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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9330 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 39018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 ritenuta in decisione all'udienza del
TRA
IN. p. i. , con l'Avv. Salvatore Campagna Parte_1 P.IVA_1
Parte Attrice
E
Controparte_1
, p. i. , con l'Avv. Paola Pellegrino;
[...] P.IVA_2
Parte Convenuta
OGGETTO: subappalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 29 gennaio 2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato IN. ha convenuto, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, Controparte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e
[...]
CP_ dichiarare che si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento diretto ad e per CP_2
1
CP_ l'effetto ed in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, condannare al pagamento in favore di della somma di € 178.339,68 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore CP_2 ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento dei danni economici/patrimoniali/danno emergente;
accertare e CP_ dichiarare che il contratto di appalto stipulato tra e di cui in premessa è stato CP_3
CP_ CP_ risolto illegittimamente da e per l'effetto condannare al pagamento in favore di
della somma di € 341.491,47 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta CP_2 di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento dei danni economici/patrimoniali/lucro cessante;
accertare e dichiarare il CP_ danno non patrimoniale e/o all'immagine e per l'effetto condannare al pagamento di €
50.000,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
La controversia in esame deriva dalla stipula del contratto di appalto avente ad oggetto “lavori di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso dei locali non residenziali al 3°-4°-5° piano relativo all'edificio ERP nel PdZ 61 CORVIALE di proprietà dell' del ” stipulato a CP_1 CP_1 seguito del bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 140 del 02/12/2016 dall' Controparte_1 per una somma complessiva di € 7.600.947,06. La società si è
[...] CP_3 aggiudicata l'appalto di gara per un importo complessivo di € 5.545.079,51 stipulando il contratto, in data 20/12/2018, con la possibilità prevista di poter affidare in subappalto, soggetto a regime autorizzatorio, le opere nella percentuale massima del 30% dell'importo totale. Contro In data 04/01/2019, con ordine di acquisto 420000437, ha, quindi, sub-appaltato alla Part società previa richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante inviata con Parte_1
PEC del 27/02/2019 le seguenti attività: “demolizione, rimozione murature esistenti compreso cernita e trasporto in discarica, realizzazione di massetti e sottofondi, opere murarie, impermeabilizzazioni, opere di protezione termica e acustica, intonaci, opere in cartongesso, opere di pittore, opere in c.a., impianto idrico sanitario, impianto elettrico, impianto termico, impianto adduzione gas per p.c., assistenza alle operazioni di trasloco e turnazione”. Contro In data 01/04/2019, con ordine n. 420000444, la ha affidato ad le lavorazioni in CP_2 subappalto anzidette per un corrispettivo di € 1.564.219,98 oltre IVA e, con determinazione Contro dirigenziale n. 6 del 11/04/2019, la Ater ha autorizzato a subappaltare.
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Con riferimento agli ordini sopra indicati, nel corso dell'appalto la MGC ha emesso i seguenti
SAL nei confronti della : - Ordine n. 420000437, SAL n. 1 per prestazioni eseguite alla CP_2 data del 31.03.2019 e SAL n. 2 al 30.06.2019, importo complessivo pari a € 97.873,00; - Ordine
n. 420000444, SAL n. 1 per prestazioni eseguite alla data del 30.06.2019, importo complessivo Contro pari a € 52.488,25. Con note del 05/07/2019 la ha trasmesso alla due offerte per il CP_2 nolo a freddo del ponteggio e per la fornitura Fase 1 di noli e materiali, per gli importi rispettivamente di € 89.536,04 e di € 250.231,66. A fronte di tali offerte, la MGC ha emesso in data 10/07/2019 gli ordini n. 420000453 e n. 420000454 inviati alla con email in data CP_2
10/07/2019. Relativamente all'ordine n. 420000453 relativo ai ponteggi, veniva emesso un primo
SAL per prestazioni eseguite fino al 30.06.2019 firmato ed approvato dalla MGC, importo Contro complessivo pari a € 2.047,14. Successivamente, nell'agosto 2019 venivano emessi da i seguenti ordini verso la per la fornitura di materiali e per lavori nell'ambito dell'appalto in CP_2 esame: - Ordine n. 420000462 del 08.08.2019 per fornitura serramenti;
- Ordine n. 420000463 del 09.08.2019 per fornitura pavimentazioni;
- Ordine n. 420000464 del 09.08.2019 per lavori edili fabbricati;
- Ordine n. 420000466 del 13.08.2019 per fornitura sanitari;
- Ordine n.
420000467 del 13.08.2019 per fornitura impianti luce e forza motrice;
- Ordine n. 420000468 del
13.08.2019 per lavori edili fabbricati. Di conseguenza, a fronte dei SAL emessi dalla MGC, la ha emesso le fatture n. 24 del 16.04.2019, n. 67 del 31.07.2019 e n. 79 del 30.08.2019, per CP_2
l'importo complessivo pari a € 145.476,86.
In data 20/09/2019 , con nota prot. 648u_19 ha trasmesso ad la richiesta di pagamento CP_2 CP_1
Contro diretto dei lavori eseguiti e non liquidati dalla per la somma complessiva di € 149.920,14 relativa ai seguenti SAL: - SAL n.1 del 31/03/2019 relativo al contratto 420000437; - SAL n. 2 del 30/06/2019 relativo al contratto 420000437; - SAL n. 1 del 30/06/2019 relativo al contratto
420000444; - SAL n. 1 del 30/06/2019 relativo al contratto 420000453; diffidando la stazione appaltante a “non procedere al versamento di alcuna somma in favore della prima CP_3
Pa Pt_ dell'integrale pagamento diretto delle somme dovute per le prestazione fornite dalla ”. Contro In relazione a tale diffida, con nota prot 55922 del 01/10/2019, ha chiesto alla un CP_1 riscontro relativo a quanto richiesto dal subappaltatore e, in riscontro a tale CP_2
Contro comunicazione, in data 07/10/2019, la ha comunicato che la , in qualità di CP_2 subaffidataria nonché di impresa subappaltatrice, aveva eseguito prestazioni complessive per un Contro totale SAL pari a € 145.030,34 e che era stato liquidato dalla alla l'importo pari a € CP_2
3
92.682,64 relativo alle fatture 24-67-68 (SAL 1 degli ordini 420000437 – 420000444 – Contro 420000453). In data 22/01/2020, ha richiesto ad e la somma complessiva di € CP_2 CP_1
242.219,30 così determinata: - Importo della fattura n.79 del 30/08/2019 di € 52.343,85 (relativa al SAL n. 2 dell'ordine 420000437); - Saldo per i lavori eseguiti al 30/09/2019, pari a €
189.875,45.
In data 21/02/2020, in riscontro alla nota prot. 7549 del 13/02/2020 con cui aveva CP_1 manifestato il proprio diniego alla richiesta di pagamento suddetta, la ha ribadito la CP_2 richiesta di pagamento della fattura n.79 e del saldo finale dei lavori, per l'importo complessivo pari a € 242.219,30 richiesta nuovamente sollecitata in data 06/04/2020. La Ater, invece, con nota Contro prot. 9636 del 25/02/2020, ha inoltrato alla la precedente richiesta di pagamento della
, comunicando che “l'Azienda provvederà a trattenere la somma di € 52.343,85 di cui alla CP_2 fattura n.79 del 30/08/2019, relativa al 2° SAL emesso in favore dell'Appaltatore”.
In data 26/02/2020 con determinazione direttoriale n. 52 Ater ha determinato “l'immediata risoluzione ex art. 198 del D.Lgs n. 50/2016 del contratto stipulato in data 20/012/2018 prot. 912 con la ditta . CP_3
Successivamente, in data 18/03/2020, la Direzione Lavori ha accertato la consistenza delle opere eseguite, redigendo il verbale di consistenza. Con nota prot. 14151 del 10/04/2020, in riscontro al sollecito di pagamento inviato dalla il 06/04/2020, ha comunicato ad la CP_2 CP_1 CP_2
Contro risoluzione contrattuale con la ed ha comunicato che era in corso di predisposizione il
“conto finale comprensivo delle detrazioni e dei danni da porre a carico dell'esecutore”.
In data 22/05/2020 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dal Direttore dei Lavori
Arch. che ha certificato che i lavori appaltati erano stati parzialmente Controparte_4
Contro eseguiti da per l'importo complessivo netto pari a € 376.905,10 e che, considerati i pagamenti eseguiti e le detrazioni per penali e danni, “il residuo credito in favore di CP_1 ammonta ad € 79.395,87”. Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato, quindi, approvato da con determinazione direttoriale n. 139 del 17/06/2020. Con determinazione direttoriale n. CP_1
232 del 06/10/2020, ha accolto la richiesta di pagamento di , predisponendo il CP_1 CP_2 pagamento diretto della somma di € 63.879,62 (di cui € 52.343,85 relativo alla fattura n. 79/2019 ed € 11.535,77 per ritenute sulle fatture n. 24-67-68/2019).
Alla luce di tale ricostruzione fattuale , non vedendo accolta integralmente la richiesta di CP_2 pagamento, ha proposto domanda di accertamento dell'inadempimento della dell'obbligo di CP_1
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pagamento diretto gravante sul committente, nei confronti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del codice degli appalti pubblici previsto dal d.lgs. n. 50 del 2016 oltre al risarcimento dei danni, patrimoniali e di immagine, subìti in ragione dell'illegittima risoluzione del contratto di appalto.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
che resisteva nel merito alla
[...] domanda attrice chiedendone il rigetto sostenendo, in particolare, di aver già effettuato i pagamenti dovuti, in ottemperanza all'obbligo di pagamento diretto del committente nei confronti del subappaltatore, e di aver legittimamente risolto il contratto per il venire meno, in capo alla Contro
dell'attestazione SOA necessaria per legge per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Con ordinanza del 17 maggio 2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, con l'ing. Per_1
avente ad oggetto il seguente quesito: “accerti il CTU e determini la quantita e Controparte_5 qualità dei lavori svolti dall'attrice nonché la congruità dei prezzi degli stessi”.
La causa, all'udienza del 29 gennaio 2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è fondata nei limiti di cui di seguito.
Innanzitutto, deve essere premesso che la controversia in esame deve essere affrontata distinguendo la domanda di accertamento dell'inadempimento della Ater rispetto all'obbligo di pagamento diretto del subappaltatore, come previsto dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/16,
e quella di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'asserita illegittimità della Contro risoluzione contrattuale della stazione appaltante per inadempimento della che ha comportato il conseguente venir meno del rapporto anche con la subappaltatrice.
Riguardo alla prima questione va evidenziato che, l'art. 105, comma 13, del d.lgs.50/16, dispone che: “la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”
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Tale disposizione, così come prevista, fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.
Ne deriva che, al verificarsi di una delle condizioni suddette, il subappaltatore può richiedere il pagamento direttamente alla stazione appaltante che non può sottrarsi arbitrariamente all'obbligo giuridico previsto.
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato l'inadempimento della a tale obbligo deducendo CP_1 di aver richiesto il pagamento alla che vi aveva adempiuto solo parzialmente, a seguito CP_1 dell'inadempimento dell'appaltatore e allegando i SAL e le fatture (cfr. docc. 11-21 atto di citazione) relative alle lavorazioni svolte e non pagate.
Ciò posto, va rilevato che, anche in materia di appalto e, di conseguenza, di subappalto, si applicano i principi in tema di inadempimento delle obbligazioni stabiliti dalla Corte di
Cassazione la quale ha in proposito affermato che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU.
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della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/01).
A fronte di tali principi, e di quanto dedotto da parte convenuta che ha contestato la sussistenza dell'obbligo di pagamento in ragione, da un lato, dell'avvenuto versamento dell'importo di euro
63.879,62, e, dall'altro, del superamento del limite del 30% dell'importo dei lavori subappaltabili, assume valore dirimente circa la dimostrazione della pretesa creditoria quanto stabilito nella CTU disposta in corso di causa.
Nell'elaborato peritale, infatti, si legge che: “per rispondere ai quesiti posti dal Giudice, il CTU ha esaminato gli atti e la documentazione depositata in atti dalle parti. Sono stati, inoltre, eseguiti vari incontri con i legali e con il CTP nominato dalla parte attrice (v. verbali in appendice A), nel corso dei quali sono state approfonditamente discusse le questioni oggetto dei quesiti. Nel corso delle operazioni peritali, le parti hanno trasmesso al CTU alcune memorie tecniche preliminari per precisazioni e chiarimenti sulle tematiche oggetto di causa (v. allegati A
e B). Sulla base delle informazioni acquisite, il CTU nel capitolo 1 ha descritto l'evoluzione dei fatti che hanno caratterizzato l'appalto ed hanno portato alla presente vertenza. Nel capitolo 2 il Contr CTU ha descritto l'appalto principale affidato dall'Ater all'Appaltatore risolto dall'Ater CP_ in data 26.02.2020. Sono state individuate le lavorazioni completate e consegnate all' nell'ambito di tale appalto e, nel capitolo 2.3, è stata esaminata la contabilità dei lavori come risultante dallo stato finale e dal certificato di regolare esecuzione redatti dal DL e depositati in atti. In particolare, da quest'ultimo documento risulta che: - il valore complessivo delle opere Contr CP_ realizzate dalla e consegnate ad al netto delle detrazioni per sistemazioni non eseguite, ammonta a € 375.684,19; - sottraendo a tale importo l'anticipazione e gli acconti già corrisposti, le detrazioni per le prestazioni indicate nell'offerta tecnica non eseguite, le penali applicabili ed il danno per mancato introito degli affitti, il DL determina un un credito residuo in CP_ favore di pari a € 79.395,87. Nel capitolo 3 il CTU si è soffermato sui lavori Contr subappaltati/subaffidati dalla alla nell'ambito dell'appalto in esame. Nel paragrafo CP_2
Contr 3.1 sono stati individuati gli Ordini d'Acquisto (OdA) emessi dalla nei confronti della
, per un totale di prestazioni subappaltate/subaffidate pari a 3.414.915,58 €. Nel paragrafo CP_2
3.2 il CTU ha verificato la contabilità dei vari OdA, le fatture emesse dalla ed i pagamenti CP_2
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Contr CP_ da questa ricevuti (sia da che da . In base a tale disamina risulta che, a fronte di prestazioni ordinate per l'importo complessivo pari a € 3.414.915,58 sopra indicato: - le Contr prestazioni contabilizzate dalla alla fino al 30.06.2019 ammontano a complessivi € CP_2
152.408,39, di cui: o € 99.920,14 per forniture e noli (OdA 437 e 453) o € 49.688,20 per lavori
(OdA 444) o € 2.800,05 per oneri della sicurezza (OdA 444) - le ritenute applicate a tale importo ammontano a complessivi € 7.378,06; - l'importo complessivo fatturato, al netto degli arrotondamenti, ammonta a € 145.026,49, interamente corrisposto alla (€ 92.682,64 dalla CP_2
Contr CP_ e € 52.343,85 da;
- l'importo complessivo liquidato alla ammonta a € CP_2
156.562,26, pari alla somma complessiva fatturata sopra indicata più l'importo ulteriore corrisposto dall'Ater a svincolo delle ritenute, pari a € 11.535,77. Il tutto come rappresentato nel prospetto riepilogativo riportato a pag. 22. Infine, nel paragrafo 3.3 il CTU ha analizzato quanto segnalato dalla parte attrice in merito alla maggiore entità delle prestazioni che la CP_2
Contr avrebbe eseguito successivamente al 30.06.2019, non contabilizzate dalla e non pagate alla . A seguito di un'attenta analisi della documentazione disponibile, il CTU ha rilevato CP_2 che non vi sono documenti in atti che consentano di individuare con certezza il dettaglio e
l'importo di eventuali prestazioni eseguite dalla oltre a quelle già contabilizzate dalla CP_2
Contr
La parte attrice ha depositato in atti una serie di fatture relative a costi sostenuti dalla
. Dall'analisi di tali fatture, si desume che la ha proseguito l'attività nel cantiere in CP_2 CP_2 esame anche dopo il 30.06.2019 e che, quindi, l'importo delle prestazioni eseguite dalla è CP_2
Contr maggiore di quello già contabilizzato dalla al 30.06.2019, sebbene non sia possibile ricostruire ex post una contabilità analitica di quanto realizzato dalla . Verificate CP_2 analiticamente le descrizioni e le date delle fatture, il CTU ha estratto, dall'insieme delle fatture depositate, quelle che per tempistiche ed oggetto sono riferibili all'appalto in esame. In base a tale analisi, il CTU rileva che tra luglio e ottobre 2019 la ha sostenuto costi, riconducibili CP_2 all'appalto in esame, per complessivi € 116.809,20. Aggiungendo a tali costi sostenuti le spese generali (15%) e l'utile d'impresa (10%), al netto del ribasso offerto dalla alla MGC CP_2
(12,5%), il valore delle prestazioni svolte dalla successivamente al 30.06.2019 e non CP_2 contabilizzato è valutabile pari a: €116.809,20 x 1,13125 x 1,0875 = € 143.702,69 In conclusione, l'importo delle prestazioni eseguite dalla è così valutabile: - Prestazioni CP_2 contabilizzate fino al 30.06.2019: € 152.408,39 (§ 3.2) - Prestazioni non contabilizzate successive al 30.06.2019: € 143.702,69 (§ 3.3) Totale € 296.111,08.
Considerato che
l'importo
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già corrisposto alla ammonta complessivamente a € 156.562,26 (v. precedente paragrafo CP_2
3.2), il valore delle prestazioni eseguite da ancora non corrisposto ammonta a: € CP_2
296.111,08 - € 156.562,26 = € 139.548,82”.
Accertata, quindi, la sussistenza di prestazioni eseguite da parte di non pagate CP_2 dall'appaltatore che, quindi, rientrano nell'obbligo di pagamento diretto del committente nei confronti del subappaltatore, va, quindi, rilevata l'infondatezza di quanto dedotto da parte convenuta circa la mancata dimostrazione da parte dell'attrice di aver svolto lavorazioni dopo giugno 2019 in ragione della sola presenza di fatture non oggetto di quietanza.
Sul punto, infatti, parte attrice ha depositato in giudizio, oltre alle fatture anzidette, anche gli ordini di acquisto dei materiali e delle forniture (docc. da 7 a 18 citazione), i prospetti retributivi attestanti i pagamenti degli operai utilizzati per svolgere le prestazioni e delle attrezzature utilizzate (docc. 28 a e 28 b citazione), i SAL ( docc. 11-21 citazione) e, infine, il verbale di consistenza e certificato di regolare esecuzione e collaudo rilasciati dalla stessa parte convenuta nel 2020 nei quali viene, quindi, confermata l'avvenuta esecuzione dei lavori effettuati dopo giugno 2019 che la ha contestato nel presente giudizio (cfr. doc. 8 comparsa). CP_1
A conferma di quanto detto, infatti, anche il CTU nel rispondere alle osservazioni della convenuta ha affermato che: “Il CTU rileva che il computo proposto dal CTU non è presuntivo e privo di riscontri probatori, ma al contrario è stato determinato in base ai giustificativi di spesa depositati in atti dalla parte attrice, verificati analiticamente e considerati nel computo solo se coerenti con i requisiti precisati nella relazione peritale e, quindi, solo se strettamente pertinenti al subappalto di cui è causa. Si ritiene che il criterio adottato sia l'unico utilizzabile per determinare, con l'ovvia approssimazione derivante dalla documentazione disponibile in atti, il valore delle prestazioni svolte dalla successivamente al 30.06.2019 e non contabilizzate e CP_2 liquidate. Si tratta in ogni caso di un'approssimazione per difetto, in quanto relativa alle sole prestazioni che trovano riscontro in giustificativi di spesa, in mancanza di una contabilità che Contr avrebbe dovuto essere emessa dalla nei confronti del proprio subappaltatore con CP_2
l'esatta individuazione delle opere realizzate da quest'ultima”.
Alla luce di ciò la domanda di accertamento dell'inadempimento all'obbligo di pagamento diretto da parte di deve essere accolta con la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di euro 139.548,82 nei confronti di . CP_2
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Resta, quindi, da esaminare la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice in ragione Contro dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto effettuata dalla Ater nei confronti della che avrebbe asseritamente determinato un mancato guadagno, pari ad euro 341.491,47, e un danno di immagine pari ad euro 50.000,00.
Sul punto, va rilevato che il presupposto a sostegno di tali domande configurabile nell'asserita illegittimità della risoluzione contrattuale avventa con determinazione direttoriale n. 52 del
26/02/2020 non è sussistente.
Ciò in quanto la risoluzione, che parte attrice qualifica erroneamente come recesso ingiustificato, Contro è avvenuta in ragione della perdita della attestazione SOA da parte della e non mediante esercizio di un diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante che, invece, avrebbe necessitato di adeguata motivazione e avrebbe comportato il riconoscimento nei confronti dell'appaltatore e, di conseguenza, del subappaltatore di un decimo del valore dell'appalto. (cfr. comunicazione di risoluzione del contratto in doc. 3 comparsa di costituzione nella quale la stazione appaltante specifica di risolvere il contratto per il venir meno dell'attestazione SOA in Contr capo alla .
L'attestazione SOA, infatti, rappresenta l'unica certificazione ammissibile in tema di appalti pubblici per la prova del possesso dei requisiti utili a contrarre con la pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 84 del d.lgs. 50/16 e dagli artt. 60, 61 e 62 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice contenuto nel Dpr n. 207/10, laddove si legge che: “(…) i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (…) La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro. (…) L'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. (…) Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo
III del presente titolo.”
Ne deriva, quindi, la legittimità della risoluzione del contratto di appalto in ragione della Contro sopravvenuta incapacità della di eseguire i lavori pubblici che si era impegnata a svolgere e
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il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice in quanto fondata sull'erronea qualificazione della risoluzione come esercizio di un diritto di recesso ingiustificato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: Part
- accoglie la domanda proposta da di accertamento dell'inadempimento Parte_1 all'obbligo di pagamento diretto del subappaltatore, come previsto dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/16 e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento Controparte_1
Part della somma complessiva di € 139.548,82 nei confronti di oltre interessi dalla Parte_1 domanda;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da Part
Parte_1
- condanna Controparte_1
alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da
[...]
Part che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, oltre al Parte_1 rimborso del contributo unificato e delle spese generali e accessori come per legge.
- pone definitivamente a carico di
[...]
le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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