CASS
Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2024, n. 37111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37111 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI SS nato a [...] il [...] AL ME nato il [...] TI LE nato a [...] il [...] LL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, cha ha concluso per l'inammissibilità dei ricórsi; udito l'avvocato STANISCIA ANGELO, del Foro di Roma, in difesa di AL ME, che insiste nell'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato GIANNAVOLA MAGDALENA, del Foro di Roma, in difesa di TI LE, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37111 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforme della sentenza di primo grado, per quanto di rilievo ha confermato la responsabilità di ND ME per la partecipazione, con il ruolo di «vedetta», a un'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1). Il giudice d'appello, per quanto ancora rileva in questa sede, ha altresì accolto le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con riferimento alle posizioni di SI TO, UE LL e PE ME, condannati in primo grado per le fattispecie di cui agli artt. 74, comma 6, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Con motivo unico di ricorso, nell'interesse di SI TO si deduce il vizio di motivazione della sentenza per non aver la Corte d'appello, nell'accogliere la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., derubricato la fattispecie di detenzione di stupefacente di cui al capo 36 nell'ipotesi di «lieve entità», prevista dal comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, pur trattandosi, a dire del ricorrente, dell'episodio «più oscuro» tra quelli per i quali l'imputato è stato condannato. 4. Con il motivo unico di ricorso, nell'interesse di ME PE si deduce l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, in luogo della medesima pena accessoria ma per la durata di tre anni, applicata dalla Corte territoriale all'esito dell'accoglimento del concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599-bis cod. proc. 4.1. Il ricorrente premette che l'imputato sarebbe stato condannato all'esito di giudizio abbreviato in primo grado, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1 e 7), ritenuti in continuazione tra loro, alla pena finale di tre anni e otto mesi di reclusione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici per cinque anni (ex art. 29 cod. pen.). In accoglimento del concordato in appello, la pena finale sarebbe stata ridotta a tre anni di reclusione, partendo dalla pena base, per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1, di tre anni di reclusione, aumentata a tre anni e sei mesi di reclusione per la ritenuta aggravante del numero di persone, ulteriormente aumentata a quattro anni di 2 reclusione, per la continuazione con le accertate ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (ascritte al capo 7), e infine ridotta per il rito. All'esito dell'accoglimento del concordato la Corte d'appello avrebbe però errato nel confermare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, invece di ridurla ad anni tre in applicazione dell'art. 37 cod. pen. laddove stabilisce che «Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta...». 4.2. Con motivo nuovo, proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., si deduce l'illegalità della pena accessoria perché applicata con riferimento alla condanna alla pena principale (già ridotta per il rito) di tre anni di reclusione, risultante dal cumulo giuridico per la continuazione, laddove, il corretto riferimento, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cod. pen., alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, nella specie pari a due anni e quattro mesi di reclusione, avrebbe escluso l'applicabilità della detta pena accessoria. 5. Con motivo unico di ricorso, nell'interesse di UE LL si deduce l'illegalità della pena, concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per aver la Corte d'appello considerato, su accordo delle parti, la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento a un'associazione costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5, dello stesso d.P.R., laddove, a detta del ricorrente, la menzionata aggravante sarebbe compatibile solo con la fattispecie associativa di cui ai commi primo e secondo dello stesso art. 74. 6. Con i due motivi a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di ND ME si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale confermato la responsabilità dell'imputato con riferimento alla partecipazione, con il ruolo di «vedetta», a un'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), sulla base della valutazione degli elementi probatori emergenti dalle captate conversazioni, specificatamente indicate in sentenza e ritenute di significato inequivoco circa la consapevole e «costante» messa a disposizione del sodalizio, che, invece, per il ricorrente, sarebbero suscettibili di una diversa lettura. L'esiguità dei contatti telefonici con soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, cinque nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 e il 2 settembre 2019, e il contenuto delle conversazioni intercettate, posto dai giudici di merito a fondamento 3 dell'accertata e costante messa a disposizione del sodalizio quale «vedetta» nel quartiere zona di spaccio, nella valutazione proposta dal ricorrente, dimostrerebbero l'assenza di una disponibilità indiscussa e incondizionata del prevenuto all'associazione alla quale ND ME parrebbe quindi accostarsi, «... solo fisicamente ed in ragione della pregressa conoscenza...», quale soggetto solo presente nella detta piazza di spaccio, in quanto antistante alla propria abitazione, e conoscente i relativi residenti. 7. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, pur dovendosi d'ufficio, circa le posizioni di SI TO e di ME PE, eliminare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con applicazione a carico di SI AL dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché, per il primo citato imputato, eliminare l'interdizione legale durante la pena, in quanto pene accessorie illegali perché applicate al di fuori del paradigmi, normativi di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen. 2. I ricorsi proposti negli interessi di SI TO, UE LL e ME PE sono suscettibili di trattazione congiunta, in quanto tutti diretti a censurare una sentenza emessa in accoglimento di concordati in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai restanti motivi d'appello. 2.1. In merito occorre preliminarmente rilevare che secondo il costante orientamento di legittimità in materia, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, in motivazione;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, non massimata;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, Rv. 283939 - 01, in motivazione;
e; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). La rinuncia è irretrattabile;
pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 4 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381 - 01; in motivazione;
in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione, Sez. 4, n. 29866 dell'08/07/2022, Ademi, Rv. 283451 - 01, in motivazione). In definitiva, per l'attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. nonché, come nella specie, all'omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; si veda altresì Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, per cui, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia - in fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo -). Merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01). I detti approdi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 46847 dell'11/10/2023, Roselli, non massimata, che li ha ritenuti non contrastanti con 5 l'iter logico-giuridico seguito da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01, nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990 - 01, la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.). È stato in particolare evidenziato dalla citata sentenza Sez. 4, n. 46874 dell'11/10/2023 (sul punto seguita da Sez. 4, n. 51609 del 07/11/2023, Militello, in motivazione, e da Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione,) che le indicate Sezioni Unite hanno sancito il detto principio con riferimento a una causa di estinzione del reato, l'intervenuta prescrizione, e non in merito a un dedotto difetto di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., peraltro argomentando da principio, la cui operatività non si attaglia all'ipotesi attualmente in esame, affermato in merito al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, già espresso, in tema di rinuncia alla prescrizione da Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248379in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), per cui la proposizione dell'accordo non implica di per sé rinuncia alla prescrizione ex art. 157, comma settimo, cod. pen., che invece richiede la forma espressa che non ammette equipollenti, causa estintiva alla quale consegue l'obbligo di immediata declaratoria previsto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Orbene, il ricorso proposto nell'interesse di SI TO è inammissibile in quanto deduce non censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero illegalità del trattamento sanzionatoria bensì l'omessa derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ancorché già oggetto di un motivo d'appello rinunciato in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. 2.3. Manifestamente infondata è invece la doglianza con la quale UE LL deduce l'illegalità della pena concordata per aver la Corte d'appello considerato, su accordo delle parti, la circostanza aggravante di cui all'art. 74, 6 comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento a un'associazione costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5, dello stesso T.U. stup. Non si versa difatti in ipotesi di pena illegale in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte anche in ragione dell'autonomia della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto a quella prevista dal precedente comma 1 e dalla struttura del citato art. 74, con la quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, all'associazione finalizzata a commettere fatti in materia di stupefacenti di lieve entità, costituente reato autonomo e non mera ipotesi attenuata della fattispecie associativa di cui al comma 1 del medesimo articolo 74, si applicano le aggravanti previste dai precedenti commi 3, 4 e 5, stante la mancanza di clausole di riserva o salvezza nelle relative disposizioni e non essendovi profili di incompatibilità strutturale tra le diverse ipotesi (Sez. 6, n. 10685 del 19701/2023, Moccia, Rv. 284466 - 01; in merito all'autonomia delle due fattispecie e alle rilevanti conseguenze si vedano, altresì: Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01, ove si chiarisce che l'associazione diretta a commettere fatti in materia di stupefacente di lieve entità è fattispecie autonoma e non mera ipotesi attenuata di quella di cui al comma 1 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; Sez. 3, n. 19150 del 22/01/2021, Mastromatteo, Rv. 281297 - 01, per cui il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, non è soggetto al raddoppio dei termini di prescrizione, dovendosi escludere che l'indicazione del citato art. 74 da parte dell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 157 cod. pen., implicante effetti derogatori in peius, ricomprenda anche l'ipotesi di cui al comma 6 del detto art. 74, costituente fattispecie delittuosa autonoma - e non attenuata - rispetto a quella di cui al precedente comma 1). 2.4. Parimenti manifestamente infondata è altresì la doglianza con la quale ME PE deduce l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, in luogo della medesima pena accessoria ma per la durata di tre anni, applicata dalla Corte territoriale all'esito dell'accoglimento del concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599-bis cod. proc. Il ricorrente premette che l'imputato sarebbe stato condannato all'esito di giudizio abbreviato in primo grado, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1 e 7), ritenuti in continuazione tra loro, alla pena finale di tre anni e otto mesi di reclusione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici per cinque anni (ex art. 29 cod. pen.). In accoglimento del concordato in appello, la pena finale sarebbe stata ridotta a tre anni di reclusione, partendo dalla pena base, per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1, di tre anni di reclusione, aumentata a tre anni e sei mesi di reclusione per la ritenuta 7 aggravante del numero di persone, ulteriormente aumentata a quattro anni di reclusione, per la continuazione con le accertate ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (ascritte al capo 7), e infine ridotta per il rito. All'esito dell'accoglimento del concordato la Corte d'appello avrebbe però errato nel confermare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, invece di ridurla ad anni tre in applicazione dell'art. 37 cod. pen. laddove stabilisce che «Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta...». Orbene, l'articolazione della doglianza soffre irrimediabilmente di un difetto di prospettiva caratterizzante l'incipit della censura, operando nella specie non l'art. 37 cod. pen., che rileva solo nel caso di condanna a pena accessoria per una durata non espressamente determinata dalla legge, bensì il precedente art. 29, essendo la durata della pena accessoria espressamente predeterminata in anni cinque, nel caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni, ovvero perpetua, nel caso di condanna all'ergastolo o a reclusione non inferiore a cinque anni. In tema di pene accessorie, difatti, l'art. 37 cod. pen. svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 dello stesso codice ed è pertanto destinato a operare nei soli casi, diversi da quello di specie, in cui la durata delle pene accessorie non è normativamente predeterminata (ex plurimis: Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, del 2018, Ngwoke, Rv. 272408 - 01, in motivazione;
Sez. 1, n. 25476 del 09/02/2017, Tommaselli, non massimata;
Sez. 2, n. 53001 del 06/10/2016, Cardinale, Rv. 268541 - 01, in fattispecie relativa ad applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici conseguente a condanna per induzione indebita consumata e tentata;
Sez. 1, n. 36299 del 03/06/2015, Navarra, Rv. 264677 - 01, in fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata, dopo aver inflitto per il reato principale la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, avesse applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e non per la durata di anni tre e mesi quattro). 2.5. L'inammissibilità del motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di ME PE comporta l'inammissibilità derivata del motivo nuovo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultima parte, cod. pen., deducente l'illegale applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che, invece, a dire del ricorrente, non sarebbe applicabile nella specie neanche per la durata di anni tre. 8 3. Il motivo nuovo proposto da ME PE prospetta però, ancorché in termini inammissibili, iina illegalità della pena accessoria rilevabile d'ufficio. Circa le posizione di SI TO e di ME PE, come evidenziato in premessa e di seguito specificato, deve difatti procedersi d'ufficio a eliminare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con applicazione a carico di SI TO dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché, per il primo citato imputato, ad eliminare l'interdizione legale durante la pena, in quanto pene accessorie illegali perché applicate al di fuori del paradigmi normativi di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen. Trova difatti applicazione il principio governante la materia, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 cod. pen. e, mutatis mutandis, ritenuto applicabile per medesimezza di ratio anche all'altra pena accessoria di cui innanzi, l'interdizione legale disposta anch'essa, ex art. 32 cod. pen., in ragione dell'entità della pena principale (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione). Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre difatti fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della comparazione tra circostanze e della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento per la continuazione (per la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sul punto e per l'applicabilità dei relativi principi anche alla pena accessoria dell'interdizione legale oltre che alla loro rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità si veda la recente Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione;
trattasi di orientamento, pacifico, che fonda le proprie radici in Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 - 01, circa il rilievo, ai fini dell'applicazione della pena accessoria, dalla pena finale all'esito della riduzione per il rito, e che si è successivamente confermato e sviluppato come emerge, ex plurimis, da: Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320 - 01, in motivazione, la quale ha peraltro chiarito che l'illegalità della pena accessoria applicata è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui i motivi di ricorso, come nella specie, siano inammissibili;
Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240 - 01; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, Ngwoke, Rv. 272408 - 01, la quale, oltre a ritenere applicabile il principio anche all'interdizione legale, in motivazione, opportunamente e condivisibilmente, evidenzia che l'orientamento per cui occorre fare riferimento alla pena complessiva emergente dalla continuazione nel caso di reati omogenei - per cui si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Fuschino, Rv. 284593 - 01 - non trova applicazione con riferimento all'art. 29 cod. proc. pen., bensì in 9 ordine alla diversa ipotesi in cui è applicabile l'art. 37 cod. pen.; Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo, Rv. 269425, con riferimento all'applicazione degli artt. 28 e 29 in relazione a più fattispecie in materia di stupefacenti ritenute in continuazione tra loro all'esito di rito alternativo;
Sez. 6, n. 17542 del 13/02/2006, Prestipino, Rv. 234496 - 01). 3.1. Orbene, quanto alla posizione di ME PE, la Corte d'appello, in accoglimento del concordato, ha riformato la sentenza di primo grado condannando l'imputato alla pena finale (ridotta per il rito) di tre anni di reclusione, partendo dalla pena base, per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1, di tre anni di reclusione, aumentata a tre anni e sei mesi di reclusione per la ritenuta aggravante del numero di persone, ulteriormente aumentata a quattro anni di reclusione, per la continuazione con le accertate ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (ascritte al capo 7), e infine ridotta per il rito. Ne consegue l'insussumibilità della fattispecie nel paradigma di cui all'art. 29 cod. pen., dovendosi fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave (tre anni di reclusione), come risultante a seguito dell'aumento per l'aggravante (tre anni e sei mesi di reclusione) e della diminuzione per la scelta del rito, pari a due anni e quattro mesi di reclusione e quindi inferiore ai tre anni di reclusione necessitanti per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 3.2. Quanto alla posizione di SI AL, invece, la Corte d'appello, in accoglimento del concordato, ha riformato la sentenza di primo grado condannando l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di sei anni e nove mesi di reclusione e 28.000,00 euro di multa, ma partendo da una pena base (poi aumentata ex art. 81 cod. pen.) di sei anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa. Ne consegue che, dovendosi considerare per le dette pene accessorie la pena della reclusione determinata con riferimento al reato base (nella specie non circostanziato) ma ridotta per il rito, pari a quattro anni, quindi inferiore a cinque anni ma non inferiore a tre anni, trova applicazione, per quanto innanzi detto, non l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici bensì l'interdizione dai pubblici uffici per la durata anni cinque, ex art. 29 cod. pen. Essendo la pena della reclusione inferiore a cinque anni, infine, non può essere applicata la pena accessorie dell'interdizione legale durante la pena di cui all'art. 32 cod., pen. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di ND ME è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente motivi diversi da quelli proponibili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni della prova date dal 1 0 giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, non massimata;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, non massimata;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, Rv. 283939 - 01, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice di merito una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit., non massimata;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, ( in motivazione;
Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione;
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propone il ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit., non nnassinnata;
Sez. 4, , n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione;
Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione;
Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01). La Corte territoriale ha difatti confermato la responsabilità dell'imputato con riferimento alla partecipazione, con il ruolo di «vedetta», a un'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) sulla base della 11 valutazione degli elementi probatori emergenti dalle captate conversazioni, specificatamente indicate in sentenza e ritenute di significato inequivoco circa la consapevole «costante» messa a disposizione del sodalizio. Il ricorrente, invece, in termini inammissibili per quanto innanzi evidenziato, pretende di muovere dai medesimi elementi probatori, ritenendosi suscettibili di una lettura alternativa a quella del giudicante, per concludere nel senso per cui gli stessi dimostrerebbero l'assenza di una disponibilità indiscussa e incondizionata del prevenuto all'associazione alla quale ND ME, sempre all'esito di una valutazione di merito operata dal ricorrente, si sarebbe accostato «... solo fisicamente ed in ragione della pregressa conoscenza...», quale soggetto solo presente nella detta piazza di spaccio, in quanto antistante alla propria abitazione, e conoscente i relativi residenti. 5. In conclusione, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata: - nei confronti di SI TO, limitatamente alle statuizioni dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena, statuizioni che devono essere eliminate, con applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
- nei confronti di ME PE, limitatamente alla statuizione dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque, statuizione che deve essere eliminata. Devono essere invece dichiarati inammissibili i ricorsi di tutti i ricorrenti con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e con condanna dei ricorrenti UE LL e ND ME al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). La parziale modifica della decisione dei giudici di merito circa le posizioni di SI TO e di ME PE, in ordine alle pene accessorie, esclude invece nella specie ed ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna degli stessi al pagamento di una somma di denaro in favore dalla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TO SI limitatamente alle statuizioni della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena, statuizioni che elimina ed applica al medesimo l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Annulla la medesima sentenza nei confronti di speciale NE limitatamente alla 12 statuizione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, statuizione che elimina. Dichiara inammissibili i ricorsi di tutti i ricorrenti e condanna i medesimi al pagamento delle spese processuali e LL UE e ME ND anche al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Pr idente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, cha ha concluso per l'inammissibilità dei ricórsi; udito l'avvocato STANISCIA ANGELO, del Foro di Roma, in difesa di AL ME, che insiste nell'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato GIANNAVOLA MAGDALENA, del Foro di Roma, in difesa di TI LE, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37111 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforme della sentenza di primo grado, per quanto di rilievo ha confermato la responsabilità di ND ME per la partecipazione, con il ruolo di «vedetta», a un'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1). Il giudice d'appello, per quanto ancora rileva in questa sede, ha altresì accolto le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con riferimento alle posizioni di SI TO, UE LL e PE ME, condannati in primo grado per le fattispecie di cui agli artt. 74, comma 6, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Con motivo unico di ricorso, nell'interesse di SI TO si deduce il vizio di motivazione della sentenza per non aver la Corte d'appello, nell'accogliere la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., derubricato la fattispecie di detenzione di stupefacente di cui al capo 36 nell'ipotesi di «lieve entità», prevista dal comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, pur trattandosi, a dire del ricorrente, dell'episodio «più oscuro» tra quelli per i quali l'imputato è stato condannato. 4. Con il motivo unico di ricorso, nell'interesse di ME PE si deduce l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, in luogo della medesima pena accessoria ma per la durata di tre anni, applicata dalla Corte territoriale all'esito dell'accoglimento del concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599-bis cod. proc. 4.1. Il ricorrente premette che l'imputato sarebbe stato condannato all'esito di giudizio abbreviato in primo grado, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1 e 7), ritenuti in continuazione tra loro, alla pena finale di tre anni e otto mesi di reclusione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici per cinque anni (ex art. 29 cod. pen.). In accoglimento del concordato in appello, la pena finale sarebbe stata ridotta a tre anni di reclusione, partendo dalla pena base, per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1, di tre anni di reclusione, aumentata a tre anni e sei mesi di reclusione per la ritenuta aggravante del numero di persone, ulteriormente aumentata a quattro anni di 2 reclusione, per la continuazione con le accertate ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (ascritte al capo 7), e infine ridotta per il rito. All'esito dell'accoglimento del concordato la Corte d'appello avrebbe però errato nel confermare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, invece di ridurla ad anni tre in applicazione dell'art. 37 cod. pen. laddove stabilisce che «Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta...». 4.2. Con motivo nuovo, proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., si deduce l'illegalità della pena accessoria perché applicata con riferimento alla condanna alla pena principale (già ridotta per il rito) di tre anni di reclusione, risultante dal cumulo giuridico per la continuazione, laddove, il corretto riferimento, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cod. pen., alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, nella specie pari a due anni e quattro mesi di reclusione, avrebbe escluso l'applicabilità della detta pena accessoria. 5. Con motivo unico di ricorso, nell'interesse di UE LL si deduce l'illegalità della pena, concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., per aver la Corte d'appello considerato, su accordo delle parti, la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento a un'associazione costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5, dello stesso d.P.R., laddove, a detta del ricorrente, la menzionata aggravante sarebbe compatibile solo con la fattispecie associativa di cui ai commi primo e secondo dello stesso art. 74. 6. Con i due motivi a sostegno del ricorso proposto nell'interesse di ND ME si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale confermato la responsabilità dell'imputato con riferimento alla partecipazione, con il ruolo di «vedetta», a un'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), sulla base della valutazione degli elementi probatori emergenti dalle captate conversazioni, specificatamente indicate in sentenza e ritenute di significato inequivoco circa la consapevole e «costante» messa a disposizione del sodalizio, che, invece, per il ricorrente, sarebbero suscettibili di una diversa lettura. L'esiguità dei contatti telefonici con soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, cinque nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2017 e il 2 settembre 2019, e il contenuto delle conversazioni intercettate, posto dai giudici di merito a fondamento 3 dell'accertata e costante messa a disposizione del sodalizio quale «vedetta» nel quartiere zona di spaccio, nella valutazione proposta dal ricorrente, dimostrerebbero l'assenza di una disponibilità indiscussa e incondizionata del prevenuto all'associazione alla quale ND ME parrebbe quindi accostarsi, «... solo fisicamente ed in ragione della pregressa conoscenza...», quale soggetto solo presente nella detta piazza di spaccio, in quanto antistante alla propria abitazione, e conoscente i relativi residenti. 7. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, pur dovendosi d'ufficio, circa le posizioni di SI TO e di ME PE, eliminare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con applicazione a carico di SI AL dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché, per il primo citato imputato, eliminare l'interdizione legale durante la pena, in quanto pene accessorie illegali perché applicate al di fuori del paradigmi, normativi di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen. 2. I ricorsi proposti negli interessi di SI TO, UE LL e ME PE sono suscettibili di trattazione congiunta, in quanto tutti diretti a censurare una sentenza emessa in accoglimento di concordati in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai restanti motivi d'appello. 2.1. In merito occorre preliminarmente rilevare che secondo il costante orientamento di legittimità in materia, la rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, in motivazione;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, non massimata;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, Rv. 283939 - 01, in motivazione;
e; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). La rinuncia è irretrattabile;
pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sostanziale sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 4 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 277381 - 01; in motivazione;
in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione, Sez. 4, n. 29866 dell'08/07/2022, Ademi, Rv. 283451 - 01, in motivazione). In definitiva, per l'attuale orientamento di legittimità in esame, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. nonché, come nella specie, all'omessa derubricazione ovvero a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; si veda altresì Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, per cui, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia - in fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo -). Merita altresì richiamare il principio per cui il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01). I detti approdi sono stati recentemente ribaditi da Sez. 4, n. 46847 dell'11/10/2023, Roselli, non massimata, che li ha ritenuti non contrastanti con 5 l'iter logico-giuridico seguito da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481 - 01, nell'affermare la ricorribilità per cassazione della sentenza di accoglimento del concordato per aver omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia stessa (sul punto si veda altresì la successiva Sez. 5, n. 33266 del 09/05/2023, Pane, Rv. 284990 - 01, la quale, in considerazione della citata sentenza «Fazio», ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento del concordato con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen.). È stato in particolare evidenziato dalla citata sentenza Sez. 4, n. 46874 dell'11/10/2023 (sul punto seguita da Sez. 4, n. 51609 del 07/11/2023, Militello, in motivazione, e da Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione,) che le indicate Sezioni Unite hanno sancito il detto principio con riferimento a una causa di estinzione del reato, l'intervenuta prescrizione, e non in merito a un dedotto difetto di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., peraltro argomentando da principio, la cui operatività non si attaglia all'ipotesi attualmente in esame, affermato in merito al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (da Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, già espresso, in tema di rinuncia alla prescrizione da Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248379in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti), per cui la proposizione dell'accordo non implica di per sé rinuncia alla prescrizione ex art. 157, comma settimo, cod. pen., che invece richiede la forma espressa che non ammette equipollenti, causa estintiva alla quale consegue l'obbligo di immediata declaratoria previsto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Orbene, il ricorso proposto nell'interesse di SI TO è inammissibile in quanto deduce non censure relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero illegalità del trattamento sanzionatoria bensì l'omessa derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ancorché già oggetto di un motivo d'appello rinunciato in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. 2.3. Manifestamente infondata è invece la doglianza con la quale UE LL deduce l'illegalità della pena concordata per aver la Corte d'appello considerato, su accordo delle parti, la circostanza aggravante di cui all'art. 74, 6 comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento a un'associazione costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5, dello stesso T.U. stup. Non si versa difatti in ipotesi di pena illegale in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte anche in ragione dell'autonomia della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto a quella prevista dal precedente comma 1 e dalla struttura del citato art. 74, con la quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, all'associazione finalizzata a commettere fatti in materia di stupefacenti di lieve entità, costituente reato autonomo e non mera ipotesi attenuata della fattispecie associativa di cui al comma 1 del medesimo articolo 74, si applicano le aggravanti previste dai precedenti commi 3, 4 e 5, stante la mancanza di clausole di riserva o salvezza nelle relative disposizioni e non essendovi profili di incompatibilità strutturale tra le diverse ipotesi (Sez. 6, n. 10685 del 19701/2023, Moccia, Rv. 284466 - 01; in merito all'autonomia delle due fattispecie e alle rilevanti conseguenze si vedano, altresì: Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352 - 01, ove si chiarisce che l'associazione diretta a commettere fatti in materia di stupefacente di lieve entità è fattispecie autonoma e non mera ipotesi attenuata di quella di cui al comma 1 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; Sez. 3, n. 19150 del 22/01/2021, Mastromatteo, Rv. 281297 - 01, per cui il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, non è soggetto al raddoppio dei termini di prescrizione, dovendosi escludere che l'indicazione del citato art. 74 da parte dell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 157 cod. pen., implicante effetti derogatori in peius, ricomprenda anche l'ipotesi di cui al comma 6 del detto art. 74, costituente fattispecie delittuosa autonoma - e non attenuata - rispetto a quella di cui al precedente comma 1). 2.4. Parimenti manifestamente infondata è altresì la doglianza con la quale ME PE deduce l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, in luogo della medesima pena accessoria ma per la durata di tre anni, applicata dalla Corte territoriale all'esito dell'accoglimento del concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599-bis cod. proc. Il ricorrente premette che l'imputato sarebbe stato condannato all'esito di giudizio abbreviato in primo grado, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1 e 7), ritenuti in continuazione tra loro, alla pena finale di tre anni e otto mesi di reclusione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici per cinque anni (ex art. 29 cod. pen.). In accoglimento del concordato in appello, la pena finale sarebbe stata ridotta a tre anni di reclusione, partendo dalla pena base, per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1, di tre anni di reclusione, aumentata a tre anni e sei mesi di reclusione per la ritenuta 7 aggravante del numero di persone, ulteriormente aumentata a quattro anni di reclusione, per la continuazione con le accertate ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (ascritte al capo 7), e infine ridotta per il rito. All'esito dell'accoglimento del concordato la Corte d'appello avrebbe però errato nel confermare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, invece di ridurla ad anni tre in applicazione dell'art. 37 cod. pen. laddove stabilisce che «Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta...». Orbene, l'articolazione della doglianza soffre irrimediabilmente di un difetto di prospettiva caratterizzante l'incipit della censura, operando nella specie non l'art. 37 cod. pen., che rileva solo nel caso di condanna a pena accessoria per una durata non espressamente determinata dalla legge, bensì il precedente art. 29, essendo la durata della pena accessoria espressamente predeterminata in anni cinque, nel caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni, ovvero perpetua, nel caso di condanna all'ergastolo o a reclusione non inferiore a cinque anni. In tema di pene accessorie, difatti, l'art. 37 cod. pen. svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 dello stesso codice ed è pertanto destinato a operare nei soli casi, diversi da quello di specie, in cui la durata delle pene accessorie non è normativamente predeterminata (ex plurimis: Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, del 2018, Ngwoke, Rv. 272408 - 01, in motivazione;
Sez. 1, n. 25476 del 09/02/2017, Tommaselli, non massimata;
Sez. 2, n. 53001 del 06/10/2016, Cardinale, Rv. 268541 - 01, in fattispecie relativa ad applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici conseguente a condanna per induzione indebita consumata e tentata;
Sez. 1, n. 36299 del 03/06/2015, Navarra, Rv. 264677 - 01, in fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata, dopo aver inflitto per il reato principale la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, avesse applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e non per la durata di anni tre e mesi quattro). 2.5. L'inammissibilità del motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di ME PE comporta l'inammissibilità derivata del motivo nuovo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultima parte, cod. pen., deducente l'illegale applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che, invece, a dire del ricorrente, non sarebbe applicabile nella specie neanche per la durata di anni tre. 8 3. Il motivo nuovo proposto da ME PE prospetta però, ancorché in termini inammissibili, iina illegalità della pena accessoria rilevabile d'ufficio. Circa le posizione di SI TO e di ME PE, come evidenziato in premessa e di seguito specificato, deve difatti procedersi d'ufficio a eliminare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con applicazione a carico di SI TO dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché, per il primo citato imputato, ad eliminare l'interdizione legale durante la pena, in quanto pene accessorie illegali perché applicate al di fuori del paradigmi normativi di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen. Trova difatti applicazione il principio governante la materia, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 cod. pen. e, mutatis mutandis, ritenuto applicabile per medesimezza di ratio anche all'altra pena accessoria di cui innanzi, l'interdizione legale disposta anch'essa, ex art. 32 cod. pen., in ragione dell'entità della pena principale (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione). Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre difatti fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della comparazione tra circostanze e della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento per la continuazione (per la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sul punto e per l'applicabilità dei relativi principi anche alla pena accessoria dell'interdizione legale oltre che alla loro rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità si veda la recente Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione;
trattasi di orientamento, pacifico, che fonda le proprie radici in Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 - 01, circa il rilievo, ai fini dell'applicazione della pena accessoria, dalla pena finale all'esito della riduzione per il rito, e che si è successivamente confermato e sviluppato come emerge, ex plurimis, da: Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320 - 01, in motivazione, la quale ha peraltro chiarito che l'illegalità della pena accessoria applicata è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui i motivi di ricorso, come nella specie, siano inammissibili;
Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240 - 01; Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, Ngwoke, Rv. 272408 - 01, la quale, oltre a ritenere applicabile il principio anche all'interdizione legale, in motivazione, opportunamente e condivisibilmente, evidenzia che l'orientamento per cui occorre fare riferimento alla pena complessiva emergente dalla continuazione nel caso di reati omogenei - per cui si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Fuschino, Rv. 284593 - 01 - non trova applicazione con riferimento all'art. 29 cod. proc. pen., bensì in 9 ordine alla diversa ipotesi in cui è applicabile l'art. 37 cod. pen.; Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo, Rv. 269425, con riferimento all'applicazione degli artt. 28 e 29 in relazione a più fattispecie in materia di stupefacenti ritenute in continuazione tra loro all'esito di rito alternativo;
Sez. 6, n. 17542 del 13/02/2006, Prestipino, Rv. 234496 - 01). 3.1. Orbene, quanto alla posizione di ME PE, la Corte d'appello, in accoglimento del concordato, ha riformato la sentenza di primo grado condannando l'imputato alla pena finale (ridotta per il rito) di tre anni di reclusione, partendo dalla pena base, per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1, di tre anni di reclusione, aumentata a tre anni e sei mesi di reclusione per la ritenuta aggravante del numero di persone, ulteriormente aumentata a quattro anni di reclusione, per la continuazione con le accertate ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (ascritte al capo 7), e infine ridotta per il rito. Ne consegue l'insussumibilità della fattispecie nel paradigma di cui all'art. 29 cod. pen., dovendosi fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave (tre anni di reclusione), come risultante a seguito dell'aumento per l'aggravante (tre anni e sei mesi di reclusione) e della diminuzione per la scelta del rito, pari a due anni e quattro mesi di reclusione e quindi inferiore ai tre anni di reclusione necessitanti per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 3.2. Quanto alla posizione di SI AL, invece, la Corte d'appello, in accoglimento del concordato, ha riformato la sentenza di primo grado condannando l'imputato alla pena finale, già ridotta per il rito, di sei anni e nove mesi di reclusione e 28.000,00 euro di multa, ma partendo da una pena base (poi aumentata ex art. 81 cod. pen.) di sei anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa. Ne consegue che, dovendosi considerare per le dette pene accessorie la pena della reclusione determinata con riferimento al reato base (nella specie non circostanziato) ma ridotta per il rito, pari a quattro anni, quindi inferiore a cinque anni ma non inferiore a tre anni, trova applicazione, per quanto innanzi detto, non l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici bensì l'interdizione dai pubblici uffici per la durata anni cinque, ex art. 29 cod. pen. Essendo la pena della reclusione inferiore a cinque anni, infine, non può essere applicata la pena accessorie dell'interdizione legale durante la pena di cui all'art. 32 cod., pen. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di ND ME è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente motivi diversi da quelli proponibili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni della prova date dal 1 0 giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, non massimata;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, non massimata;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, Rv. 283939 - 01, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione;
si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice di merito una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit., non massimata;
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, ( in motivazione;
Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione;
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propone il ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit., non nnassinnata;
Sez. 4, , n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata;
Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione;
Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione;
Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione;
Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione;
Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01). La Corte territoriale ha difatti confermato la responsabilità dell'imputato con riferimento alla partecipazione, con il ruolo di «vedetta», a un'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) sulla base della 11 valutazione degli elementi probatori emergenti dalle captate conversazioni, specificatamente indicate in sentenza e ritenute di significato inequivoco circa la consapevole «costante» messa a disposizione del sodalizio. Il ricorrente, invece, in termini inammissibili per quanto innanzi evidenziato, pretende di muovere dai medesimi elementi probatori, ritenendosi suscettibili di una lettura alternativa a quella del giudicante, per concludere nel senso per cui gli stessi dimostrerebbero l'assenza di una disponibilità indiscussa e incondizionata del prevenuto all'associazione alla quale ND ME, sempre all'esito di una valutazione di merito operata dal ricorrente, si sarebbe accostato «... solo fisicamente ed in ragione della pregressa conoscenza...», quale soggetto solo presente nella detta piazza di spaccio, in quanto antistante alla propria abitazione, e conoscente i relativi residenti. 5. In conclusione, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata: - nei confronti di SI TO, limitatamente alle statuizioni dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena, statuizioni che devono essere eliminate, con applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
- nei confronti di ME PE, limitatamente alla statuizione dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque, statuizione che deve essere eliminata. Devono essere invece dichiarati inammissibili i ricorsi di tutti i ricorrenti con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e con condanna dei ricorrenti UE LL e ND ME al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). La parziale modifica della decisione dei giudici di merito circa le posizioni di SI TO e di ME PE, in ordine alle pene accessorie, esclude invece nella specie ed ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna degli stessi al pagamento di una somma di denaro in favore dalla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TO SI limitatamente alle statuizioni della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena, statuizioni che elimina ed applica al medesimo l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Annulla la medesima sentenza nei confronti di speciale NE limitatamente alla 12 statuizione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, statuizione che elimina. Dichiara inammissibili i ricorsi di tutti i ricorrenti e condanna i medesimi al pagamento delle spese processuali e LL UE e ME ND anche al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Pr idente