CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 667/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Comune Di Ricorrente 1 - cf ricorrente
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010467756000 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2025 depositato il 08/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: estinzione del giudizio a seguito di cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite
Resistente: estinzione del giudizio a seguito di cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di RO impugnando nei suoi confronti la cartella di pagamento n. 04720240010467756000, per un totale di € 30.675,50, emessa a seguito di iscrizione a ruolo della liquidazione automatizzata del Modello 770/2020.
Sostiene l'ente ricorrente che l'originaria dichiarazione era viziata da errore e da un erroneo doppio invio del CU 2020; per questo motivo il presupposto impositivo era inesistente.
Lo stesso Comune aveva provveduto immediatamente ad annullare le CU 2020 inviate per errore con regolare versamento a mezzo F24 delle somme contestate.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate di RO la quale, a seguito di riesame della pretesa del Comune, ha chiesto di dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Il processo è stato trattato e deciso in camera di consiglio all'udienza del 05.05.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dato atto dell'intervenuta richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, osservato che l'Agenzia delle Entrate convenuta ha proceduto al riesame della pretesa tributaria sulla base delle correzioni apportate dall'Ente, ed ha così rideterminato la pretesa erariale emettendo un provvedimento di sgravio parziale;
che il Comune Ricorrente_1 ha aderito alla richiesta di estinzione con accordo alla compensazione delle spese, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 46 D.lvo 546/1992. Dichiara altresì compensate le spese del giudizio come da accordi raggiunti dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite. RO lì
05.05.2025 II Relatore dott. Filippo Guerra II V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 667/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Comune Di Ricorrente 1 - cf ricorrente
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO - Piazza Sandro Pertini - Palazzo Sif 03100 RO FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010467756000 RITENUTE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2025 depositato il 08/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: estinzione del giudizio a seguito di cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite
Resistente: estinzione del giudizio a seguito di cessata materia del contendere;
con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di RO impugnando nei suoi confronti la cartella di pagamento n. 04720240010467756000, per un totale di € 30.675,50, emessa a seguito di iscrizione a ruolo della liquidazione automatizzata del Modello 770/2020.
Sostiene l'ente ricorrente che l'originaria dichiarazione era viziata da errore e da un erroneo doppio invio del CU 2020; per questo motivo il presupposto impositivo era inesistente.
Lo stesso Comune aveva provveduto immediatamente ad annullare le CU 2020 inviate per errore con regolare versamento a mezzo F24 delle somme contestate.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate di RO la quale, a seguito di riesame della pretesa del Comune, ha chiesto di dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Il processo è stato trattato e deciso in camera di consiglio all'udienza del 05.05.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dato atto dell'intervenuta richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, osservato che l'Agenzia delle Entrate convenuta ha proceduto al riesame della pretesa tributaria sulla base delle correzioni apportate dall'Ente, ed ha così rideterminato la pretesa erariale emettendo un provvedimento di sgravio parziale;
che il Comune Ricorrente_1 ha aderito alla richiesta di estinzione con accordo alla compensazione delle spese, dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art. 46 D.lvo 546/1992. Dichiara altresì compensate le spese del giudizio come da accordi raggiunti dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite. RO lì
05.05.2025 II Relatore dott. Filippo Guerra II V. Presidente dott. Carlo Zannini