Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 191
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della tariffa TARI

    La Corte ritiene corretta la tariffa applicata dal Comune, in quanto il marchio Ricorrente_1 si riferisce ad attività di vendita al dettaglio e non ad attività industriale.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    Il contraddittorio procedimentale non è indispensabile nel caso di tributi non armonizzati.

  • Rigettato
    Erroneità della superficie tassabile

    La TARI è dovuta anche per le aree destinate a parcheggio, in quanto considerate operative e funzionali all'attività principale, salvo prova contraria da parte del contribuente. L'avviso di accertamento fa riferimento ad una superficie complessiva di 1619 mq, inclusa l'area scoperta di 1.184 mq adibita a parcheggio.

  • Rigettato
    Richiesta di riduzione della quota variabile

    La Corte non si pronuncia specificamente su questo punto, ma rigetta il ricorso nel suo complesso, implicando il rigetto di tale richiesta subordinata.

  • Rigettato
    Contestazione della sanzione per infedele dichiarazione

    L'Amministrazione ha il potere di contestare nuovamente l'infedele dichiarazione per un'annualità successiva, in virtù del principio di autonomia dei periodi d'imposta e dell'obbligo dichiarativo annuale del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 191
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 191
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo