Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2016
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la precedente rateazione fosse decaduta a seguito dell'accoglimento di una istanza di definizione agevolata (rottamazione quater), la quale aveva sostituito il piano di rateazione precedente. Inoltre, il ricorrente non aveva pagato le rate previste dal piano di definizione agevolata, determinando la decadenza dal beneficio. L'ufficio ha dimostrato la correttezza degli importi dovuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2016
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2016
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo