Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 22/01/2026, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15822 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia ed adozione delle più idonee misure cautelari,
del decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato in favore di -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Roma il 20 ottobre 2025, notificato al ricorrente il 27.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. FR VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
considerato in fatto:
-il ricorrente impugna il decreto di irricevibilità della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in favore di -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Roma il 20 ottobre 2025, notificato al ricorrente il 27.10.2025, in quanto l’interessato non ha sottoscritto, entro il termine previsto dalle norme, il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma;
- afferma di essere entrato regolarmente in Italia con il decreto Flussi e con un datore di lavoro la società -OMISSIS-, che poi ha rinunciato ad assumerlo e, pertanto, ha dovuto trovare un nuovo datore di lavoro, la Società -OMISSIS- s.r.l., con cui ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato in attesa di ottenere il permesso di soggiorno;
- deduce che la Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, si è resa inadempiente con il suo silenzio sull’istanza del 23 settembre2025, non provvedendo a regolarizzare la posizione del ricorrente;
-l’Amministrazione si è costituita depositando memoria e chiedendo il rigetto del gravame;
- alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
considerato che il ricorso non merita accoglimento;
considerato, in particolare, che:
-a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso l’UTG competente, la decisione di rigetto del permesso di soggiorno assunta dalla Questura di Roma costituisce atto dovuto e vincolato;
-contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la predetta Amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999;
- l’istanza di permesso di soggiorno proposta è stata avanzata in deroga alla normativa vigente o meglio senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso il SUI;
- inoltre, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura, in ragione della carenza del contratto di soggiorno e dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Ter, sent. n. 33650 /2025);
ritenuto altresì che:
-nella vicenda in oggetto l’Amministrazione non poteva, come sostenuto da parte ricorrente in ragione del fatto che lo straniero ha trovato occupazione con un diverso datore di lavoro, neppure rilasciare un permesso per attesa occupazione, perché, anche in questo caso, la sussistenza dei requisiti per il rilascio di siffatto titolo deve essere accertata dallo Sportello Unico dell’immigrazione della Prefettura competente il quale dovrà verificare in particolare il possesso dei requisiti economici in capo al datore di lavoro, la previa richiesta al centro per l’impiego, il requisito alloggiativo, peraltro ancora in fase di accertamento come dimostrano i preavvisi di rigetto già inviati all’istante in data 4 novembre 2004 e, da ultimo, il 14 gennaio 2026, nonché l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e, in caso negativo, se ciò sia dipeso dalla sola condotta del predetto datore di lavoro;
ritenuto in conclusione che, alla luce delle esposte risultanze istruttorie, le censure dedotte sono infondate e che il ricorso pertanto va respinto;
- le spese possono comunque essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE VA, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
FR VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR VE | IE VA |
IL SEGRETARIO