CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7788/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IResistente_1 S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400017409 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3100/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.11.2024 alla soc. - I.G.E. ( Italia Gestioni Esattoriali) Srl – con sede legale in Cardito (NA) ,in persona del legale r.p.t.,in qualità di concessionaria della riscossione delle entrate del Comune di Cariati, indi depositato il 20.12.2024, la sig.ra Ricorrente_1 nata il Data nascita_1 a TE (CS) e residente in [...], cf: CF_Ricorrente_1, impugnava il sollecito di pagamento notificato in data 28/09/2024, con il quale , richiamato l'accertamento N. 2427 del 14-11-23 presuntivamente notificato il 18/01/24, la si invitava al pagamento della somma complessiva di € 537,11 per asserito carente/omesso pagamento dell'IMU anno 2018.
Eccepiva la ricorrente: :-la prescrizione quinquennale del credito e la tardivita' della presunta notifica dell'accertamento esecutivo richiamato;
-la mancata indicazione delle modalità di determinazione degli interessi;
-la mancata allegazione al provvedimento impugnato del sotteso accertamento esecutivo;
-la mancanza di titolo in capo alla concessionaria per l'esercizio dell'azione di accertamento e di riscossione, in quanto non esplicitato nell'atto;-la nullità dell'atto d'accertamento,notificato a mezzo posta e privo sia della sottoscrizione autografa del responsabile dell'atto, sia dell'asseverazione di conformità ex art. 23 d.lgs. n.
82/2005.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi .
*Si costituiva in giudizio la resistente I.G.E. srl,che ,nel fornire prova della propria legittimazione (ossia la determina di affidamento del servizio n.57 del 19.4.2021), contestava il ricorso,deducendo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico e producendo documentazione a sostegno.
All'udienza del 19 dicembre 2025, fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, essendo maturata decadenza.
Invero la decadenza nei tributi locali è regolata dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
La circostanza che per i tributi locali il termine di decadenza abbia la medesima durata di quello di prescrizione non vale ad eliminare la differenza ontologica tra i due istituti, riguardando il termine di decadenza l'esercizio del potere di accertamento e di imposizione, quello di prescrizione l'estinzione del diritto, il cui dies a quo di decorrenza va individuato nel momento in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l'accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione (sulla differenza tra decadenza dell'attività di accertamento e prescrizione quale causa estintiva del diritto di credito già acquisito a seguito dell'attività di accertamento cfr., da ultimo, Cass. n. 21810/2022).
*Nella fattispecie, il termine di decadenza ,trattandosi di tributo relativo all'anno 2018, era fissato al
31.12.2023. Ebbene ,come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto dalla resistente, l'avviso di accertamento
è stato ricevuto in data 18.1.2024 ,e quindi oltre il termine di legge mentre non risulta la data di spedizione dell'atto ,che sarebbe stata rilevante al fine di impedire la decadenza;
infatti l'avviso di ricevimento indica una data di spedizione apposta dalla parte ( ossia 12/2023),mentre il timbro postale riguarda evidentemente la data di consegna della raccomandata, né vi è prova che tale avviso di ricevimento si riferisca proprio all'avviso di accertamento in questione.
All'accoglimento del ricorso, consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Il carattere assorbente della pronuncia esime questo Giudice dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso, facendosi applicazione del criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.-
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte,in persona del Giudice monocratico designato, accoglie il ricorso,annullando l'atto impugnato.
Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente,con distrazione ove richiesta, liquidandole in € 143,00,oltre spese vive ed accessori di legge,se dovuti. il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7788/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IResistente_1 S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400017409 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3100/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22.11.2024 alla soc. - I.G.E. ( Italia Gestioni Esattoriali) Srl – con sede legale in Cardito (NA) ,in persona del legale r.p.t.,in qualità di concessionaria della riscossione delle entrate del Comune di Cariati, indi depositato il 20.12.2024, la sig.ra Ricorrente_1 nata il Data nascita_1 a TE (CS) e residente in [...], cf: CF_Ricorrente_1, impugnava il sollecito di pagamento notificato in data 28/09/2024, con il quale , richiamato l'accertamento N. 2427 del 14-11-23 presuntivamente notificato il 18/01/24, la si invitava al pagamento della somma complessiva di € 537,11 per asserito carente/omesso pagamento dell'IMU anno 2018.
Eccepiva la ricorrente: :-la prescrizione quinquennale del credito e la tardivita' della presunta notifica dell'accertamento esecutivo richiamato;
-la mancata indicazione delle modalità di determinazione degli interessi;
-la mancata allegazione al provvedimento impugnato del sotteso accertamento esecutivo;
-la mancanza di titolo in capo alla concessionaria per l'esercizio dell'azione di accertamento e di riscossione, in quanto non esplicitato nell'atto;-la nullità dell'atto d'accertamento,notificato a mezzo posta e privo sia della sottoscrizione autografa del responsabile dell'atto, sia dell'asseverazione di conformità ex art. 23 d.lgs. n.
82/2005.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi .
*Si costituiva in giudizio la resistente I.G.E. srl,che ,nel fornire prova della propria legittimazione (ossia la determina di affidamento del servizio n.57 del 19.4.2021), contestava il ricorso,deducendo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico e producendo documentazione a sostegno.
All'udienza del 19 dicembre 2025, fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, essendo maturata decadenza.
Invero la decadenza nei tributi locali è regolata dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
La circostanza che per i tributi locali il termine di decadenza abbia la medesima durata di quello di prescrizione non vale ad eliminare la differenza ontologica tra i due istituti, riguardando il termine di decadenza l'esercizio del potere di accertamento e di imposizione, quello di prescrizione l'estinzione del diritto, il cui dies a quo di decorrenza va individuato nel momento in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l'accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione (sulla differenza tra decadenza dell'attività di accertamento e prescrizione quale causa estintiva del diritto di credito già acquisito a seguito dell'attività di accertamento cfr., da ultimo, Cass. n. 21810/2022).
*Nella fattispecie, il termine di decadenza ,trattandosi di tributo relativo all'anno 2018, era fissato al
31.12.2023. Ebbene ,come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto dalla resistente, l'avviso di accertamento
è stato ricevuto in data 18.1.2024 ,e quindi oltre il termine di legge mentre non risulta la data di spedizione dell'atto ,che sarebbe stata rilevante al fine di impedire la decadenza;
infatti l'avviso di ricevimento indica una data di spedizione apposta dalla parte ( ossia 12/2023),mentre il timbro postale riguarda evidentemente la data di consegna della raccomandata, né vi è prova che tale avviso di ricevimento si riferisca proprio all'avviso di accertamento in questione.
All'accoglimento del ricorso, consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Il carattere assorbente della pronuncia esime questo Giudice dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso, facendosi applicazione del criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.-
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte,in persona del Giudice monocratico designato, accoglie il ricorso,annullando l'atto impugnato.
Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente,con distrazione ove richiesta, liquidandole in € 143,00,oltre spese vive ed accessori di legge,se dovuti. il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia