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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/12/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
2/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. CIPRIANI ALESSANDRO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Buonamico Danilo
- Concessionaria per la riscossione, opposta -
nonché contro
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, CERTOMA E BATTIATO
- Creditore opposto –
OGGETTO: “opposizione ad intimazione di pagamento”
Fatto e diritto Con ricorso depositato l'11 agosto 2023 propose parziale Parte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10620239002559383/000 della somma complessiva di € 56.211,68, notificatagli il 07.07.2023, in ordine agli avvisi di addebito n. 40620112000369028000, n. 40620140001266041000, n.
40620160002495829000, e n. 40620170001864624000 per la somma di euro 15.027,11 eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria attesa la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9 e 10, L. n° 335/95, con riferimento (anche) al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, avendo negato la sussistenza di alcun atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione di pagamento predetta.
Si è tempestivamente costituito l' , il quale ha dedotto l'inammissibilità del CP_2
ricorso, essendo stato notificato correttamente l'avviso di addebito, e il mancato decorso della prescrizione quinquennale atteso il periodo di sospensione determinato a causa dell'epidemia da COVID-19, ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020; inoltre, in relazione agli aspetti inerenti alle attività esecutive di riscossione, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo asseritamente responsabile solo l . Controparte_1
Si è altresì costituita l , la quale ha eccepito Controparte_1
il mancato decorso della prescrizione quinquennale ed ha osservato che l'avviso di addebito in contestazione era stato notificato dall' , sicché l'unico soggetto in CP_2
grado di contraddire sul punto poteva essere l' stesso (chiedendo a sua volta CP_2
che l'altro convenuto fosse eventualmente condannato a tenerla indenne in caso di soccombenza).
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_3 Pt_3
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - per il quale si rinvia a Cass sez uu nr 9936 del 8.5.2014)
***
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.
46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del
2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.
n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n.
22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Fatte queste premesse occorre inquadrare l'odierna domanda;
la parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale sotteso agli avvisi di addebito indicati in ricorso (quali atti presupposti dell'intimazione di pagamento pure impugnata), in quanto estinto per prescrizione, affermando che, non avendo mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito, o essendo trascorsi più di cinque anni tra l'esigibilità del credito e l'eventuale notifica dell'avviso di addebito ovvero tra quest'ultimo e l'intimazione di pagamento, tutti i contributi richiesti risulterebbero prescritti.
Orbene, ciò premesso, appare decisivo rilevare che la prescrizione non si è verificata in quanto è stata interrotta da numerosi atti interruttivi tutti prodotti agli atti e contestati solo genericamente dal ricorrente.
In particolare, ai fini del computo del termine quinquennale di prescrizione il ricorrente ha omesso di considerare che vi sono due periodi di sospensione previsti per legge nel periodo covid.
In particolare l'articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.183/2020 ha sospeso i termini prescrizionali dal
31.12.2020 al 30.06.2021.
Invero, in tema di ambito di applicabilità della sospensione speciale introdotta per l'emergenza Covid-19 la Corte di cassazione, Sez. L , con ordinanza Num. 17015 del
2025 ha definitivamente chiarito che : “l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 (conv. con l.
n. 27/2020), ha stabilito, per quanto qui rileva, che 'i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione', aggiungendo che 'ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito all a fine del periodo'; che non appare persuasiva
l'interpretazione di parte controricorrente secondo cui la prima parte della disposizione cit. si limiterebbe a prevedere la sospensione dei termini di pagamento dei contributi dovuti nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020, atteso che di questi ultimi, il cui pagamento era stato sospeso dal 1° comma dell'art. 37 cit., si occupa specificamente la seconda parte del comma 2° dell'art. 37 cit., stabilendo appunto che
'ove il decorso abbia inizio durante ilperiodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo'; che, dovendo pertanto riferirsi la sospensione di cui all'art. 37, comma 2, primo periodo, cit., ai contributi scaduti precedentemente al periodo 23 febbraio-31 maggio 2020, erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto che, alla data di notifica dell'atto di precetto del 4.6.2020, i contributi relativi al periodo ancora controverso si fossero prescritti;
che il ricorso, pertanto, va accolto”.
Dunque, accogliendo la tesi dell'ente previdenziale, la Corte ha chiarito che non devono confondersi due diverse norme emergenziali: mentre, difatti, l'art. 83 del D.L.
n. 18/2020 prevedeva una sospensione generalizzata dei termini per il compimento di atti processuali, l'art. 37 dello stesso decreto conteneva una disposizione specifica e mirata proprio alla prescrizione contributi.
Quest'ultima norma, secondo la Cassazione, aveva lo scopo di congelare il decorso della prescrizione sostanziale dei crediti previdenziali durante il periodo più critico dell'emergenza sanitaria.
Pertanto facendo applicazione di tali condivisibili coordinate ermeneutiche al caso di specie, i crediti contributivi per effetto delle predette sospensioni e per effetto degli atti interruttivi validamente notificati non sono prescritti non essendo spirato il termine quinquennale tra un atto interruttivo e l'altro.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2.
Nulla sulle spese.
Taranto, 13 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
2/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. CIPRIANI ALESSANDRO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Buonamico Danilo
- Concessionaria per la riscossione, opposta -
nonché contro
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, CERTOMA E BATTIATO
- Creditore opposto –
OGGETTO: “opposizione ad intimazione di pagamento”
Fatto e diritto Con ricorso depositato l'11 agosto 2023 propose parziale Parte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10620239002559383/000 della somma complessiva di € 56.211,68, notificatagli il 07.07.2023, in ordine agli avvisi di addebito n. 40620112000369028000, n. 40620140001266041000, n.
40620160002495829000, e n. 40620170001864624000 per la somma di euro 15.027,11 eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria attesa la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9 e 10, L. n° 335/95, con riferimento (anche) al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, avendo negato la sussistenza di alcun atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione di pagamento predetta.
Si è tempestivamente costituito l' , il quale ha dedotto l'inammissibilità del CP_2
ricorso, essendo stato notificato correttamente l'avviso di addebito, e il mancato decorso della prescrizione quinquennale atteso il periodo di sospensione determinato a causa dell'epidemia da COVID-19, ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020; inoltre, in relazione agli aspetti inerenti alle attività esecutive di riscossione, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo asseritamente responsabile solo l . Controparte_1
Si è altresì costituita l , la quale ha eccepito Controparte_1
il mancato decorso della prescrizione quinquennale ed ha osservato che l'avviso di addebito in contestazione era stato notificato dall' , sicché l'unico soggetto in CP_2
grado di contraddire sul punto poteva essere l' stesso (chiedendo a sua volta CP_2
che l'altro convenuto fosse eventualmente condannato a tenerla indenne in caso di soccombenza).
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_3 Pt_3
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - per il quale si rinvia a Cass sez uu nr 9936 del 8.5.2014)
***
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.
46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del
2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.
n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n.
22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Fatte queste premesse occorre inquadrare l'odierna domanda;
la parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale sotteso agli avvisi di addebito indicati in ricorso (quali atti presupposti dell'intimazione di pagamento pure impugnata), in quanto estinto per prescrizione, affermando che, non avendo mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito, o essendo trascorsi più di cinque anni tra l'esigibilità del credito e l'eventuale notifica dell'avviso di addebito ovvero tra quest'ultimo e l'intimazione di pagamento, tutti i contributi richiesti risulterebbero prescritti.
Orbene, ciò premesso, appare decisivo rilevare che la prescrizione non si è verificata in quanto è stata interrotta da numerosi atti interruttivi tutti prodotti agli atti e contestati solo genericamente dal ricorrente.
In particolare, ai fini del computo del termine quinquennale di prescrizione il ricorrente ha omesso di considerare che vi sono due periodi di sospensione previsti per legge nel periodo covid.
In particolare l'articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e, successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.183/2020 ha sospeso i termini prescrizionali dal
31.12.2020 al 30.06.2021.
Invero, in tema di ambito di applicabilità della sospensione speciale introdotta per l'emergenza Covid-19 la Corte di cassazione, Sez. L , con ordinanza Num. 17015 del
2025 ha definitivamente chiarito che : “l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 (conv. con l.
n. 27/2020), ha stabilito, per quanto qui rileva, che 'i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione', aggiungendo che 'ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito all a fine del periodo'; che non appare persuasiva
l'interpretazione di parte controricorrente secondo cui la prima parte della disposizione cit. si limiterebbe a prevedere la sospensione dei termini di pagamento dei contributi dovuti nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020, atteso che di questi ultimi, il cui pagamento era stato sospeso dal 1° comma dell'art. 37 cit., si occupa specificamente la seconda parte del comma 2° dell'art. 37 cit., stabilendo appunto che
'ove il decorso abbia inizio durante ilperiodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo'; che, dovendo pertanto riferirsi la sospensione di cui all'art. 37, comma 2, primo periodo, cit., ai contributi scaduti precedentemente al periodo 23 febbraio-31 maggio 2020, erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto che, alla data di notifica dell'atto di precetto del 4.6.2020, i contributi relativi al periodo ancora controverso si fossero prescritti;
che il ricorso, pertanto, va accolto”.
Dunque, accogliendo la tesi dell'ente previdenziale, la Corte ha chiarito che non devono confondersi due diverse norme emergenziali: mentre, difatti, l'art. 83 del D.L.
n. 18/2020 prevedeva una sospensione generalizzata dei termini per il compimento di atti processuali, l'art. 37 dello stesso decreto conteneva una disposizione specifica e mirata proprio alla prescrizione contributi.
Quest'ultima norma, secondo la Cassazione, aveva lo scopo di congelare il decorso della prescrizione sostanziale dei crediti previdenziali durante il periodo più critico dell'emergenza sanitaria.
Pertanto facendo applicazione di tali condivisibili coordinate ermeneutiche al caso di specie, i crediti contributivi per effetto delle predette sospensioni e per effetto degli atti interruttivi validamente notificati non sono prescritti non essendo spirato il termine quinquennale tra un atto interruttivo e l'altro.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2.
Nulla sulle spese.
Taranto, 13 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)