TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3325
TAR
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza ed eccesso di potere del decreto direttoriale

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma in proporzione al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illogicità del decreto direttoriale

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma in proporzione al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Irragionevolezza del decreto direttoriale

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria che assume come presupposto l’immissione in commercio dell’apparecchio e la sua conseguente astratta idoneità all’operatività/redditività potenziale. Inoltre, l’effettiva incidenza del tributo all’interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore economico.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014 per mancata indicazione della modalità di ripartizione interna alla filiera

    La norma primaria, sia nella disciplina fissata dalla L.n.190/2014 che in quella integrata e modificata retroattivamente ad opera della l.n.208/2015, non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo (ossia nei rapporti interni alla filiera), regolato direttamente dalla legge.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario alla ricorrente

    I rapporti interni tra concessionari e gestori continuano ad avere un’impronta tipicamente privatistica, di matrice contrattuale, estranei al rapporto concessorio tra Amministrazione e concessionario. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Violazione art.23 Cost. per riserva di legge

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto: esterno (fra i concessionari) e interno alla filiera (in proporzione ai compensi contrattuali già pattuiti per il 2015).

  • Rigettato
    Violazione artt.3 e 53 Cost. per disparità di trattamento e violazione principio capacità contributiva

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria. La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto. Inoltre, l’effettiva incidenza del tributo all’interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore economico.

  • Rigettato
    Violazione artt.41 e 42 Cost. per funzione espropriativa e ostacolo alla libera iniziativa economica

    L’art.1, co.649 L.n.190/2014 non svuota di contenuto economico il bene di proprietà della ricorrente al punto da potersi configurare come fattispecie sostanzialmente espropriativa. La parte ricorrente non ha assolto all’onus probandi di dimostrare che l’entità del prelievo incidente sulla società possa comportare seri limiti all’esercizio del diritto. La portata del tributo è stata ridimensionata dall’art.1, co.920-921 L.n.208/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3325
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3325
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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