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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
SASSI IVANA, Relatore
NN GIUSEPPE, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1974/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Via G. Matteotti 2 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240052354468000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2016
- RUOLO n. 2024/007068 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3896/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al proprio ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: //
Alle ore 9:57 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Nominativo_1 , nella qualità di legale rapp.nte di Ricorrente_1 srl con sede in Castelvolturno, assumeva che l'ADER Direzione Provinciale di Caserta il 4.02.2025 notificava per conto del Comune di Castelvolturno la cartella di pagamento nr
02820240052354468000, per recupero imposta comunale PUBBLICITA' annualità 2016 dell'importo complessivo di euro 16.073,00.
Rilevava la omessa notifica dell'atto prodromico nonché lo spirare dei termini di decadenza dal potere impositivo e prescrizione del credito, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione, invocando la carenza di propria legittimazione passiva trattandosi di vizio proprio dell'atto, antecedente alla formazione del ruolo e dunque riconducibile all'Ufficio impositore.
Resisteva in lite anche il Comune di Castelvolturno, assumendo la avvenuta notifica dell'atto prodromico
(avviso nr 322 del 5.11.2021 per ICP anni dal 2016 al 2021) considerata regolare per opposto rifiuto a riceverla da parte del destinatario e dunque la infondatezza dei motivi di gravame anche sotto il profilo dei termini di prescrizione e decadenza.
All'udienza del 17.9.2025, acquisite le memorie illustrative della società ricorrente del 5.09.2025, la lite veniva definita come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e dunque merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In ordine al presunto difetto di notifica dell'atto prodromico, osserva la Corte che l'avviso di accertamento emesso dal comune di Castelvolturno e recante come destinatario “PREZIOSO CASA” risulta rifiutato all'atto della consegna in data 9.12.2021, per non apparire riferito alla società istante, ossia alla “Ricorrente_1 srl“.
In punto di diritto si ritiene, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con ordinanza nr 21223 del 13.09.2017, che l'atto in questione sia affetto da nullità insanabile, determinando l'inesecutorietà dello stesso e quindi la sua inefficacia, con la conseguenza che non può operare nella specie il principio del raggiungimento dello scopo, il quale non ha alcuna incidenza, trattandosi di un atto notificato ad un destinatario non corretto.
Nella circostanza appare dunque spirato, alla data del 4.02.2025 il termine quinquennale di prescrizione del credito ex art 2948 nr 4 cc, trattandosi di tributi locali che si ripetono periodicamente (annualmente) in pieno ossequio ai principi sul punto ribaditi dalla Suprema Corte con pronuncia nr 31260/2023 e pronuncia nr
32384/2025.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e cedono in capo alle parti resistenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria provinciale definitivamente pronunciando accoglie il ricorso. condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1500/00 oltre Nominativo_2 se dovute per legge
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
SASSI IVANA, Relatore
NN GIUSEPPE, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1974/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Via G. Matteotti 2 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240052354468000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2016
- RUOLO n. 2024/007068 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3896/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al proprio ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: //
Alle ore 9:57 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Nominativo_1 , nella qualità di legale rapp.nte di Ricorrente_1 srl con sede in Castelvolturno, assumeva che l'ADER Direzione Provinciale di Caserta il 4.02.2025 notificava per conto del Comune di Castelvolturno la cartella di pagamento nr
02820240052354468000, per recupero imposta comunale PUBBLICITA' annualità 2016 dell'importo complessivo di euro 16.073,00.
Rilevava la omessa notifica dell'atto prodromico nonché lo spirare dei termini di decadenza dal potere impositivo e prescrizione del credito, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione, invocando la carenza di propria legittimazione passiva trattandosi di vizio proprio dell'atto, antecedente alla formazione del ruolo e dunque riconducibile all'Ufficio impositore.
Resisteva in lite anche il Comune di Castelvolturno, assumendo la avvenuta notifica dell'atto prodromico
(avviso nr 322 del 5.11.2021 per ICP anni dal 2016 al 2021) considerata regolare per opposto rifiuto a riceverla da parte del destinatario e dunque la infondatezza dei motivi di gravame anche sotto il profilo dei termini di prescrizione e decadenza.
All'udienza del 17.9.2025, acquisite le memorie illustrative della società ricorrente del 5.09.2025, la lite veniva definita come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e dunque merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In ordine al presunto difetto di notifica dell'atto prodromico, osserva la Corte che l'avviso di accertamento emesso dal comune di Castelvolturno e recante come destinatario “PREZIOSO CASA” risulta rifiutato all'atto della consegna in data 9.12.2021, per non apparire riferito alla società istante, ossia alla “Ricorrente_1 srl“.
In punto di diritto si ritiene, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con ordinanza nr 21223 del 13.09.2017, che l'atto in questione sia affetto da nullità insanabile, determinando l'inesecutorietà dello stesso e quindi la sua inefficacia, con la conseguenza che non può operare nella specie il principio del raggiungimento dello scopo, il quale non ha alcuna incidenza, trattandosi di un atto notificato ad un destinatario non corretto.
Nella circostanza appare dunque spirato, alla data del 4.02.2025 il termine quinquennale di prescrizione del credito ex art 2948 nr 4 cc, trattandosi di tributi locali che si ripetono periodicamente (annualmente) in pieno ossequio ai principi sul punto ribaditi dalla Suprema Corte con pronuncia nr 31260/2023 e pronuncia nr
32384/2025.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e cedono in capo alle parti resistenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria provinciale definitivamente pronunciando accoglie il ricorso. condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1500/00 oltre Nominativo_2 se dovute per legge