Art. 30.
Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , salvo le modificazioni disposte con il presente capo.
Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , salvo le modificazioni disposte con il presente capo.