CASS
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2025, n. 33834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33834 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SA KA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile "Camera di commercio industria artigiano e agricoltura" di Padova, avv. Daniela Papalia, in sostituzione dell'avv. Leonardo Arnau, che ha deposita conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore della ricorrente, avv. Massimo Titi, in sostituzione dell'avv. ST De TO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. KA SA, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato continuato, per essersi appropriata di somme versatele Penale Sent. Sez. 6 Num. 33834 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 10/07/2025 dagli utenti a titolo di diritti di segreteria, nell'esercizio delle sue funzioni di impiegata presso la Camera di commercio di Padova. 2. Il suo ricorso consta di un unico motivo, vale a dire della riproposizione dell'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio e degli atti successivi e consequenziali, per l'indeterminatezza del capo d'imputazione, tale da aver determinato il Pubblico ministero, nel corso del dibattimento, ad integrarlo per ben due volte, specificando l'ammontare complessivo delle somme oggetto di appropriazione nonché correggendo l'indicazione del luogo e della data di commissione dei reati. Tali successivi interventi correttivi - deduce la difesa - non possono sanare l'indeterminatezza originaria dell'imputazione e, quindi, la nullità dell'atto di citazione in giudizio, potendo essi giustificarsi solamente qualora conseguano a nuove emergenze dibattimentali, mentre non è consentita la formulazione di un capo d'imputazione "in bianco" (testuale) in presenza di circostanze di fatto già risultanti dalle indagini e non modificatesi nel corso del dibattimento. 3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, perciò, non è ammissibile. 2. L'art. 516, cod. proc. pen., si limita a prevedere la possibilità per il Pubblico ministero di modificare l'imputazione "se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio", senza specificare se tale diversità debba essere il prodotto di novità emerse dall'istruttoria dibattimentale o possa derivare da una differente valutazione di elementi già acquisiti durante la fase investigativa. La preoccupazione del legislatore, infatti, è soltanto quella di consentire all'imputato di apprestare adeguate difese rispetto al "nuovo" addebito e di garantire costantemente una perfetta correlazione tra accusa e decisione, esigenze comunque assicurate dalle garanzie e dalle sanzioni processuali previste dagli artt. 519 - 522, cod. proc. pen.. Del resto, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo ferma nel ritenere che, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516, cod. proc. pen., come pure la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui al successivo art. 517, possano essere effettuate 2 dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal Pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (così Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757, e, fra molte altre successive, Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259857; Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B., Rv. 262614 Sez. 6, n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. peri. — la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. 4. Per effetto dell'integrale soccombenza, la ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile "Camera di commercio industria artigiano e agricoltura" di Padova, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile "Camera di commercio industria artigiano e agricoltura" di Padova, avv. Daniela Papalia, in sostituzione dell'avv. Leonardo Arnau, che ha deposita conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore della ricorrente, avv. Massimo Titi, in sostituzione dell'avv. ST De TO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. KA SA, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato continuato, per essersi appropriata di somme versatele Penale Sent. Sez. 6 Num. 33834 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 10/07/2025 dagli utenti a titolo di diritti di segreteria, nell'esercizio delle sue funzioni di impiegata presso la Camera di commercio di Padova. 2. Il suo ricorso consta di un unico motivo, vale a dire della riproposizione dell'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio e degli atti successivi e consequenziali, per l'indeterminatezza del capo d'imputazione, tale da aver determinato il Pubblico ministero, nel corso del dibattimento, ad integrarlo per ben due volte, specificando l'ammontare complessivo delle somme oggetto di appropriazione nonché correggendo l'indicazione del luogo e della data di commissione dei reati. Tali successivi interventi correttivi - deduce la difesa - non possono sanare l'indeterminatezza originaria dell'imputazione e, quindi, la nullità dell'atto di citazione in giudizio, potendo essi giustificarsi solamente qualora conseguano a nuove emergenze dibattimentali, mentre non è consentita la formulazione di un capo d'imputazione "in bianco" (testuale) in presenza di circostanze di fatto già risultanti dalle indagini e non modificatesi nel corso del dibattimento. 3. Ha depositato memoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, perciò, non è ammissibile. 2. L'art. 516, cod. proc. pen., si limita a prevedere la possibilità per il Pubblico ministero di modificare l'imputazione "se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio", senza specificare se tale diversità debba essere il prodotto di novità emerse dall'istruttoria dibattimentale o possa derivare da una differente valutazione di elementi già acquisiti durante la fase investigativa. La preoccupazione del legislatore, infatti, è soltanto quella di consentire all'imputato di apprestare adeguate difese rispetto al "nuovo" addebito e di garantire costantemente una perfetta correlazione tra accusa e decisione, esigenze comunque assicurate dalle garanzie e dalle sanzioni processuali previste dagli artt. 519 - 522, cod. proc. pen.. Del resto, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo ferma nel ritenere che, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516, cod. proc. pen., come pure la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui al successivo art. 517, possano essere effettuate 2 dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal Pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (così Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757, e, fra molte altre successive, Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259857; Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B., Rv. 262614 Sez. 6, n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. peri. — la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. 4. Per effetto dell'integrale soccombenza, la ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile "Camera di commercio industria artigiano e agricoltura" di Padova, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.