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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2016/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZZ NI, RE
ZITELLI MARA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16948/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249079868513000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1170/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a norma dell'art. 18 D.Lgs. 546/92, notificato in data 10.10.2024, l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249079868513000 notificata in data 19.7.2024 da
Agenzia Entrate - Riscossione con la quale veniva sollecitato tra le altre, il pagamento della cartella n.
09720210074691811000.
L'Ufficio resiste.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'intimazione asserendo che:
- per la cartella n. 09720210074691811000 avrebbe presentato in data 14.6.2022 istanza di rateazione, accolta in data 11.8.2022 con relativo piano di ammortamento e bollettini di pagamento;
- avrebbe regolarmente provveduto a pagare ben 23 rate nelle rispettive scadenze;
- a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, verificava la propria posizione personale sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione e si avvedeva che la rateazione risultava revocata già alla data dell'8.12.2023, pur avendo egli pagato le relative rate.
Per tali ragioni quindi il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e della cartella sottesa con vittoria di spese, come meglio precisato nelle proprie conclusioni.
L'Agenzia delle entrate riscossione nega l'illegittimità della cartella n. 09720210074691811000.
La parte resistente precisa che l'Avv. Ricorrente_1 aveva presentato in data 14.6.2022 istanza di rateazione degli importi di cui alla cartella 09720210074691811000 e aveva proceduto al pagamento di parte delle rate secondo il piano di dilazione concesso.
Successivamente, in data 28.6.2023, per la medesima cartella, oltre che per altre non oggetto della presente controversia, lo stesso ricorrente presentava istanza di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater).
Tale istanza veniva accolta come da comunicazione n. rif. AT – 09790202300731758180 con l'indicazione delle somme dovute e delle rate con le relative scadenza. Pertanto, il precedente piano di rateazione in corso decadeva in quanto sostituito dal piano risultante a seguito della adesione alla definizione agevolata
(v. l' art. 1 comma 240 della L. 119/2022).
Stante l'accoglimento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, come da comunicazione del
25.7.2023, la precedente rateazione all'epoca in corso veniva revocata ex lege.
L'Ufficio - senza contestazione del ricorrente - ha fatto osservare che questi non aveva proceduto a pagare le rate previste dal piano relativo alla definizione agevolata, con conseguente decadenza dal beneficio. La cartella n. 09720210074691811000, al netto degli importi riscossi nelle more, reca esattamente l'invito al pagamento di quanto ancora dovuto secondo l'originario piano.
L'ufficio, a fronte della pretesa erroneità dei calcoli effettuati, contestata dal ricorrente, ha efficacemente dimostrato che l'importo complessivo del piano di rateazione era di € 14.510, 85 comprensivo di quota capitale pari a € 12.820,09, quota interessi di rateizzazione pari a € 1.300,28 e quota oneri di riscossione pari a € 384,60, come dettagliato nel piano di ammortamento depositato dallo stesso ricorrente.
Pertanto, il dovuto era pari a € 14.510,85 al quale andavano sottratti circa € 4.600,00. Il residuo da pagare, in considerazione degli interessi medio tempore maturati, è di € 10.078,68 come correttamente sollecitato e riportato nell'avviso di intimazione.
Il ricorrente, nella memoria ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della ricostruzione operata dall'ufficio, sollevando contestazioni che non toccano il merito della pretesa e la legittimità dell'atto impugnato.
Il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo e a favore dell'Avvocato Difensore_2, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna alle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 oltre oneri accessori se dovuti da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2, antistataria.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZZ NI, RE
ZITELLI MARA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16948/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249079868513000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1170/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a norma dell'art. 18 D.Lgs. 546/92, notificato in data 10.10.2024, l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249079868513000 notificata in data 19.7.2024 da
Agenzia Entrate - Riscossione con la quale veniva sollecitato tra le altre, il pagamento della cartella n.
09720210074691811000.
L'Ufficio resiste.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'intimazione asserendo che:
- per la cartella n. 09720210074691811000 avrebbe presentato in data 14.6.2022 istanza di rateazione, accolta in data 11.8.2022 con relativo piano di ammortamento e bollettini di pagamento;
- avrebbe regolarmente provveduto a pagare ben 23 rate nelle rispettive scadenze;
- a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, verificava la propria posizione personale sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione e si avvedeva che la rateazione risultava revocata già alla data dell'8.12.2023, pur avendo egli pagato le relative rate.
Per tali ragioni quindi il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata e della cartella sottesa con vittoria di spese, come meglio precisato nelle proprie conclusioni.
L'Agenzia delle entrate riscossione nega l'illegittimità della cartella n. 09720210074691811000.
La parte resistente precisa che l'Avv. Ricorrente_1 aveva presentato in data 14.6.2022 istanza di rateazione degli importi di cui alla cartella 09720210074691811000 e aveva proceduto al pagamento di parte delle rate secondo il piano di dilazione concesso.
Successivamente, in data 28.6.2023, per la medesima cartella, oltre che per altre non oggetto della presente controversia, lo stesso ricorrente presentava istanza di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater).
Tale istanza veniva accolta come da comunicazione n. rif. AT – 09790202300731758180 con l'indicazione delle somme dovute e delle rate con le relative scadenza. Pertanto, il precedente piano di rateazione in corso decadeva in quanto sostituito dal piano risultante a seguito della adesione alla definizione agevolata
(v. l' art. 1 comma 240 della L. 119/2022).
Stante l'accoglimento dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, come da comunicazione del
25.7.2023, la precedente rateazione all'epoca in corso veniva revocata ex lege.
L'Ufficio - senza contestazione del ricorrente - ha fatto osservare che questi non aveva proceduto a pagare le rate previste dal piano relativo alla definizione agevolata, con conseguente decadenza dal beneficio. La cartella n. 09720210074691811000, al netto degli importi riscossi nelle more, reca esattamente l'invito al pagamento di quanto ancora dovuto secondo l'originario piano.
L'ufficio, a fronte della pretesa erroneità dei calcoli effettuati, contestata dal ricorrente, ha efficacemente dimostrato che l'importo complessivo del piano di rateazione era di € 14.510, 85 comprensivo di quota capitale pari a € 12.820,09, quota interessi di rateizzazione pari a € 1.300,28 e quota oneri di riscossione pari a € 384,60, come dettagliato nel piano di ammortamento depositato dallo stesso ricorrente.
Pertanto, il dovuto era pari a € 14.510,85 al quale andavano sottratti circa € 4.600,00. Il residuo da pagare, in considerazione degli interessi medio tempore maturati, è di € 10.078,68 come correttamente sollecitato e riportato nell'avviso di intimazione.
Il ricorrente, nella memoria ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della ricostruzione operata dall'ufficio, sollevando contestazioni che non toccano il merito della pretesa e la legittimità dell'atto impugnato.
Il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo e a favore dell'Avvocato Difensore_2, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna alle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 oltre oneri accessori se dovuti da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_2, antistataria.