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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2300 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della C.F._1 [...]
(P.I.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 P.IVA_1
mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Setaro e dall'avv. Andrea
Salomone, elettivamente domiciliata in San Rufo (SA), alla Via S. Antonio, n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Setaro;
PEC: Email_1 Email_2
RICORRENTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
22/03/2024 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
1 elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_1
PEC: t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in opposizione depositato telematicamente in data 07/04/2025, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-001792864, notificata il
17/03/2025, con la quale gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' della CP_1
somma di € 2.659,50, asseritamente dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento,
nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, oltre spese.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall la violazione del disposto di cui all'art. 14 della Legge n. CP_1
689/1981, l'illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuto totale pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Pertanto, previa sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato, chiedeva al Tribunale:
<(…) in via preliminare:
A) accogliere l'eccezione ex art. 28 L. 689/1981 e dichiarare il diritto dell' resistente CP_1
prescritto;
B) accogliere l'eccezione ex art. 14 L. 689/1981 e dichiarare la pretesa sanzionatoria
dell' resistente decaduta;
CP_1
2 3) nel merito: dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, con
espressa pronuncia di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n° 01-001792864per la
somma di Euro 2.659,50 (oltre Euro 9,05 per spese di notifica), nonché di ogni ulteriore atto
e/o provvedimento adesso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo
anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente, con conseguente revoca della relativa
iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 24 e 25 D. Lgs. 46/1999 e s.m.i., dichiarando non
sussistere il credito in esso riportato e con espressa pronuncia che le somme di cui al
predetto avviso di addebito non sono dovute;
4) condannare l' in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese CP_1
e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari>>.
2. Con decreto inaudita altera parte dell'11/04/2025, il G.d.L. sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo impugnato e rinviava la controversia all'udienza del 04/11/2025, anche per la conferma o la revoca del decreto di sospensione.
3. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, con memoria difensiva depositata telematicamente il 16/10/2025, l eccependo la carenza di interesse ad CP_1
agire della ricorrente, in quanto l'ordinanza impugnata era stata archiviata dal competente ufficio amministrativo in sede di autotutela.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
4. Si perveniva all'udienza di discussione del 04/11/20205, sostituita, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
La ricorrente, in particolare, preso atto della richiesta di cessazione della materia del contendere, aderiva alla richiesta dell' insistendo per la condanna dell'Ente al CP_1
pagamento delle spese del giudizio.
3 Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta dalla ricorrente con ricorso depositato in data 07/04/2025.
2. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del
1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto, anche di ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Pertanto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in assenza di un accordo tra le parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni delle stesse formulate, spetta al Giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle medesime ad una decisione sul merito della vertenza.
4 3. Nell'ipotesi in esame, l ha dichiarato e documentato di avere annullato l'ordinanza CP_1
ingiunzione impugnata, con ordinanza di archiviazione n. OA-000027467, prot. n.
.7202.09/10/2025.0225119, e, quindi, ha correttamente chiesto la cessazione della CP_1
materia del contendere (con compensazione delle spese di lite), non essendovi più alcuna valida ragione giuridica che giustifichi la perdurante pendenza del giudizio.
E, infatti, il provvedimento amministrativo sanzionatorio contro il quale la ricorrente agisce in giudizio non è più esistente nel mondo giuridico, per averlo l'Istituto, in via di autotutela,
archiviato nel mese di ottobre 2025; di guisa che le domande che oggi propone in giudizio parte ricorrente non corrispondono più ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela.
Ne deriva che deve ritenersi documentalmente accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse alla prosecuzione della presente controversia, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente a coltivare l'opposizione e in capo alla resistente a contrastare la stessa, residuando un contrasto solo in merito alle spese di lite.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da con il ricorso depositato in data 07/04/2025. Parte_1
4. Resta da disciplinare l'aspetto della regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, per avere parte attrice insistito per una pronuncia sul punto.
Orbene, in merito ad esse, ritiene il Giudicante che vada ravvisata l'originaria fondatezza della domanda attorea, constando essere già maturato, al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, il termine di decadenza ex art. 14 della Legge n.
689/1981, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata, ex post implicitamente riconosciuta anche dall' mediante l'archiviazione in autotutela del provvedimento CP_1
contestato, avvenuta, tuttavia, dopo l'instaurazione del presente giudizio. Le spese di lite,
5 dunque, vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell' nella misura determinata CP_1
in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2300 ruolo generale lavoro dell'anno 2025 promosso da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della
[...] Parte_2
contro l in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della
[...] Parte_2
con ricorso depositato in data 07/04/2025;
[...]
2) condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 886,00, per compensi, ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Salerno, 14.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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