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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
ON STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1052/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Rappresentante
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Elpidio A Mare - Piazza Matteotti 1 63811 Sant'Elpidio A Mare FM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti 1 63811 Sant'Elpidio A Mare FM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 380 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale che la Corte adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare l'atto impugnato e per l'effetto condannare l'Ente resistente al rimborso delle somme eventualmente pagate, in dipendenza dell'atto annullato;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
- in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di annullamento dell'avviso impugnato, che la Corte di Giustizia voglia dichiarare non dovute da Ricorrente_1 le sanzioni e gli interessi calcolati negli avvisi in ragione dell'orientamento costante della Corte di Giustizia Tributaria adita.
Resistente/Appellato:il rigetto del ricorso presentato dalla Ricorrente_1, con conseguente integrale conferma dell'Avviso di accertamento IMU.
In ogni caso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1-“Ricorrente_1”- in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante, impugna l'avviso di accertamento IMU 2020 - provvedimento n.
380 prot. n. 24954 del 26.08.2024, notificato dal Comune di S. Elpidio a Mare (FM) in data 02.09.2024
(imposta dovuta in acconto €7.945,00, imposta dovuta a saldo €7.945,00 totale omesso € 15.890,00;
€ 4.766,70 sanzioni;
interessi € 1.257,07; spese di notifica € 7,83; totale richiesto 21.921,00), rettificato con successivo avviso di accertamento IMU 2020 – rettifica – prot. n. 26508 del 10.09.2024 notificato dal Comune di S. Elpidio a Mare (FM) in data 03.10.2024 (imposta dovuta in acconto €7.391,00, imposta dovuta a saldo
€7.391,00 saldo versato €2.604,00, totale omesso € 12.171,00; € 3.651,30 sanzioni;
interessi € 963.24; spese di notifica € 7,83; totale richiesto 16.793,00) riguardo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata del Presidio di Fermo.
Il ricorrente lamenta la violazione dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), in combinato disposto con l'art. 2, comma 4, ultimo paragrafo, del decreto-legge n.
102/2013 (convertito in legge n. 124/2013), per mancata applicazione dell'esenzione con riferimento agli
“alloggi sociali”. In particolare, in ordine agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e relative pertinenze, di proprietà dell'Ricorrente_1, la doglianza si incentra sull'obbligo dell'imposizione, in quanto si ritiene che gli alloggi oggetto rientrino nella definizione di “alloggi sociali” ai sensi e per gli effetti del citato art. 13, con le conseguenti ricadute in termini di regime fiscale applicabile.
Il Comune di Sant'Elpidio rappresentava in sede di controdeduzioni che la Corte di cassazione in modo consolidato ha affermato: “l'esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente” (Cassazione n. 19072/2019).
Infatti la Cassazione ha precisato come: “l'esenzione in esame può essere riconosciuta solo nei casi tassativamente previsti, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi" (Cass. n. 10646 del 2005), e presuppone che gli immobili abbiano la caratteristica oggettiva di essere "destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
", a prescindere dagli scopi dell'attività dell'ente proprietario, che possono essere anche finalità di promozione economica e sociale (Sez. 5, Sentenza n. 15552 del 02/07/2009)…In particolare, la sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale” (Corte di cassazione n. 17968/2019).
L'Ufficio sottolinea che sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è un principio più volte ribadito dalla Suprema Corte che “il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività a cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività.
Pertanto:
I) l'attribuzione al Contribuente dell'onere della prova circa i requisiti esclusivi per l'operatività dell'esenzione;
II) il Contribuente dovrà assolvere tale onere con caratteri di “specificità”, “concretezza”, “attualità”;
III) il carattere di concretezza non può essere assolto né in modo meramente figurativo (o cartolare) né tanto meno in modo potenziale, il contribuente, in sintesi, non può “auto-qualificare” il possesso dei requisiti attraverso statiche produzioni documentali o soggettive (ad esempio la forma giuridica da ella assunta o le attività contenute nello statuto);
IV) il vaglio giurisdizionale del possesso dei requisiti dovrà essere assolto in modo rigoroso.
Evidente, infatti, è la propensione all'assolvimento dell'onere della prova in modo generico e auto- qualificatorio;
da ciò la violazione dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 nonché dell'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. n.
502/1992.
L'Art. 13, infatti, richiede espressamente come gli immobili siano “…destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24.06.2008”.
Nessun concreto elemento probatorio è stato offerto sul punto dalla ricorrente nell'odierno giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008, all'art. 1, comma 2, definisce l'alloggio sociale come
“l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo”. Considerato quanto espresso nella citata definizione, le unità abitative di proprietà dell'Ricorrente_1, indicate nell'atto impositivo, possiedono tutte tali caratteristiche, essendo locate sine die o a tempo indeterminato a famiglie aventi i requisiti di legge. Ai sensi della legge della Regione Marche n. 36/2005, tali alloggi vengono assegnati a soggetti bisognosi collocati in posizione utile in graduatorie predisposte dagli Enti locali, che sono anche gli
Enti impositori dell'IMU; e sono sempre gli Enti locali ad essere competenti a disporre la decadenza per il venir meno dei requisiti che ne avevano legittimato l'assegnazione.
Peraltro, la Corte di cassazione sez. tributaria con sentenza n.30484/24 ha riconosciuto l'esenzione per gli alloggi sociali alle unità abitative di proprietà dell'ATER Rieti assegnate in locazione permanente dall'Amministrazione impositrice e ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è subordinata, anche alla luce della disciplina successivamente introdotta dall'art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (con decorrenza dall'1 gennaio 2020), all'adibizione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, che, però, non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal d. interm. 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario (a pena di decadenza dall'assegnazione) in base alla legislazione delegata alle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica dalla legge 15 marzo 1997, n.59, e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento a tali obblighi da parte dell'assegnatario e, conseguentemente, di negare l'esenzione in siffatta evenienza”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011, tali alloggi sono qualificabili al pari degli immobili adibiti ad abitazione principale e, conseguentemente, totalmente esenti dal pagamento dell'IMU.
Per quanto fin qui esposto, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alla materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
ON STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1052/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Rappresentante
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Elpidio A Mare - Piazza Matteotti 1 63811 Sant'Elpidio A Mare FM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti 1 63811 Sant'Elpidio A Mare FM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 380 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via principale che la Corte adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare l'atto impugnato e per l'effetto condannare l'Ente resistente al rimborso delle somme eventualmente pagate, in dipendenza dell'atto annullato;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio;
- in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di annullamento dell'avviso impugnato, che la Corte di Giustizia voglia dichiarare non dovute da Ricorrente_1 le sanzioni e gli interessi calcolati negli avvisi in ragione dell'orientamento costante della Corte di Giustizia Tributaria adita.
Resistente/Appellato:il rigetto del ricorso presentato dalla Ricorrente_1, con conseguente integrale conferma dell'Avviso di accertamento IMU.
In ogni caso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1-“Ricorrente_1”- in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante, impugna l'avviso di accertamento IMU 2020 - provvedimento n.
380 prot. n. 24954 del 26.08.2024, notificato dal Comune di S. Elpidio a Mare (FM) in data 02.09.2024
(imposta dovuta in acconto €7.945,00, imposta dovuta a saldo €7.945,00 totale omesso € 15.890,00;
€ 4.766,70 sanzioni;
interessi € 1.257,07; spese di notifica € 7,83; totale richiesto 21.921,00), rettificato con successivo avviso di accertamento IMU 2020 – rettifica – prot. n. 26508 del 10.09.2024 notificato dal Comune di S. Elpidio a Mare (FM) in data 03.10.2024 (imposta dovuta in acconto €7.391,00, imposta dovuta a saldo
€7.391,00 saldo versato €2.604,00, totale omesso € 12.171,00; € 3.651,30 sanzioni;
interessi € 963.24; spese di notifica € 7,83; totale richiesto 16.793,00) riguardo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata del Presidio di Fermo.
Il ricorrente lamenta la violazione dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), in combinato disposto con l'art. 2, comma 4, ultimo paragrafo, del decreto-legge n.
102/2013 (convertito in legge n. 124/2013), per mancata applicazione dell'esenzione con riferimento agli
“alloggi sociali”. In particolare, in ordine agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e relative pertinenze, di proprietà dell'Ricorrente_1, la doglianza si incentra sull'obbligo dell'imposizione, in quanto si ritiene che gli alloggi oggetto rientrino nella definizione di “alloggi sociali” ai sensi e per gli effetti del citato art. 13, con le conseguenti ricadute in termini di regime fiscale applicabile.
Il Comune di Sant'Elpidio rappresentava in sede di controdeduzioni che la Corte di cassazione in modo consolidato ha affermato: “l'esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente” (Cassazione n. 19072/2019).
Infatti la Cassazione ha precisato come: “l'esenzione in esame può essere riconosciuta solo nei casi tassativamente previsti, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi" (Cass. n. 10646 del 2005), e presuppone che gli immobili abbiano la caratteristica oggettiva di essere "destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive
", a prescindere dagli scopi dell'attività dell'ente proprietario, che possono essere anche finalità di promozione economica e sociale (Sez. 5, Sentenza n. 15552 del 02/07/2009)…In particolare, la sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale” (Corte di cassazione n. 17968/2019).
L'Ufficio sottolinea che sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è un principio più volte ribadito dalla Suprema Corte che “il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività a cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività.
Pertanto:
I) l'attribuzione al Contribuente dell'onere della prova circa i requisiti esclusivi per l'operatività dell'esenzione;
II) il Contribuente dovrà assolvere tale onere con caratteri di “specificità”, “concretezza”, “attualità”;
III) il carattere di concretezza non può essere assolto né in modo meramente figurativo (o cartolare) né tanto meno in modo potenziale, il contribuente, in sintesi, non può “auto-qualificare” il possesso dei requisiti attraverso statiche produzioni documentali o soggettive (ad esempio la forma giuridica da ella assunta o le attività contenute nello statuto);
IV) il vaglio giurisdizionale del possesso dei requisiti dovrà essere assolto in modo rigoroso.
Evidente, infatti, è la propensione all'assolvimento dell'onere della prova in modo generico e auto- qualificatorio;
da ciò la violazione dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 nonché dell'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. n.
502/1992.
L'Art. 13, infatti, richiede espressamente come gli immobili siano “…destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24.06.2008”.
Nessun concreto elemento probatorio è stato offerto sul punto dalla ricorrente nell'odierno giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/4/2008, all'art. 1, comma 2, definisce l'alloggio sociale come
“l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo”. Considerato quanto espresso nella citata definizione, le unità abitative di proprietà dell'Ricorrente_1, indicate nell'atto impositivo, possiedono tutte tali caratteristiche, essendo locate sine die o a tempo indeterminato a famiglie aventi i requisiti di legge. Ai sensi della legge della Regione Marche n. 36/2005, tali alloggi vengono assegnati a soggetti bisognosi collocati in posizione utile in graduatorie predisposte dagli Enti locali, che sono anche gli
Enti impositori dell'IMU; e sono sempre gli Enti locali ad essere competenti a disporre la decadenza per il venir meno dei requisiti che ne avevano legittimato l'assegnazione.
Peraltro, la Corte di cassazione sez. tributaria con sentenza n.30484/24 ha riconosciuto l'esenzione per gli alloggi sociali alle unità abitative di proprietà dell'ATER Rieti assegnate in locazione permanente dall'Amministrazione impositrice e ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del D.L. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è subordinata, anche alla luce della disciplina successivamente introdotta dall'art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (con decorrenza dall'1 gennaio 2020), all'adibizione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, che, però, non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal d. interm. 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario (a pena di decadenza dall'assegnazione) in base alla legislazione delegata alle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica dalla legge 15 marzo 1997, n.59, e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento a tali obblighi da parte dell'assegnatario e, conseguentemente, di negare l'esenzione in siffatta evenienza”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011, tali alloggi sono qualificabili al pari degli immobili adibiti ad abitazione principale e, conseguentemente, totalmente esenti dal pagamento dell'IMU.
Per quanto fin qui esposto, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alla materia trattata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie il ricorso.
Spese compensate.