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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 26/02/2026, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3401/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente SUMA MARCELLA, Relatore RICCI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1558/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4644793 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1698/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi cessata la materia del contendere Resistente/Appellato: (dichiararsi cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica al Agenzia delle Entrate-Riscossione; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito nei termini di cui all'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 2 febbraio 2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'udienza fissata per la trattazione, il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente della società Spa impugna l'all'avviso di accertamento Tari n. 464/4793 emesso per l'anno d'imposta 2019, notificato il 20.11.2023 con il quale il Concessionario richiede la somma complessiva di €. 226.695, comprensiva di interessi e sanzioni relativo ad un complesso Indirizzo_1immobiliare sito in Napoli, alla , destinato a centro commerciale con al suo interno diversi esercizi di attività di commercio al dettaglio di vendita di vari beni.
Ricorrente_1In data 19.06.2017, la ha presentato la dichiarazione Tari ai sensi dell'art. 25 del Associazione_1 del Comune di Napoli, con cui comunica al Comune di Napoli la destinazione delle superfici occupate e dichiara quanto segue: Ricorrente_1-per la superficie di mq. 25.350, destinata al parcheggio gratuito, chiede la detassazione perché opera la causa di esclusione prevista dall'art. 5, co 2 lett. g) del Regolamento comunale;
-per la superficie di mq. 6.730, destinata a galleria commerciale (cd. area mall), in assenza di una tariffa ad hoc, Ceetru chiede che ai sensi dell'art. 16 co 3 del Regolamento comunale, venga applicata la tariffa Cat. 6 “Esposizioni” perché è quella che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
Ricorrente_1Su tale base la ha versato in autoliquidazione la Tari dovuta per la superficie di mq.
6.730 destinata alla galleria commerciale, applicando la tariffa prevista per le “esposizioni”; non ha versato la Tari per la superficie di mq. 25.350 destinata al parcheggio gratuito perché opera la causa di Associazione_1esclusione prevista dall'art. 5, co. 2, lett. g) del .
Eccepisce: Associazione_1- che la superficie di mq. 25.350 non va tassata perché l'art. 5, co. 2 lett. g) del del Comune di Napoli prevede che sono escluse dalla tassazione le superfici destinate al parcheggio gratuito;
di conseguenza non sono dovuti la Tari e il tributo correlato, denominato Tefa, come da perizia tecnica che ha depositato agli atti che dimostra che l'intera superficie di mq. 25.350 è destinata al parcheggio gratuito. Il parcheggio si sviluppa su 3 diversi livelli: a. il parcheggio al piano 0 è “coperto” ed ha una superficie di 14.502 mq;
b. il parcheggio al piano 1 è “scoperto” ed ha una superficie di 3.068 mq;
c. il parcheggio al piano 3 è “scoperto” ed ha una superficie di 7.772 mq.
1.5. I parcheggi situati ai piani “1” (b) e “3” (c) sono scoperti. Dunque, dimostrata la gratuità del parcheggio, opera automaticamente la causa di esclusione prevista dall'art. 5, co. 2 lett, g) per la superficie complessiva di 10.840 mq (mq 3.068 + mq. 7.772).
-sussistenza della ulteriore causa di esclusione prevista dall'art. 5, co. 1 lett. c) del Associazione_1, perché la superficie destinata al parcheggio gratuito non è un'area scoperta “operativa”. il parcheggio gratuito del centro commerciale, utilizzato dagli utenti e dai dipendenti, non è qualificato area scoperta operativa perché è considerato area pertinenziale/accessoria, rispetto all'attività commerciale, a cui il parcheggio è asservito.
-In via gradata, le somme richieste per le superfici del parcheggio gratuito devono essere rideterminate per violazione del principio di proporzionalità. Codesta Corte deve disapplicare il provvedimento comunale di determinazioni tariffarie in base alle quali lo stesso tassa la superficie destinata ad area parcheggio
-per la superficie di mq.
6.730 destinata a galleria commerciale, la Tari deve essere rideterminata perché il Concessionario applica una tariffa errata, liquidando una maggiore imposta Tari e, di Associazione_1conseguenza, il tributo correlato, denominato Tefa, in violazione dell'art.16 co 3 del del Comune di Napoli. Il Concessionario, nell'applicare la tariffa prevista per i “negozi”, incorre nella violazione della norma regolamentare perché, nell'individuare la tariffa più similare, non tiene conto della “potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti” della superficie: l'elemento similare deve riguardare il rifiuto che viene prodotto sulle superfici poste in raffronto. Nei negozi di rivendita i rifiuti prodotti sono differenti, trattandosi prevalentemente di imballaggi e carta.
4.5. La tariffa che più si avvicina alla potenzialità produttiva di rifiuti della galleria commerciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento, è quella invocata da Ricorrente_1 prevista per i locali destinati alle “esposizioni”, dove, non essendoci vendita, non esistono rifiuti di imballaggi e carta
-Sulla illegittimità delle sanzioni irrogate.
5.1. Le sanzioni irrogate seguiranno le sorti della pretesa impositiva impugnata, per cui, annullata questa, esse non risulteranno più dovute. Si è costituita la Napoli Obiettivo Valori che ha chiesto il rigetto di tutte le eccezioni in quanto infondate. In ordine alle superifici tassate con l'avviso impugnato premette che esse hanno riguardo a:
- mq. 120 adibiti ad uso Ufficio
- mq. 6730 adibiti a negozi –
- mq 25350 adibiti ad area parcheggio per una Tari pari ad euro 182.040,00 oltre Tefa euro 9.102,02, pagato euro 39.118,00. Totale accertato completo di sanzioni ed interessi, euro 226.695,00.
In ordine all'area adibita a parcheggio, va rilevato che la Tari assume come presupposto di applicazione: il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Questo significa che la regola generale copre tutte le aree scoperte ad eccezione di quelle estromesse dalla norma: aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per quanto attiene le aree adibite ad esposizione, la ricorrente ritiene quali che i negozi siano asserviti agli spazi comuni (corridoi) ritenendo applicabile la minore tariffa relativa alle esposizioni. A ben vedere, però, è evidente che i corridori e gli spazi comuni sono asserviti ai negozi e pertanto operativi per tali attività. Pertanto è stata giustamente applicata la tariffa relativa ai negozi commerciali ritenendo il centro commerciale quale un unicum formato da più settori commerciali rappresentati dalle singole aziende.
Chiede il rigetto delle restanti eccezioni perché infondate.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il difensore di Nominativo_1 ha eccepito che l'avviso impugnato è stato annullato da NOV, in sostituzione di altro sul quale questa Corte si è pronunciata con sentenza parzialmente favorevole (dispositivo n. 886/2026 del 21/1/2026). Chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere.
Per quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente SUMA MARCELLA, Relatore RICCI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1558/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4644793 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1698/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi cessata la materia del contendere Resistente/Appellato: (dichiararsi cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica al Agenzia delle Entrate-Riscossione; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; Il resistente si è costituito nei termini di cui all'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 2 febbraio 2026, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'udienza fissata per la trattazione, il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente della società Spa impugna l'all'avviso di accertamento Tari n. 464/4793 emesso per l'anno d'imposta 2019, notificato il 20.11.2023 con il quale il Concessionario richiede la somma complessiva di €. 226.695, comprensiva di interessi e sanzioni relativo ad un complesso Indirizzo_1immobiliare sito in Napoli, alla , destinato a centro commerciale con al suo interno diversi esercizi di attività di commercio al dettaglio di vendita di vari beni.
Ricorrente_1In data 19.06.2017, la ha presentato la dichiarazione Tari ai sensi dell'art. 25 del Associazione_1 del Comune di Napoli, con cui comunica al Comune di Napoli la destinazione delle superfici occupate e dichiara quanto segue: Ricorrente_1-per la superficie di mq. 25.350, destinata al parcheggio gratuito, chiede la detassazione perché opera la causa di esclusione prevista dall'art. 5, co 2 lett. g) del Regolamento comunale;
-per la superficie di mq. 6.730, destinata a galleria commerciale (cd. area mall), in assenza di una tariffa ad hoc, Ceetru chiede che ai sensi dell'art. 16 co 3 del Regolamento comunale, venga applicata la tariffa Cat. 6 “Esposizioni” perché è quella che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
Ricorrente_1Su tale base la ha versato in autoliquidazione la Tari dovuta per la superficie di mq.
6.730 destinata alla galleria commerciale, applicando la tariffa prevista per le “esposizioni”; non ha versato la Tari per la superficie di mq. 25.350 destinata al parcheggio gratuito perché opera la causa di Associazione_1esclusione prevista dall'art. 5, co. 2, lett. g) del .
Eccepisce: Associazione_1- che la superficie di mq. 25.350 non va tassata perché l'art. 5, co. 2 lett. g) del del Comune di Napoli prevede che sono escluse dalla tassazione le superfici destinate al parcheggio gratuito;
di conseguenza non sono dovuti la Tari e il tributo correlato, denominato Tefa, come da perizia tecnica che ha depositato agli atti che dimostra che l'intera superficie di mq. 25.350 è destinata al parcheggio gratuito. Il parcheggio si sviluppa su 3 diversi livelli: a. il parcheggio al piano 0 è “coperto” ed ha una superficie di 14.502 mq;
b. il parcheggio al piano 1 è “scoperto” ed ha una superficie di 3.068 mq;
c. il parcheggio al piano 3 è “scoperto” ed ha una superficie di 7.772 mq.
1.5. I parcheggi situati ai piani “1” (b) e “3” (c) sono scoperti. Dunque, dimostrata la gratuità del parcheggio, opera automaticamente la causa di esclusione prevista dall'art. 5, co. 2 lett, g) per la superficie complessiva di 10.840 mq (mq 3.068 + mq. 7.772).
-sussistenza della ulteriore causa di esclusione prevista dall'art. 5, co. 1 lett. c) del Associazione_1, perché la superficie destinata al parcheggio gratuito non è un'area scoperta “operativa”. il parcheggio gratuito del centro commerciale, utilizzato dagli utenti e dai dipendenti, non è qualificato area scoperta operativa perché è considerato area pertinenziale/accessoria, rispetto all'attività commerciale, a cui il parcheggio è asservito.
-In via gradata, le somme richieste per le superfici del parcheggio gratuito devono essere rideterminate per violazione del principio di proporzionalità. Codesta Corte deve disapplicare il provvedimento comunale di determinazioni tariffarie in base alle quali lo stesso tassa la superficie destinata ad area parcheggio
-per la superficie di mq.
6.730 destinata a galleria commerciale, la Tari deve essere rideterminata perché il Concessionario applica una tariffa errata, liquidando una maggiore imposta Tari e, di Associazione_1conseguenza, il tributo correlato, denominato Tefa, in violazione dell'art.16 co 3 del del Comune di Napoli. Il Concessionario, nell'applicare la tariffa prevista per i “negozi”, incorre nella violazione della norma regolamentare perché, nell'individuare la tariffa più similare, non tiene conto della “potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti” della superficie: l'elemento similare deve riguardare il rifiuto che viene prodotto sulle superfici poste in raffronto. Nei negozi di rivendita i rifiuti prodotti sono differenti, trattandosi prevalentemente di imballaggi e carta.
4.5. La tariffa che più si avvicina alla potenzialità produttiva di rifiuti della galleria commerciale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento, è quella invocata da Ricorrente_1 prevista per i locali destinati alle “esposizioni”, dove, non essendoci vendita, non esistono rifiuti di imballaggi e carta
-Sulla illegittimità delle sanzioni irrogate.
5.1. Le sanzioni irrogate seguiranno le sorti della pretesa impositiva impugnata, per cui, annullata questa, esse non risulteranno più dovute. Si è costituita la Napoli Obiettivo Valori che ha chiesto il rigetto di tutte le eccezioni in quanto infondate. In ordine alle superifici tassate con l'avviso impugnato premette che esse hanno riguardo a:
- mq. 120 adibiti ad uso Ufficio
- mq. 6730 adibiti a negozi –
- mq 25350 adibiti ad area parcheggio per una Tari pari ad euro 182.040,00 oltre Tefa euro 9.102,02, pagato euro 39.118,00. Totale accertato completo di sanzioni ed interessi, euro 226.695,00.
In ordine all'area adibita a parcheggio, va rilevato che la Tari assume come presupposto di applicazione: il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Questo significa che la regola generale copre tutte le aree scoperte ad eccezione di quelle estromesse dalla norma: aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per quanto attiene le aree adibite ad esposizione, la ricorrente ritiene quali che i negozi siano asserviti agli spazi comuni (corridoi) ritenendo applicabile la minore tariffa relativa alle esposizioni. A ben vedere, però, è evidente che i corridori e gli spazi comuni sono asserviti ai negozi e pertanto operativi per tali attività. Pertanto è stata giustamente applicata la tariffa relativa ai negozi commerciali ritenendo il centro commerciale quale un unicum formato da più settori commerciali rappresentati dalle singole aziende.
Chiede il rigetto delle restanti eccezioni perché infondate.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il difensore di Nominativo_1 ha eccepito che l'avviso impugnato è stato annullato da NOV, in sostituzione di altro sul quale questa Corte si è pronunciata con sentenza parzialmente favorevole (dispositivo n. 886/2026 del 21/1/2026). Chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere.
Per quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.