Art. 7.
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi seguenti si provvedera' riducendo di lire 7.000.000 gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51 e di lire 300.000 gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi seguenti si provvedera' riducendo di lire 7.000.000 gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51 e di lire 300.000 gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.