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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI DANIELE, Presidente e Relatore
ROTA MARCO, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 334/2021 depositato il 14/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Ragusa n. 402/2020, notificato in data
21 dicembre 2020, relativo alla TARI per l'anno 2015, per un importo di € 16.229,75 oltre interessi e con l'irrogazione di una sanzione pari a € 8.114,88 per infedele dichiarazione.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in relazione al medesimo punto vendita sito in Ragusa, Indirizzo_1, è stato adottato l'avviso n. L01455xxTI/2018 per gli anni 2014-2017; b) tale avviso è stato impugnato e poi annullato e sostituito dall'avviso in rettifica n. L02183xxTI/2019 per l'anno 2014, anch'esso impugnato;
c) l'avviso n. 402/2020 rinvia al menzionato avviso di rettifica e si riferisce al solo subalterno 6, censito al foglio 63, particella 1577, per il quale il Comune ha considerato una superficie tassabile di 1.619 metri quadri a fronte di 191 metri quadri dichiarati, applicando la tariffa “supermercato”, in luogo della tariffa applicata dalla società (“attività industriali con capannoni di produzione”); d) è stato violato il contraddittorio endoprocedimentale, dovendosi evidenziare che un previo confronto avrebbe consentito alla società di chiarire la questione;
e) risulta erronea la superficie indicata dall'Amministrazione e la tariffa applicata e in via subordinata si chiede una riduzione della quota variabile prevista dal regolamento comunale in materia per rifiuti assimilati avviati a riciclo, sino all'abbattimento integrale della quota variabile, facendo riferimento alla superficie destinata alla vendita indicata (928 metri quadri), essendo documentato lo smaltimento o recupero degli imballaggi tramite una ditta specializzata;
f) in ulteriore subordine si contesta la sanzione per infedele dichiarazione, posto che in materia di TARI la dichiarazione ha efficacia anche per gli anni successivi e va ripresentata solo in caso di variazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 685, delle legge n. 147/2013, e, avendo il Comune già irrogato la sanzione per la prima annualità rettificata (anno 2014), essa non potrebbe essere reiterata per l'annualità successiva in assenza di intervenuti mutamenti.
Il Comune di Ragusa si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l'avviso si riferisce ad una maggiore superficie tassabile pari a 244 metri quadri di superficie interna e 1.184 metri quadri di superficie operativa scoperta;
b) quanto al contraddittorio, per i tributi non armonizzati l'Amministrazione non ha un obbligo generalizzato di garantire la partecipazione procedimentale;
c) l'art. 73 del decreto legislativo n. 507/1993 attribuisce all'ente una mera facoltà istruttoria;
d) nel merito, le aree risultano tassabili, incluse quelle destinate a parcheggio, restando esclusa l'esenzione per le aree scoperte pertinenziali in ambito commerciale e dovendo valorizzando la nozione di azienda di cui all'art. 2555 c.c.; e) non è corretta l'indicazione tariffaria proposta dalla ricorrente (autorimesse).
Con successiva memoria la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) la motivazione dell'avviso indica una rettifica riferita alla superficie coperta del supermercato, mentre il Comune, nelle sue deduzioni, ha affermato per la prima volta che l'accertamento riguarderebbe anche 1.184 metri quadri di area scoperta adibita a parcheggio, in violazione del divieto di jus novorum;
b) nel merito si rileva che un parcheggio esterno gratuito, pertinenziale a un centro commerciale già assoggettato a TARI, non determina alcuna “operatività” idonea fondare il presupposto impositivo di cui all'art. 1, comma
641, della legge n. 147/2013; c) in subordine, si deduce l'erronea applicazione della tariffa “supermercato” in luogo della tariffa per “autorimesse/magazzini” (indicata in € 2,489/mq), allegando giurisprudenza e documenti di supporto.
Il Comune di Ragusa, con successiva memoria, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, che vanno tassate le aree di parcheggio asservite ad attività commerciali e, comunque, le esenzioni e riduzioni devono essere provate dal contribuente e, quando esse dipendono da presupposti di fatto, la relativa questione non può essere introdotta per la prima volta in giudizio in difetto di previ adempimenti dichiarativi nella fase procedimentale.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
La tariffa applicata dal Comune appare corretta, in quanto costituisce fatto notorio che il marchio Ricorrente_1 si riferisce ad attività di vendita al dettaglio, non ad "attività industriale con capannoni di produzione".
Il contradditorio procedimentale, inoltre, non è indispensabile nel caso di tributi non armonizzati.
A prescindere, poi, che la relativa censura è stata formulata con semplice memoria, nell'atto di accertamento si fa riferimento ad una superficie complessivi di 1619 metri quadri, inclusa quindi la superficie estesa 1.184 metri quadri di area scoperta adibita a parcheggio.
La TARI è dovuta le aree destinate a parcheggio, in quanto esse, almeno in via presuntiva, sono idonee alla produzione di rifiuti (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024, n. 19551/2024, n. 8338/2020, n. 17564/2023). In particolare, devono considerarsi operative e tassabili le seguenti tipologie di aree di parcheggio: - parcheggi di centri commerciali, attività commerciali, artigianali e produttive in genere (in quanto consentono un maggior afflusso di clientela o un più agevole parcheggio per i dipendenti, risultando così strumentali e funzionali all'attività principale: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa, n. 671/2022; Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Campania, n. 2676/2022); - aree di manovra degli automezzi (in quanto potenzialmente produttive di rifiuti e funzionali all'attività svolta: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Torino, n. 187/2023; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 5545/2024). L'esclusione, invero, riguarda le sole aree "non operative", che non svolgano cioè alcuna funzione, neppure strumentale, rispetto all'attività esercitata nei locali tassabili (Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2676/2022), come le aree di parcheggio pertinenziali a fabbricati residenziali (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024 e n.
19551/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ragusa, sentenza n. 462/2022). La Suprema Corte ha sottolineato che anche per la TARI l'esclusione rileva per le sole aree pertinenziali "in quanto comprovatamente 'non operative', con onere della prova, quindi, a carico del contribuente (Cassazione
Civile, V, n. 19631/2024 e n. 17564/2023).
Inoltre, occorre una previa e apposita denuncia originaria o una denuncia di variazione, corredata della necessaria documentazione (Cassazione Civile, V, n. 19551/2024 e n. 28730/2023).
L'Amministrazione ha poi il potere e il dovere di contestare nuovamente l'infedele dichiarazione per un'annualità successiva, anche se è già a conoscenza della corretta superficie tassabile in ragione di un precedente accertamento. Ciò dipende dal principio di autonomia dei periodi d'imposta e dalla persistenza dell'obbligo dichiarativo in capo al contribuente. (Cassazione Civile, V, n. 3115/2023; Consiglio di Stato, n.
97/2024): a ciascuno degli anni solari corrisponde, infatti, un'autonoma obbligazione tributaria. Ne consegue che, qualora l'originaria denuncia sia incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria (Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Campania, n. 7117/2021). Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI DANIELE, Presidente e Relatore
ROTA MARCO, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 334/2021 depositato il 14/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 402 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Ragusa n. 402/2020, notificato in data
21 dicembre 2020, relativo alla TARI per l'anno 2015, per un importo di € 16.229,75 oltre interessi e con l'irrogazione di una sanzione pari a € 8.114,88 per infedele dichiarazione.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in relazione al medesimo punto vendita sito in Ragusa, Indirizzo_1, è stato adottato l'avviso n. L01455xxTI/2018 per gli anni 2014-2017; b) tale avviso è stato impugnato e poi annullato e sostituito dall'avviso in rettifica n. L02183xxTI/2019 per l'anno 2014, anch'esso impugnato;
c) l'avviso n. 402/2020 rinvia al menzionato avviso di rettifica e si riferisce al solo subalterno 6, censito al foglio 63, particella 1577, per il quale il Comune ha considerato una superficie tassabile di 1.619 metri quadri a fronte di 191 metri quadri dichiarati, applicando la tariffa “supermercato”, in luogo della tariffa applicata dalla società (“attività industriali con capannoni di produzione”); d) è stato violato il contraddittorio endoprocedimentale, dovendosi evidenziare che un previo confronto avrebbe consentito alla società di chiarire la questione;
e) risulta erronea la superficie indicata dall'Amministrazione e la tariffa applicata e in via subordinata si chiede una riduzione della quota variabile prevista dal regolamento comunale in materia per rifiuti assimilati avviati a riciclo, sino all'abbattimento integrale della quota variabile, facendo riferimento alla superficie destinata alla vendita indicata (928 metri quadri), essendo documentato lo smaltimento o recupero degli imballaggi tramite una ditta specializzata;
f) in ulteriore subordine si contesta la sanzione per infedele dichiarazione, posto che in materia di TARI la dichiarazione ha efficacia anche per gli anni successivi e va ripresentata solo in caso di variazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 685, delle legge n. 147/2013, e, avendo il Comune già irrogato la sanzione per la prima annualità rettificata (anno 2014), essa non potrebbe essere reiterata per l'annualità successiva in assenza di intervenuti mutamenti.
Il Comune di Ragusa si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l'avviso si riferisce ad una maggiore superficie tassabile pari a 244 metri quadri di superficie interna e 1.184 metri quadri di superficie operativa scoperta;
b) quanto al contraddittorio, per i tributi non armonizzati l'Amministrazione non ha un obbligo generalizzato di garantire la partecipazione procedimentale;
c) l'art. 73 del decreto legislativo n. 507/1993 attribuisce all'ente una mera facoltà istruttoria;
d) nel merito, le aree risultano tassabili, incluse quelle destinate a parcheggio, restando esclusa l'esenzione per le aree scoperte pertinenziali in ambito commerciale e dovendo valorizzando la nozione di azienda di cui all'art. 2555 c.c.; e) non è corretta l'indicazione tariffaria proposta dalla ricorrente (autorimesse).
Con successiva memoria la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) la motivazione dell'avviso indica una rettifica riferita alla superficie coperta del supermercato, mentre il Comune, nelle sue deduzioni, ha affermato per la prima volta che l'accertamento riguarderebbe anche 1.184 metri quadri di area scoperta adibita a parcheggio, in violazione del divieto di jus novorum;
b) nel merito si rileva che un parcheggio esterno gratuito, pertinenziale a un centro commerciale già assoggettato a TARI, non determina alcuna “operatività” idonea fondare il presupposto impositivo di cui all'art. 1, comma
641, della legge n. 147/2013; c) in subordine, si deduce l'erronea applicazione della tariffa “supermercato” in luogo della tariffa per “autorimesse/magazzini” (indicata in € 2,489/mq), allegando giurisprudenza e documenti di supporto.
Il Comune di Ragusa, con successiva memoria, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, che vanno tassate le aree di parcheggio asservite ad attività commerciali e, comunque, le esenzioni e riduzioni devono essere provate dal contribuente e, quando esse dipendono da presupposti di fatto, la relativa questione non può essere introdotta per la prima volta in giudizio in difetto di previ adempimenti dichiarativi nella fase procedimentale.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva quanto segue.
La tariffa applicata dal Comune appare corretta, in quanto costituisce fatto notorio che il marchio Ricorrente_1 si riferisce ad attività di vendita al dettaglio, non ad "attività industriale con capannoni di produzione".
Il contradditorio procedimentale, inoltre, non è indispensabile nel caso di tributi non armonizzati.
A prescindere, poi, che la relativa censura è stata formulata con semplice memoria, nell'atto di accertamento si fa riferimento ad una superficie complessivi di 1619 metri quadri, inclusa quindi la superficie estesa 1.184 metri quadri di area scoperta adibita a parcheggio.
La TARI è dovuta le aree destinate a parcheggio, in quanto esse, almeno in via presuntiva, sono idonee alla produzione di rifiuti (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024, n. 19551/2024, n. 8338/2020, n. 17564/2023). In particolare, devono considerarsi operative e tassabili le seguenti tipologie di aree di parcheggio: - parcheggi di centri commerciali, attività commerciali, artigianali e produttive in genere (in quanto consentono un maggior afflusso di clientela o un più agevole parcheggio per i dipendenti, risultando così strumentali e funzionali all'attività principale: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa, n. 671/2022; Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Campania, n. 2676/2022); - aree di manovra degli automezzi (in quanto potenzialmente produttive di rifiuti e funzionali all'attività svolta: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Torino, n. 187/2023; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 5545/2024). L'esclusione, invero, riguarda le sole aree "non operative", che non svolgano cioè alcuna funzione, neppure strumentale, rispetto all'attività esercitata nei locali tassabili (Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2676/2022), come le aree di parcheggio pertinenziali a fabbricati residenziali (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024 e n.
19551/2024; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ragusa, sentenza n. 462/2022). La Suprema Corte ha sottolineato che anche per la TARI l'esclusione rileva per le sole aree pertinenziali "in quanto comprovatamente 'non operative', con onere della prova, quindi, a carico del contribuente (Cassazione
Civile, V, n. 19631/2024 e n. 17564/2023).
Inoltre, occorre una previa e apposita denuncia originaria o una denuncia di variazione, corredata della necessaria documentazione (Cassazione Civile, V, n. 19551/2024 e n. 28730/2023).
L'Amministrazione ha poi il potere e il dovere di contestare nuovamente l'infedele dichiarazione per un'annualità successiva, anche se è già a conoscenza della corretta superficie tassabile in ragione di un precedente accertamento. Ciò dipende dal principio di autonomia dei periodi d'imposta e dalla persistenza dell'obbligo dichiarativo in capo al contribuente. (Cassazione Civile, V, n. 3115/2023; Consiglio di Stato, n.
97/2024): a ciascuno degli anni solari corrisponde, infatti, un'autonoma obbligazione tributaria. Ne consegue che, qualora l'originaria denuncia sia incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria (Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Campania, n. 7117/2021). Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
€ 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.