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Articolo 2 della Legge 27 luglio 2004, n. 216
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Legge 27 luglio 2004, n. 216
Articolo 2 della Legge 27 luglio 2004, n. 216
Versione
20 agosto 2004
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 20 agosto 2004
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