CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 195/23 R.G. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter
CPC n. 402/23 del Tribunale civile di CA, pubblicata il 4.5.23, vertente
TRA quale amministratore p.t. del in Parte_1 Controparte_1
CA, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Marcari, come da procura P.IVA_1 in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in CA alla Via
Monte Sabotino n. 7.
APPELLANTE
E persona del legale rappresentante p.t., (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palmiotti, come da procura in atti, P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in CA, al C.so Mazzini
n. 111/B.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica, anche in sostituzione dell'udienza del
12.11.25.
1 Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con ricorso ex art. 702 bis CPC la ricorrente a Controparte_2 adito il Tribunale di CA al fine di sentir ordinare a nella qualità di Parte_1 amministratore del di CA, di comunicare alla Controparte_1 ricorrente medesima i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento degli oneri condominiali, con condanna ex art. 614 bis CPC per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto e vittoria di spese e compensi.
La ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto: a) di aver ottenuto provvedimento monitorio n.
159/2022 per l'importo di euro 5.937,20, oltre interessi e spese, nei confronti del menzionato
Condominio; b) di avere pertanto diritto alla comunicazione, da parte dell'amministratore del dei dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63 disp. att. CC, non potendo agire nei CP_1 confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non previa escussione di quelli morosi;
c) di aver formulato apposita istanza in via stragiudiziale al sig. nella qualità di Parte_1 amministratore del Condominio, destinatario del citato decreto ingiuntivo, rimasta senza esito.
Parte resistente non si è costituita in giudizio, benché ritualmente evocata.
2. L'ordinanza ex art. 702 ter CPC.
Con ordinanza ex art. 702 ter CPC, pubblicata il 4.5.23, il Tribunale di CA ha così statuito:
- in accoglimento integrale della domanda, ordina alla parte convenuta nella qualità Parte_1 di amministratore pro tempore del 7-11-17 CA (CF. Controparte_1
), di comunicare alla parte ricorrente i nominativi dei condomini di detto condominio P.IVA_1 non in regola con il pagamento degli oneri condominiali;
- fissa l'importo di euro 20,00 quale somma di denaro dovuta dalla parte convenuta alla parte ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, dalla comunicazione di quest'ultimo fino alla sua completa esecuzione;
- condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 849,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
3. L'appello.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello ex art. 702 quater CPC nella qualità di Parte_1 amministratore del di CA, con atto notificato a mezzo Controparte_1 pec il 29.5.23, lamentando la nullità dell'ordinanza impugnata e/o del procedimento sommario di
2 cognizione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 101, 102 CPC per difetto di legittimazione passiva dell'amministratore convenuto in giudizio.
Con comparsa depositata il 15.12.23 si è costituita la in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., concludendo per l'inammissibilità ex art. 348 bis CPC del gravame, o comunque per il rigetto dell'appello e conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese.
Con note depositate il 20.11.25 l'appellante ha comunicato che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Con note depositate in pari data l'appellata ha confermato il perfezionamento dell'accordo ed ha aderito alla richiesta di controparte.
Va dunque emessa sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CA – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 195/23 R.G. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter CPC n. 402/23 del Tribunale civile di CA, pubblicata il 4.5.23, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di CA del 20.11.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CA – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 195/23 R.G. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter
CPC n. 402/23 del Tribunale civile di CA, pubblicata il 4.5.23, vertente
TRA quale amministratore p.t. del in Parte_1 Controparte_1
CA, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Marcari, come da procura P.IVA_1 in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in CA alla Via
Monte Sabotino n. 7.
APPELLANTE
E persona del legale rappresentante p.t., (P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palmiotti, come da procura in atti, P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in CA, al C.so Mazzini
n. 111/B.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica, anche in sostituzione dell'udienza del
12.11.25.
1 Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 13.11.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con ricorso ex art. 702 bis CPC la ricorrente a Controparte_2 adito il Tribunale di CA al fine di sentir ordinare a nella qualità di Parte_1 amministratore del di CA, di comunicare alla Controparte_1 ricorrente medesima i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento degli oneri condominiali, con condanna ex art. 614 bis CPC per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto e vittoria di spese e compensi.
La ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto: a) di aver ottenuto provvedimento monitorio n.
159/2022 per l'importo di euro 5.937,20, oltre interessi e spese, nei confronti del menzionato
Condominio; b) di avere pertanto diritto alla comunicazione, da parte dell'amministratore del dei dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63 disp. att. CC, non potendo agire nei CP_1 confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non previa escussione di quelli morosi;
c) di aver formulato apposita istanza in via stragiudiziale al sig. nella qualità di Parte_1 amministratore del Condominio, destinatario del citato decreto ingiuntivo, rimasta senza esito.
Parte resistente non si è costituita in giudizio, benché ritualmente evocata.
2. L'ordinanza ex art. 702 ter CPC.
Con ordinanza ex art. 702 ter CPC, pubblicata il 4.5.23, il Tribunale di CA ha così statuito:
- in accoglimento integrale della domanda, ordina alla parte convenuta nella qualità Parte_1 di amministratore pro tempore del 7-11-17 CA (CF. Controparte_1
), di comunicare alla parte ricorrente i nominativi dei condomini di detto condominio P.IVA_1 non in regola con il pagamento degli oneri condominiali;
- fissa l'importo di euro 20,00 quale somma di denaro dovuta dalla parte convenuta alla parte ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, dalla comunicazione di quest'ultimo fino alla sua completa esecuzione;
- condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 849,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
3. L'appello.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello ex art. 702 quater CPC nella qualità di Parte_1 amministratore del di CA, con atto notificato a mezzo Controparte_1 pec il 29.5.23, lamentando la nullità dell'ordinanza impugnata e/o del procedimento sommario di
2 cognizione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 101, 102 CPC per difetto di legittimazione passiva dell'amministratore convenuto in giudizio.
Con comparsa depositata il 15.12.23 si è costituita la in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., concludendo per l'inammissibilità ex art. 348 bis CPC del gravame, o comunque per il rigetto dell'appello e conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria delle spese.
Con note depositate il 20.11.25 l'appellante ha comunicato che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Con note depositate in pari data l'appellata ha confermato il perfezionamento dell'accordo ed ha aderito alla richiesta di controparte.
Va dunque emessa sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di CA – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 195/23 R.G. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter CPC n. 402/23 del Tribunale civile di CA, pubblicata il 4.5.23, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di CA del 20.11.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
3