura e alla diagnosi: strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art.
4-bis) e strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), (art.
4-ter); -- dunque, nel fronteggiare la
22 situazione pandemica in corso, ha modulato la scelta nel tempo e, in parte, ha originariamente anche tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
-- l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali;
-- la scelta per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. Tale scelta, anche sulla scorta del dato comparato, non risulta ovviamente l'unica possibile;
-- l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa. Non è secondario, poi, che l'individuazione direttamente per legge dei destinatari dell'obbligo vaccinale sia coerente con l'esigenza - che trae origine dall'art. 32 Cost. - di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità; -- qualsiasi sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa degli appartenenti alla professioni sanitarie, avrebbe infatti comportato un aggravio - che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti - nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti, oltre che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza;
-- la scelta si è fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle
23 singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali;
– il legislatore ha, inoltre, considerato che l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate - grazie al suo carattere semplificato e automatico - consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 172 del 2021, come convertito;
-- la scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie inoltre risulta non sproporzionata, come già affermato dalla Corte quando ha sottolineato la portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e la natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, correlata alla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica in corso (sentenza n.
15 del 2023); -- sotto quest'ultimo profilo, in coerenza con la giurisprudenza della Corte (sentenze n. 14 del 2023 e n. 5 del 2018), depongono nel senso della non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale la genetica transitorietà della disciplina nonché la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che tali misure erano destinate a fronteggiare;
sentenza 186/2023
-la Corte Costituzionale, a seguito di rimessione in un giudizio promosso da un “dipendente a tempo indeterminato dell'
[...]
con qualifica di assistente Controparte_6 amministrativo inquadrata nel livello C e addetta al servizio UOC risorse umane ufficio rilevazione presenze”, ha dichiarato 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
24 concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021,
n. 76, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
(Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale "per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"», sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
e 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4- ter, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale "per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502"», sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'indiscriminata imposizione dell'obbligo a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
- in particolare il Giudice delle leggi ha chiarito: – come oggetto delle censure è, invece, la presunta irragionevolezza della scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione, ovverosia allo svolgimento «con modalità di lavoro agile», sicché si trattava di verificare se fosse irragionevole l'opzione del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale avuto riguardo unicamente alla categoria professionale in generale, senza tener conto delle modalità di possibile svolgimento in concreto dell'attività lavorativa;
-- la soluzione della questione sottoposta deve muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche
25 esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023), ove in tale contesto, nella gestione dell'emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione, ponendo in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria;
-- con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia: in primo luogo quella "sanitaria", prima gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e, poi, includendo i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (ex art.
4-bis del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art.
2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», convertito, con modificazioni, nella legge 24 settembre 2021, n.
133) e il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (ex art.
4-ter introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 172 del
2021, come convertito); -- in sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo è stata effettuata dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura "sanitaria", anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti); – tale scelta per categorie effettuata in base all'appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell'attività professionale è stata valutata con la sentenza n. 185 del 2023 compatibile con gli artt. 3 e 32 Cost. in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per
26 categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, rappresentando una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del
2023); -- qualsiasi sistema improntato ad una identificazione di portata meno generale e di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti o, come richiesto dal giudice a quo, in considerazione delle specifiche modalità di svolgimento dell'attività professionale, avrebbe, invece, comportato un aggravio - che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti - nella fase dell'individuazione dei destinatari, oltre che di monitoraggio e controllo, per l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti (e alla loro perdurante sussistenza); -- la scelta si è fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticità della situazione sanitaria, nella quale tutte le risorse di personale e organizzative dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalità (e della loro conservazione nel tempo)
(ancora sentenza n. 185 del 2023); – inoltre, solo l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) - grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro. In tal modo il legislatore poteva esonerare da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e modificato, in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte
27 con il d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e poteva affidarsi a ordini professionali e datori di lavoro (sentenza n. 185 del 2023); -- quanto poi alla valutazione della irragionevolezza dell'opzione del legislatore di dettare una disciplina per categorie senza operare distinzioni al suo interno in base alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e in particolare per le ipotesi del cosiddetto lavoro agile, in realtà, in una prima fase della pandemia, il legislatore aveva adottato un modello che, pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione.
Successivamente, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore è addivenuto a una scelta più radicale, che, nella sua valutazione, meglio consentisse di far fronte all'evolversi della pandemia, assicurando - come si è sopra rilevato - una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale e un più semplice e lineare esercizio dei controlli;
-- va, invero, considerato al riguardo che il cosiddetto lavoro agile rappresenta niente altro che una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor più a monte, può atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e può contemplare l'esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno; -- dunque, proprio con riferimento alle ipotesi di attività lavorative svolte nella modalità del lavoro agile, viene in rilievo quell'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti. Inoltre, una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione - pur
28 astrattamente possibile come nell'originaria fase della pandemia - non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma 2 del censurato art.
4-ter, per l'ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale;
– pertanto deve considerarsi non irragionevole la scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale quel personale che, facente parte di categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità del lavoro agile;
-- la scelta inoltre risulta non sproporzionata atteso che le norme censurate si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023); -- sotto quest'ultimo profilo (come già affermato con sentenze n. 14 del 2023 e n. 5 del
2018), depongono nel senso della non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale la genetica transitorietà della disciplina nonché la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che le stesse erano destinate a fronteggiare;
- va rilevato infine che, nel frattempo, la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Padova, con ordinanza del 7 dicembre
2021, è stata dichiarata dalla CGUE irricevibile con sentenza del 13/7/2023;
- ad avviso della giudicante le pronunce del Giudice delle leggi sopra richiamate elidono ogni censura delle disposizione di cui all'art. 4 DL n.
44/2021 nelle sue varie formulazioni, ed escludono che il giudicante sia tenuto a ricercare informazioni e notizie oltre a quelle fornite dalle istituzioni preposte oltre a formulare proprie valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei vaccini adottati al di fuori delle risoluzioni adottate dagli organismi preposti;
- devono pertanto ritenersi non fondate e rigettarsi i motivi di censura, si di incostituzionalità che di contrastato alla normativa eurocomunitaria, relativi alla legittimità delle norme che imponevano la vaccinazione e, in caso di
29 inottemperanza all'obbligo, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e da qualunque altro emolumento, tali norme sono invero pienamente legittime e il loro rispetto da parte del datore di lavoro e dell'Ordine professionale convenuto non può dunque costituire motivo di discriminazione, anche in ordine a quanto di seguito si dirà in ordine alla nozione di “convinzioni personali”; la ricorrente – guarigione e sussistenza dell'obbligo vaccinale Pt_4
- in ordine alla ricorrente , sussiste un ulteriore motivo di censura Pt_4 relativo alla mancata riammissione in servizio della stessa per aver contratto l'infezione Covid-19 ed essere poi guarita, in due occasioni: a dicembre con guarigione il 27/12/2021 (scadenza sino al 11/6/2022) e poi nuovamente a maggio 2022, con guarigione dal 15/5/2022;
- secondo la ricorrente alla luce delle Circolari Ministeriali in allora emanate ella non avrebbe potuto sottoporsi a vaccinazione e quindi avrebbe dovuto essere ripristinata l'iscrizione all'Albo e la stessa avrebbe dovuta essere riammessa in servizio;
- invero, il Controparte_7
, con nota prot. n. 8284 del 3 marzo 2021, aveva chiarito
[...] che nei confronti dei soggetti mai vaccinati e guariti dall'infezione era possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-
2/COVID-19 “purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”;
- con la predetta nota del Ministero della Salute, di riscontro alla nota
255/2022 del 26/2/2022 delle Federazioni nazionali di vari Ordini professionali, era stato poi chiarito che “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i
12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo
30 completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose;
in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n.
8284-03/03/2021-DGPRE, prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE e prot. n. 40711-
09/09/2021-DGPRE). Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro
14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose;
la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo;
la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n. 8284-
03/03/2021-DGPRE). In questo caso, vale l'indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione”;
- a tal proposito, occorre ricordare che l'art. 4 d.l. 44/2021 entrato in vigore il 1°/4/2021 nella sua originaria formulazione prevedeva che: “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-
2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma
457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”,
“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2” (co. 1); “ la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”
(co. 1); “ solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, la vaccinazione non era obbligatoria e poteva essere omessa o
31 differita (co. 2); conseguentemente, ciascun Ordine professionale territoriale competente doveva trasmettere alla regione o alla provincia autonoma in cui aveva sede, entro 5 gg dall'entrata in vigore del decreto,
l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza ed ugualmente, entro il medesimo termine, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali dovevano trasmettere alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operavano, l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza (co. 3); entro dieci giorni dalla data di ricezione di tali elenchi, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, dovevano verificare lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risultava l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, doveva segnalare immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati (co. 4) e questa, ricevuta la segnalazione, doveva invitare l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma
2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 (co. 5); in caso di mancata presentazione di detta documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, doveva invitare formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo vaccinale (co. 5); in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione,
32 l'azienda sanitaria locale doveva comunque invitare l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale (co. 5); decorsi i predetti termini, l'azienda sanitaria locale competente doveva accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, darne immediata comunicazione scritta (1) all'interessato, (2) al datore di lavoro e (3) all'Ordine professionale di appartenenza (co. 6);
“l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina[va] la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (co. 6) e la sospensione predetta ( dal diritto a svolgere le prestazioni e mansioni testé indicate) doveva essere “comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza” (co. 7); ricevuta la comunicazione Part da parte dell' dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, il datore di lavoro doveva, ove possibile, adibire il lavoratore a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che “implica[va]no contatti interpersonali o comporta[va]no, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2”, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate,
e che, comunque, non implicavano rischi di diffusione del contagio (co. 8), ove però l'assegnazione a mansioni diverse non fosse stata possibile, per il periodo di sospensione dall'esercizio delle mansioni, non era dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato (co. 8); la sospensione dalle mansioni manteneva “ efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (co. 9); per contro, per il periodo in cui la vaccinazione obbligatoria era omessa o differita nei casi di cui al comma 2 cioè quando vi fosse pericolo per la salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro doveva adibire detti lavoratori a mansioni anche diverse, senza decurtazione della
33 retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2 (co. 10);
- a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 172 del 26/11/2021, entrato in vigore in pari data, l'accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è stato assegnato agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie,
i quali per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-
DGC) dovevano eseguire immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e qualora dalla
Piattaforma nazionale-DGC non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente doveva invitare l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1; decorso il predetto termine, qualora l'Ordine professionale accertava il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne doveva dare comunicazione alle
Federazioni nazionali competenti e, per il personale con rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro (co. 4); l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, aveva natura dichiarativa, non disciplinare, determinava l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed era annotato nel relativo Albo
34 professionale (co. 4); tale sospensione era efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che avesse avuto un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che avevano completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 (co. 5); per il periodo di sospensione non erano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato ed il datore di lavoro era tenuto a verificare l'ottemperanza alla sospensione pena le sanzioni di cui all'articolo 4- ter, comma 6 (co. 5); per il periodo in cui la vaccinazione era omessa o differita, il datore di lavoro doveva adibire “i soggetti di cui al comma 2” a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (co. 7);
- inoltre in sede di conversione del d.l. 172 del 26/11/2021 la legge 3 del 21/1/2022, n. 3 ha introdotto, all'art. 1, il comma 1 bis, a mente del quale
“Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo”;
- solo con l'art. 8 co. 1, lettera b) del d.l. 24/3/2022, n. 24 è stata disposta la modifica dell'art. 4, comma 5 con la previsione che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”;
35 - come visto la ricorrente il 30/12/2021 aveva inviato all'Ordine Pt_4 dei TSRM di Venezia e Padova il certificato di guarigione e relativo green pass con scadenza 11/6/2022, chiedendo la “riammissione “ all'Albo ( doc. 64 ricorrente) e con mail 11/1/2022 aveva inviato all il certificato Parte_6 di guarigione rappresentando di aver già inviato il certificato all'Albo e che “dal
1.1.2022 risultava iscritta” (doc. 66 ricorrente );
- in verità, solo il 14/2/2022 l'Ordine dei TSRM di Venezia e Padova aveva comunicato alla predetta ricorrente che “in ossequio a quanto Pt_4 previsto dal d.l. 26.11.2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge
21.1.2022, n. 3, che ha modificato l'art. 4, comma 1, del d.l. 1.4. 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.5.2021, n. 76, a fronte della documentazione da Lei trasmessa ed essendo risultato verificato, in modalità automatizzata attraverso tale Piattaforma nazionale DGC, il rispetto dell'obbligo vaccinale e/o il possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID19 in corso di validità da parte dell'interessato, è stata accertata nei suoi confronti la perdita di efficacia della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, disponendone la chiusura dell'istruttoria e la cancellazione dell'annotazione sull'Albo ancora Part conseguente all'accertamento L'interessato potrà darne opportuna comunicazione al datore di lavoro” ( doc. 70 ricorrente);
- sul punto l'Ordine ha affermato in memoria di Costituzione di avere deliberato “in data 14/2/2022 (...) la cancellazione dall'albo dell'annotazione Part della sospensione (disposta dalla della dottoressa posto che da Pt_4 quella data nella Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) non appariva più il suo nominativo tra gli inadempienti
(Doc.6). Non è dato sapere il motivo specifico ma l'Ordine ne ha ovviamente subito preso atto. Da allora, la Dottoressa è sempre stata regolarmente Pt_4 iscritta all'albo”;
- quindi con mail del 15/2/2022 la ridetta ricorrente aveva poi Pt_4 trasmesso all la comunicazione dell'Ordine TSRM ed aveva Parte_6 chiesto la riammissione in servizio (doc. 71 ricorrente);
36 - l' con mail del 22/3/2022 aveva confermato “ la sospensione ai Pt_6 sensi di quanto precisato con nota del 17.02.2022 dall'Ufficio di Gabinetto del
Ministero della Salute, allegata alla presente comunicazione” (doc. 73 ricorrente);
- la ricorrente era poi risultata nuovamente positiva a tampone il Pt_4
4/5/2022 ed negativa il 15/5/22 ( doc. 72 ricorrente); pertanto il 19/5/2022 aveva comunicato ancora una volta la propria guarigione e la propria intenzione di tornare a lavorare dal successivo 23 giugno e l Parte_6 aveva confermato “quanto già comunicato con lettera (...) del 24.03.2022” con la quale aveva già ribadito “ la sospensione ai sensi di quanto precisato con nota 17.2.2022 dall'Ufficio del Gabinetto del Ministero della Salute “
(docc. 73 e 74 ricorrente);
- la resistente ha rilevato sul punto di non aver ricevuto Parte_6 dall'Ordine professionale comunicazione della temporanea cancellazione della sospensione e che con provvedimento del 22/03/2022 aveva reso noto alla lavoratrice la conferma della sua sospensione, in virtù di quanto previsto dalla nota del 17/2/2022 del Ministero della Salute (doc. 14), che ribadiva come gli
Ordini degli esercenti le professioni sanitarie fossero tenuti ad accertare lo stato di avvenuta vaccinazione, non rilevando il fatto che il professionista avesse contratto il virus e fosse poi guarito;
- orbene, non pare potersi giungere a conclusione diversa da quella per cui la ricorrente – anche prima della modifica apportata al comma 5 dell'art. 4 con decorrenza 24/3/2022 - doveva essere considerata non obbligata alla vaccinazione in quanto questa era differita dal 27/12/2021 al 27/3/2022 e dal
15/5/2022 al 15/8/2022, non potendo essere la Circolare sopra richiamata interpretata se non nel senso che in caso di infezione e successiva guarigione il vaccino non potesse essere somministrato prima dei tre mesi dalla guarigione
(tampone negativo);
- da una parte, l'impossibilità di sottoporsi a vaccinazione prima di 90 giorni non poteva che costituire un'ipotesi di differimento della vaccinazione e, dall'altra, il termine di differimento non poteva che essere quello minimo di
90 giorni. Trattasi dello spazio temporale prima del quale non era possibile
37 sottoporsi a vaccinazione, in quanto tecnicamente sconsigliato, e quindi il decorso di tale termine rendeva la vaccinazione e il relativo obbligo non più differibile, essendo – invece - il termine massimo di 12 mesi semplicemente quello tecnicamente consigliato per la somministrare di un'unica dose di vaccino bidose, decorsi i 12 mesi era necessaria la somministrazione del ciclo completo;
- al differimento della vaccinazione doveva dunque conseguire la temporanea cessazione della sospensione da disporsi a cura dell'Ordine competente;
- inoltre, alla temporanea cessazione della sospensione non poteva che conseguire l'adibizione della ricorrente a “mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da ”; CP_2
- è vero che il comma 7 dell'art. 4 si riferisce all'ipotesi di omissione o differimento della vaccinazione nei casi di cui al comma 2 ovvero nel caso di
“accertato pericolo per la salute”, non rinvenibile nell'ipotesi di differimento della vaccinazione per intervenuta guarigione, tuttavia non pare potersi giungere a diversa conclusione, trattandosi pur sempre di una di quelle ipotesi di omessa vaccinazione determinata non da una scelta volontaria ma da un dato oggettivo, cioè il non potersi tecnicamente sottoporre a vaccinazione;
- orbene, per quanto riguarda l'Ordine TSRM di Venezia e Padova questo ha disposto in data 14/02/2022 la cancellazione dall'albo Part dell'annotazione della sospensione della ricorrente disposta dall' di Pt_4 residenza in quanto nella Piattaforma -DGC non appariva più il suo nominativo tra gli inadempienti e senza sapere il motivo specifico, in ciò evidentemente errando poiché la ricorrente risultava temporaneamente non iscritta in quanto guarita dall'infezione Covid-19 per il periodo con rilascio del certificato 27/12/2021 – 11/6/2022. Diversamente da quanto sostenuto dall'Ordine questo ai sensi dell'art. 4, co. d.l. 44/21 avrebbe dovuto
“avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)” eseguire “la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione
38 anti SARS-CoV-2”, e non limitarsi a prendere atto - come sostenuto – a prendere atto che il nominativo della ricorrente non appariva più senza che fosse dato sapere il motivo specifico;
- per quanto riguarda la posizione dell' vi è da rilevare Parte_6 che lo stesso effettivamente non ha avuto formale comunicazione da parte dell'Ordine dei TSRM della (errata) cancellazione dall'Albo della sospensione Part della ricorrente quale disposta dall' e questo in quanto l'art. 4, Pt_4 seppur prevedeva la comunicazione della sospensione (vd co. 4) non prevedeva la comunicazione della cancellazione o della cessazione temporanea della sospensione (vd. co. 5);
- tuttavia, la ricorrente aveva comunicato all'Istituto l'intervenuta guarigione e di fatto la cancellazione (che, si ripete, avrebbe dovuto essere temporanea cessazione) della sospensione era intervenuta;
- dunque per quanto riguarda il periodo 27/12/2021 – 27/3/2022,
l' con la mail del 22/3/2022, richiamando la Nota del 17/2/2022, non ha, Pt_6 invece erroneamente, reintegrato la Ricorrente, quanto meno dalla data in cui era stata disposta la cancellazione della sospensione. Poiché, poi, certamente dal 24/3/2022, la sospensione dalla professione riprendeva efficacia automaticamente qualora l'interessato ometteva di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di differimento della vaccinazione (vd. co. 5 dell'art. 4 d.l. 44/2021), alla data del 27/3/2022 la ricorrente doveva ritenersi nuovamente sospesa;
- per quanto riguarda il periodo 15/5/2022 – 15/8/2022 la ricorrente ha formulato istanza solo all' e non all'Ordine – come invece previsto dal Pt_6 ridetto nuovo co. 4 dell'art.
5 - con la conseguenza che non poteva Pt_6 riammettere in servizio la ricorrente non risultando la temporanea cessazione della sospensione ad opera dell'Ordine dal 15/5/2022 - si è visto che l'Ordine ha erroneamente e illegittimamente cancellato la sospensione della ricorrente
- ed essendo automaticamente cessata la precedente cessazione Pt_4 temporanea dal 27/3/2022;
39 - invero dal 24/3/2022 l'art. 4, co. 5 aveva espressamente previsto che
“In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora
l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”;
- ritiene, pertanto, il Giudicante che la domanda della ricorrente , Pt_4 nei termini di seguito esposti, debba essere accolta limitatamente al periodo
27/12/2021 – 27/3/2022 e più precisamente limitatamente al periodo
11/01/2022 – 27/3/2022, posto che la ricorrente con la mail del 15/2/2022 aveva reso noto – seppur non comunicato - ad il provvedimento Pt_6 dell'Ordine e già dall' 11/01/2022 aveva avanzato alla datrice di lavoro istanza di reintegra, mentre i tempi di deliberazione degli Enti non possono incidere sul diritto della parte;
- come noto la discriminazione opera obiettivamente - ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta - ed a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro (vd ex plurimis Cass. n. 6575 del 05/04/2016), inoltre opera anche quando è prevista da una legge nazionale (SSUU 7951/ del 20/4/2016) o si concretizza nell'emanazione di un atto amministrativo
(Cass. 3842 del 15/02/2021);
- nel caso in esame non solo è chiaro che in capo ad non vi è Pt_6 stato alcun intento discriminatorio nei confronti della ricorrente ed è pure chiaro che lo stesso Ente ha dato attuazione alla del 17/2/2022 dell'Ufficio di
Gabinetto del Ministero della Salute, ma anche non pare nel caso concreto configurabile oggettivamente una discriminazione per “convinzioni personali” atteso che queste non sono state esplicitate non potendo le stesse identificarsi con la mera opinione personale, ma rivestendo una rilevanza più pregnante in termini ideologici;
40 - invero, “ accedendosi ad una interpretazione delle norme coerente con la ratio della norma comunitaria letta alla luce dei principi fondamentali del
Trattato, nel caso specifico può senz'altro ritenersi che la direttiva 2000/78/CE, tutelando le convinzioni personali avverso le discriminazioni, abbia dato ingresso nell'ordinamento comunitario al formale riconoscimento (seppure nel solo ambito della regolazione dei rapporti di lavoro) della libertà ideologica il cui ampio contenuto materiale può essere stabilito anche facendo riferimento all'art. 6 del TUE e, quindi, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. (...)
Il contenuto dell'espressione "convinzioni personali" richiamato dall'art. 4
d.lgs. 216/03 non può perciò che essere interpretato nel contesto del sistema normativo speciale in cui è inserito, restando del tutto irrilevante che in altri testi normativi l'espressione "convinzioni personali" possa essere utilizzata come alternativa al concetto di opinioni politiche o sindacali. (...) 9.5. (...) in alcune pronunce di legittimità, sia pure in fattispecie aventi diverso oggetto, incidenter tantum, l'espressione convinzioni personali è stata qualificata come professione di un'ideologia di altra natura rispetto a quella religiosa (in tal senso Cass. 10179/04 e, da ultimo, Cass. 3821/2011, che definisce la discriminazione per convinzioni personali come quella fondata su ragioni di appartenenza ad un determinato credo ideologico)” (Cass. Sez. L - , Sentenza n.
1 del 02/01/2020; si veda anche;
SSUU, n. 20819 del 21/07/2021);
- inoltre, come recentemente affermato dalla CGUE nel ricostruire il quadro di riferimento della nozione di “convinzioni personali”, “47. A tale riguardo si deve aggiungere che l'articolo 1 della direttiva 2000/78 cita allo stesso titolo la religione e le convinzioni personali, al pari dell'articolo 19
TFUE, ai sensi del quale il legislatore dell'Unione può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla «religione o le convinzioni personali», o l'articolo 21 della Carta, che, tra i diversi motivi di discriminazione che esso cita, prende in considerazione «la religione o le convinzioni personali». Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della direttiva 2000/78, i termini «religione» e «convinzioni personali» vanno trattati come due facce dello stesso e unico motivo di discriminazione. Come risulta dall'articolo 21 della Carta, il motivo di
41 discriminazione fondato sulla religione o sulle convinzioni personali deve essere distinto dal motivo attinente alle «opinioni politiche o [a] qualsiasi altra opinione» e pertanto include tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche o spirituali. 48 Occorre altresì aggiungere che il diritto alla libertà di coscienza e di religione sancito dall'articolo 10, paragrafo 1, della Carta, e che costituisce parte integrante del contesto rilevante ai fini dell'interpretazione della direttiva 2000/78, corrisponde al diritto garantito all'articolo 9 della CEDU e che, in forza dell'articolo 52, paragrafo 3, della
Carta, esso ha lo stesso significato e la stessa portata di quest'ultimo (sentenza del 14 marzo 2017, G4S Se. C-157/15, EU:C:2017:203, punto 27). CP_8
Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte ED.»), il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancito all'articolo 9 della CEDU, «è uno dei fondamenti di una "società democratica" ai sensi di [tale c]onvenzione» e costituisce, «nella sua dimensione religiosa, uno degli elementi più vitali che contribuiscono alla formazione dell'identità dei credenti e della loro concezione della vita» nonché «un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti», contribuendo al «pluralismo - duramente conquistato nel corso dei secoli - consustanziale a una tale società» (Corte ED., 15 febbraio
2001, Dahlab c. Svizzera, CE:ECHR:2001:0215DEC004239398)” (Corte giustizia UE, grande sezione, 15.7.2021, n. 804, nelle cause riunite C-804/18 e
C-341/19, EC.:EU:C:2021:594);
- anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è costante nel legare la nozione di “libertà di pensiero, di coscienza e di religione” di cui all'art. 9 CEDU alle convinzioni filosofiche e religiose, tanto da richiedere agli Stati di apprestare, a fronte dell'obiezione di coscienza per tali ragioni, di predisporre “un'indagine effettiva e accessibile” (“an effective and accessible investigation”) volta ad accertare, in maniera imparziale,
l'esistenza di convinzioni – nel senso sopra esposto – in seno alla persona che rifiuti di adempiere a un obbligo legale per motivi di coscienza (Corte ED., prima sezione, 15.9.2016, c. Grecia); Persona_1
42 - alla luce di tali considerazioni, il rifiuto opposto dalla ricorrente all'esecuzione della vaccinazione imposta dalla legge senza deduzione di ciò in cui si sostanziano le “ convinzioni personali” come definite dalla giurisprudenza della CGUE e della CEDU, non può consentire alla stessa di invocare la violazione del divieto di discriminazione;
- le “convinzioni personali” non possono consistere, infatti, nel mero rifiuto di adempiere a un dovere imposto dalla legge. Il rifiuto, in altre parole, dev'essere la conseguenza e non la causa dell'invocazione delle “convinzioni personali”, le quali devono essere necessariamente esplicitate e presentarsi come ostative alla condotta imposta dalla legge, di cui si lamenta il carattere discriminatorio ( in questo senso si veda condivisibile Tribunale Novara sez. lav., 21/09/2023, n.191). le pronunce riportate offrono significativi elementi anche per la risoluzione del caso in esame, posto che l'obbligo vaccinale introdotto per limitare la diffusione del Covid-19 deve ritenersi sotto ogni profilo censurato ( violazione diritto al lavoro, vita privata e familiare, proporzionalità, efficacia) pienamente legittimo, essendo stato lasciato al lavoratore il diritto di scegliere se non sottoporsi a vaccinazione ed in tal caso non è stata prevista alcuna sanzione ma l'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa, senza retribuzione in virtù del vincolo di corrispettività, senza alcuna conseguenza disciplinare.
Deve dunque rigettarsi il ricorso, sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, in considerazione del fatto che comunque vi sono state anche numerose pronunce di merito che hanno ritenuto l'obbligo vaccinale illegittimo, che seppur superate dai ripetuti interventi della Corte Costituzionale, possono aver indotto parte ricorrente a ritenere fondate le proprie pretese (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l.
162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
43 1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, all'udienza del 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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