Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2025, proposto da
DI Soc. Coop. NL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Chialchia e prof. Fabio Balducci Romano, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
contro
Comune di Pasian di Prato, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
Ricorso ex. artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pasian di Prato sulle istanze di autorizzazione e accreditamento di una comunità socio-educativa per minori presentate mediante SUAP dalla DI soc. coop. onlus in data 3.1.2025, e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere;
nonché per l'accertamento
della fondatezza delle predette istanze ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.;
nonché per il risarcimento
del danno derivante dalla mancata adozione del provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pasian di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa EL OI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. La società AEDIS soc. coop. NL – che espone di svolgere attività di gestione di strutture di assistenza sociale residenziale e, per quanto qui specificamente rileva, di avere presentato al Comune di Pasian di Prato (UD), mediante lo SUAP, istanza in data in data 3.1.2025 di autorizzazione e accreditamento per una comunità socio-educativa per l’accoglienza di minori ai sensi del D.Pres.Reg. FVG n. 158 del 7 dicembre 2022 [Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)] - ha proposto ricorso ex artt. 31, c. 1, e 117, c. 1, c.p.a., denunciando l’illegittimità del silenzio asseritamente serbato dal Comune sulla detta istanza. Assume, infatti, essersi inverato il presupposto del decorso del termine di 90 (novanta) giorni per la conclusione del procedimento stabilito dall’art. 6, comma 4, del Regolamento su indicato, attesa, tra l’altro, la ritenuta incostituzionalità dell’art. 140, comma 3, della l.r. 3 giugno 2025, n. 7 ovvero della sospensione ope legis del procedimento che qui viene in rilievo dalla data di entrata in vigore della legge stessa (5 giugno 2025) e per la durata di 180 (centottanta) giorni ovvero sino al 2 dicembre 2025 con riguardo al parametro dell’art. 3 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza e disparità di trattamento, e degli artt. 41 e 42 Cost., nonché per violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in riferimento all’art. 117 Cost..
1.1. Ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa e/o in conseguenza dell’inerzia che ascrive al Comune intimato ovvero della mancata adozione del provvedimento di autorizzazione ed accreditamento della comunità socio-educativa di suo interesse.
1.2. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
- “Previo eventuale rinvio alla Corte costituzionale della q.l.c. dell’art. 140 della L.R. FVG n. 7/2025 in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., nonché all’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU in relazione all’art. 117 Cost., accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di autorizzazione e accreditamento presentata dalla ricorrente in data 3.1.2025;
- Ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.p.a., accertare la fondatezza delle istanze del 3.1.2025, ordinando il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento richiesti;
- In subordine, condannare il Comune di Pasian di Prato ad adottare tutte le determinazioni, gli atti ed i provvedimenti idonei a concludere il procedimento avviato con l’istanza prot. n. 110 del 3.1.2025;
- Condannare il Comune di Pasian di Prato al risarcimento del danno da mancata adozione dei provvedimenti richiesti, in misura pari al canone di locazione pagato dalla ricorrente a decorrere dal 3.4.2025 o, al più tardi dal 14.5.2025, maggiorato di interessi e rivalutazione”.
1.3. A sostegno delle domande azionate ha dedotto la violazione degli artt. 2, comma 7, e 10- bis della L. 241/1990, dell’art. 6, comma 4, del D.Pres.Reg. n. 158/2022, nonché l’incostituzionalità del citato art. 140, comma 3, della l.r. n. 7/2025.
2. Il Comune di Pasian di Prato, costituito, con la memoria dimessa in vista dell’udienza camerale del 9 aprile 2026, dopo avere previamente sottolineato che a mente dell’art. 6, comma 4, del Regolamento dianzi citato “il Comune (...) qualora vengano rilevate carenze nei requisiti, comunica all’interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate (...)” e puntualmente ricostruito, sotto il profilo fattuale, lo sviluppo del procedimento che qui rileva, dimettendo pertinente documentazione a supporto, ha eccepito, in via preliminare: a) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, per avere parte ricorrente asseritamente prestato acquiescenza alla nota del 13 gennaio 2026, con cui, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2025 n. 18 che ha disposto un’ulteriore sospensione ex lege dei procedimenti relativi all’autorizzazione e all’accreditamento delle comunità socio-educative di cui all’art. 140, comma 1, L.R. n. 7/2025, le è stata, per l’appunto, comunicata la nuova sospensione del procedimento; b) l’inammissibilità del ricorso per carenza (originaria) d’interesse a ricorrere, in quanto “le richieste di integrazioni e chiarimenti formulate (...) sono state avanzate proprio in ottica collaborativa, al fine di supplire alle carenze documentali dell’istanza originariamente presentata”, in assenza delle quali “il procedimento”, alla data del 16 maggio 2025 (che parte ricorrente ha individuato quale termine finale di conclusione del procedimento stesso), “si sarebbe concluso, inevitabilmente, con un provvedimento di diniego”.
2.1. Ha, poi, controdedotto a difesa della correttezza e della legittimità del proprio modus procedendi , escludendo recisamente che il termine per la conclusione del procedimento sia decorso ovvero che sussista un colpevole silenzio imputabile all’Amministrazione Comunale.
2.2. Ha, inoltre, anche escluso la sussistenza sia dei profili di illegittimità costituzionale, che, a detta della ricorrente, inficerebbero la disposizione della legge regionale che ha disposto la sospensione dei procedimenti in essere, che dei presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
2.3. Ha, quindi, concluso per l’inammissibilità, l’improcedibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.
3. Con successiva replica, ha sinteticamente ribadito le difese già spiegate.
4. L’affare è stato, quindi, chiamato all’udienza camerale su indicata e discusso come da sintesi a verbale. Indi, è stato introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 117, comma 2, c.p.a..
5. Il Collegio ritiene di soprassedere dallo scrutinio delle preliminari eccezioni di rito sollevate dal Comune, atteso che il ricorso è, comunque, infondato nel merito e una decisione in tal senso s’appalesa, comunque, immediata.
6. Va, in primo luogo, disattesa la richiesta avanzata dalla ricorrente di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale prospettata, in quanto la stessa non è assistita dal requisito della non manifesta infondatezza.
6.1. Al riguardo, possono, infatti, essere mutuate, in quanto condivisibili, le osservazioni formulate dalla difesa del Comune, laddove – dopo avere premesso che, come evincibile dalla nota tecnica allegata all’emendamento presentato nel corso della discussione in aula del 20 maggio 2025, alla cui lettura si rinvia, “la ratio della norma è, evidentemente, quella di implementare l’efficienza e la corrispondenza ai bisogni degli utenti delle strutture presenti sul territorio regionale”, al fine “di creare una nuova tipologia di comunità, espressamente dedicata ai soggetti minorenni, o anche maggiorenni ‘in caso di prosieguo amministrativo’, che siano sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione”, in quanto “la presa in carico nelle medesime strutture di soggetti minorenni con precedenti penali e soggetti invece privi di tali precedenti penali, rischia di arrecare un grave nocumento alla seconda categoria di utenti” – ha escluso:
- la violazione del “principio di ragionevolezza e disparità di trattamento” di cui all’art. 3 Cost., “in quanto il diverso destino delle comunità già autorizzate e di quelle, invece, in corso di autorizzazione, è un corollario del tutto fisiologico della successione delle leggi nel tempo. La decisione di non inibire l’attività attualmente prestata dalle comunità già autorizzate trova la propria giustificazione nella necessità di garantire la continuità dei servizi socio-assistenziali, ed è quindi perfettamente ragionevole”;
- la violazione degli artt. 41 e 42 Cost. e art. 1, Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, in quanto, nel caso che occupa, “da un lato l’aspettativa di DI non risulta meritevole di tutela, non essendo stato accertato il possesso di tutti i requisiti normativamente previsti neppure secondo la legge previgente; dall’altro lato, il termine di sospensione del procedimento appare ragionevole se parametrato alle tempistiche necessarie per l’emanazione del nuovo regolamento, e comunque limitato, data la previsione di un termine massimo (180 giorni)”.
7. Analogamente destituita di fondatezza è l’invocata richiesta di accertamento del silenzio-inadempimento asseritamente imputabile al Comune, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non si è assolutamente inverato il presupposto del decorso del termine di 90 (novanta) giorni per la conclusione del procedimento stabilito dall’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 7 dicembre 2022, n. 0158/Pres..
7.1. Al riguardo, giova, invero, premettere che il Comune ha rappresentato, dimettendo idonea documentazione probatoria a supporto, di avere:
- “avviato le attività amministrative preordinate alla verifica dei requisiti e, eventualmente, al rilascio dell’autorizzazione” e che “ esperita da parte degli uffici competenti (...) una prima verifica istruttoria, sono state acquisite le note prot. n. 2920 dell’11 febbraio 2025 dell'Azienda Sanitaria; prot. n. 2948 dell’11 febbraio 2025 dell’Area tecnica comunale; e prot. n. 3588 del 19 febbraio 2025 dell’Ambito socio-assistenziale del Comune di Udine. Tutte e tre le note segnalavano la necessità di richiedere alla Società precisazioni o integrazioni documentali”;
- richiesto all’odierna ricorrente, con nota SUAP prot. n. 3688 del 20 febbraio 2025, “ la produzione della documentazione indicata nelle note citate, tra cui la documentazione volta a dimostrare la sussistenza del requisito strutturale previsto dall’All. B, sez. I – requisiti strutturali – del Regolamento con riferimento alla tipologia di struttura, avuto riguardo, in particolare, a quanto richiesto al punto 3 (documentazione in materia di sicurezza elettrica ed impiantistica ai sensi della normativa vigente) ed al punto 6 (documentazione attestante la manutenzione dell’edificio e degli impianti)”, sospendendo i termini di cui all’art. 6 del già citato D.P.Reg.. Tale nota, precisa, in particolare che i detti termini “riprendono a decorrere dalla data di presentazione della completa documentazione richiesta”;
7.1.1. Ha rappresentato, inoltre, che:
-“la Società ha trasmesso la documentazione integrativa con due separate note, acquisite al protocollo comunale sub n. 5194 del 12 marzo 2025 e sub n. 5616 del 18 marzo 2025”, ma che dallo stesso ricorso ex adverso proposto (§10) si evince che “in data 12 marzo 2025, non sia stato trasmesso alcun documento inerente la sicurezza degli impianti gas, termico, scarico dei fumi ed elettrico”;
- in esito alla valutazione istruttoria della documentazione integrativa trasmessa dalla società, con nota prot. n. 7948 del 18 aprile 2025, lo SUAP ha comunicato ad DI il preavviso di rigetto ex art. 10- bis , L. 241/1990, sulla base della seguente motivazione: “Non è stata prodotta alcuna documentazione attestante la sicurezza elettrica ed impiantistica (con riguardo a gas, riscaldamento e scarico dei fumi) del fabbricato secondo quanto richiesto dal DPReg 7/12/2022 n. 0158/Pres. dal momento che i libretti di impianto prodotti, che comunque attestano condizioni di adeguatezza alla disciplina in materia di risparmio energetico, possono essere valutati al solo fine della «documentazione di manutenzione dell’edificio e degli impianti» di cui alla norma regionale citata. La suddetta condizione deve risultare solo da dichiarazioni rese da soggetti abilitati ai sensi e per gli effetti di cui al DM 37/2008 per tutti gli impianti tecnologici presenti nell’immobile. La carenza come sopra rilevata è tale da dover considerare come non dimostrate le condizioni richieste dall’all. B sez. I – requisiti strutturali – del D.P.Reg. 07/12/2022 n. 0158/Pres. con riferimento alla tipologia di struttura in parola avuto riguardo a quanto richiesto al punto 3 – documentazione in materia di sicurezza elettrica ed impiantistica ai sensi della normativa vigente, ed al punto 6 – documentazione attestante la manutenzione dell’edificio e degli impianti”. Al riguardo, ha precisato che “Il parere dell’Area Urbanistica ed Edilizia allegato al preavviso di rigetto evidenzia chiaramente come la documentazione prodotta risultasse ancora carente ‘e tale da non soddisfare le richieste integrative documentali di cui alla nota prot. 2948 del 13/2/2025’. Alla Società è stato concesso un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e nuova documentazione”;
- con nota del 24 aprile 2025 assunta al protocollo sub n. 8281, “DI ha trasmesso ulteriori documenti tra cui, per la prima volta, le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, gas, termico e scarico dei fumi installati nell’Immobile. Tali dichiarazioni, rese ai sensi della normativa vigente come richiesto dal Regolamento, risultano essere state rilasciate solo in data 18 aprile 2025”. Al riguardo, ha, inoltre, osservato che “neppure la nota dell’Avv. Chialchia allegata alla trasmissione della citata dichiarazione e separatamente acquisita al prot. n. 8268 del 24 aprile 2025 dà conto delle ragioni per cui tali documenti dovessero ritenersi già precedentemente trasmessi, limitandosi a riportare una generica affermazione in tal senso”;
- “ritenuta superata” in virtù delle dichiarazioni da ultimo trasmesse “la carenza documentale precedentemente evidenziata con il preavviso di diniego, il Comune ha comunicato ad DI, con nota del 30 aprile 2025 prot. n. 8500, che in data 5 maggio 2025 si sarebbe provveduto ad effettuare un sopralluogo presso l’Immobile”. Durante tale sopralluogo “sono state rilevate una serie di carenze incidenti sui presupposti regolamentari per il rilascio dell’autorizzazione richiesta, come emerge dal relativo verbale trasmesso alla Società con nota prot. n. 8902 del 6 maggio 2025”, con conseguente assegnazione alla ricorrente del termine di 60 giorni per sanarla e ulteriore correlata sospensione del procedimento. DI, con nota del 23 maggio 2025 assunta al protocollo sub n. 10184, “ha prodotto la documentazione attestante il superamento delle criticità riscontrate”;
- in data 5 giugno 2025 è entrata in vigore la L.R. Friuli-Venezia Giulia 3 giugno 2025, n. 7, che prevedeva, al comma 2 dell’art. 140, che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge avrebbe dovuto essere adottato un regolamento disciplinante le “comunità specializzate nell'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a venticinque anni per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione”, al successivo comma 3, che, “Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, vigilanza e di accreditamento, di cui al capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), afferenti le Comunità socio educative di cui al comma 1 e in corso presso le autorità amministrative, secondo le rispettive competenze, sono sospesi” e infine, al comma 4, che “I termini dei procedimenti amministrativi in corso, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono previa integrazione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria al rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al comma 2”;
- “La sospensione del procedimento conseguente all’entrata in vigore della L.R. n. 7/2025 è stata comunicata ad DI con nota n. 11271 del 9 giugno 2025”.
7.1.2. Ha, da ultimo, rappresentato che:
- il 2 ottobre 2025, DI ha notificato al Comune il ricorso ora in trattazione;
- non essendo stato adottato il regolamento di cui all’art. 140, L.R. n. 7/2025, ed essendo decorso il termine massimo di sospensione del procedimento, pari a 180 giorni, con nota prot. n. 23141 del 4 dicembre 2025 il Comune ha comunicato ad DI la possibilità di riprendere il procedimento, previa conferma dell’attualità dell’interesse al provvedimento. L’interessata ha manifestato la volontà di riprendere il procedimento con nota a mezzo pec del 24 dicembre 2025 assunta al protocollo sub n. 24622 e con comunicazione a mezzo portale SUAP trasmessa in data 30 dicembre 2025;
- il 31 dicembre 2025 è entrata in vigore la L.R. Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2025 n. 18, il cui art. 7, comma 5, ha disposto la modifica dell’art. 140, L.R. n. 7/2025, disponendo, tra l’altro, una nuova sospensione ex lege dei procedimenti amministrativi in corso “Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e comunque fino al 31 dicembre 2026”;
- il Comune ha comunicato ad DI la nuova sospensione del procedimento con nota prot. n. 709 del 13 gennaio 2026.
7.2. Alla luce di quanto poc’anzi riportato, pare, dunque, potersi affermare che il Comune non ha assolutamente violato gli artt. 2, comma 7, e 10- bis della L. 241/1990, ma semplicemente esercitato i poteri assentiti dall’art. 6, comma 4, del Regolamento (“Il Comune... qualora vengano rilevate carenze nei requisiti, comunica all’interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione”) , senza travalicarne, in alcun modo, i limiti.
7.2.1. La reiterata sospensione del termine di conclusione del procedimento, laddove disposta dal Comune, non è stata, infatti, assolutamente dettata da esigenze di approfondimento istruttorio, ma dalla circostanza che la domanda di autorizzazione e di accreditamento presentata dalla ricorrente in data 3 gennaio 2025 non era completa e tale lo è rimasta, inizialmente, per lo meno sino al 24 aprile 2025.
7.2.2. A tale riguardo, il Comune ha, peraltro, opportunamente sottolineato che:
- l’All. B, Sez. I, del D.P.Reg. 07/12/2022 n. 0158/Pres. prevede espressamente, tra i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, che “La struttura [deve essere] in possesso di documentazione in materia di sicurezza elettrica ed impiantistica ai sensi della normativa vigente” (punto 3) e che “La struttura [deve essere] in possesso di documentazione attestante la manutenzione degli edifici e degli impianti” (punto 6), nonché che l’Immobile è stato dichiarato abitabile con provvedimento prot. n. 181/75 pratica n. 5/75 del 28/4/1975, con la conseguenza che era impossibilitato a verificare la sussistenza del requisito sulla base della documentazione in suo possesso, atteso che la disciplina in materia di sicurezza degli impianti è ben più recente;
- lo SUAP, con nota prot. n. 3688 del 20 febbraio 2025, ha richiesto ad DI “di produrre la documentazione volta a dimostrare la sussistenza del requisito strutturale previsto dall’All. B, sez. I – requisiti strutturali – del Regolamento con riferimento alla tipologia di struttura, avuto riguardo, in particolare, a quanto richiesto al punto 3 (documentazione in materia di sicurezza elettrica ed impiantistica ai sensi della normativa vigente) ed al punto 6 (documentazione attestante la manutenzione dell’edificio e degli impianti).
La documentazione in parola non è stata trasmessa da DI né in data 12 marzo 2025, né in data 18 marzo 2025, ma solo a seguito del preavviso di rigetto, in data 24 aprile 2025. Né è la riprova il fatto che le certificazioni in questione risultano essere state sottoscritte solo in data 18 aprile 2025 e non potevano quindi, in alcun caso, essere state trasmesse prima di tale data”.
7.2.3. Analogamente, ha sottolineato che “in data 5 maggio 2025, all’esito del sopralluogo effettuato presso l’Immobile, sono state riscontrate alcune criticità ostative al rilascio dell’autorizzazione, che sono state sanate solo in data 23 maggio 2025”.
7.3. Ne consegue che il procedimento deve considerarsi legittimamente sospeso dal 20 febbraio 2025 (data della richiesta di integrazioni documentali) al 24 aprile 2025, nonché dal 5 al 23 maggio 2025.
7.3.1. Nella giurisprudenza invocata dal Comune a sostegno delle difese spiegate, che è condivida da questo T.A.R., è stato, infatti, osservato che “i termini per la conclusione del procedimento non iniziano a decorrere tutte le volte in cui la documentazione allegata all’istanza non corrisponda alle previsioni normative, così costringendo la pubblica amministrazione a formulare pertinenti e necessarie richieste di integrazione documentale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18.12.2013, n. 6150; Cons. Giust. Amm. Sic., n. 528 del 30.05.2013)” (Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2024, n. 4179). In tali casi, “il preteso ritardo nel rilascio dell’autorizzazione […] non è riconducibile ad un comportamento inerte, dilatorio, soprassessorio del Comune […] quanto, piuttosto, ad un deficit di allegazione documentale imputabile alla stessa [impresa istante]” (Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2024, n. 4179). “Diversamente opinando, si lascerebbe all’arbitrio del soggetto direttamente interessato, che potrebbe aver interesse ad assecondare talune istanze di integrazione documentale e non altre, la scelta del momento in cui possa dirsi spirato il termine di conclusione del procedimento, con conseguenziale formazione del cd. silenzio inadempimento ed imputazione a carico della p.a. di eventuali responsabilità risarcitorie per gli eventuali danni conseguentemente patiti (cfr. TAR Catanzaro, I sezione, 12/06/2018 n. 201801177)” (TAR Abruzzo, Sez. I, 6 luglio 2023, n. 377, e TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 2 maggio 2020 n. 4558).
7.4. Il procedimento è stato, poi, sospeso ex lege il 5 giugno 2025, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 7/2025.
7.5. Alla data di proposizione del ricorso, il termine di 90 giorni stabilito dal Regolamento per la conclusione del procedimento non era, dunque, in alcun modo decorso.
7.6. E’ corretta e vale, infatti, la scansione temporale delineata dal Comune:
“- 3 gennaio 2025: presentazione dell’istanza (dies a quo del termine di 90 giorni);
- 20 febbraio 2025: sospensione del procedimento (dopo 48 giorni) per richiesta di integrazioni documentali ex art. 6, comma 4, D.P.Reg. n. 158/2022, con previsione di ripresa dalla data di deposito della documentazione completa;
- 24 aprile 2025: deposito della documentazione completa (in particolare, certificazioni impiantistiche), con conseguente sospensione del procedimento dal 20 febbraio al 24 aprile 2025;
- 25 aprile – 5 maggio 2025: ripresa del termine e decorso di ulteriori 10 giorni;
- 5 maggio 2025: sopralluogo con emersione di criticità ostative, con conseguente nuova sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento;
- 23 maggio 2025: comunicazione dell’avvenuta rimozione delle criticità da parte della Ricorrente e ripresa del termine;
- 23 maggio – 5 giugno 2025: decorso di ulteriori 12 giorni (per un totale complessivo di 70 giorni utili);
- 5 giugno 2025: sospensione ex lege del procedimento ai sensi dell’art. 140 L.R. n. 7/2025”.
7.7. Il termine in questione non risulta, peraltro, nemmeno ad oggi spirato, dato che, scaduto il termine di 180 giorni di cui all’art. 140, comma 3, della l.r. n. 7/2025, la ricorrente, a seguito della richiesta del Comune in data 6 dicembre 2025, ha manifestato la volontà di riprendere il procedimento con pec del 24 dicembre 2025.
7.7.1. Sicché, il detto termine è ulteriormente decorso per ulteriori 8 giorni (per un totale complessivo di 78 giorni utili) sino al 31 dicembre 2025, data in cui lo stesso è stato inciso da una nuova sospensione ex lege ai sensi della L.R. n. 18/2025.
8. In definitiva, nessun silenzio-inadempimento risulta essersi inverato nel caso di specie, circostanza che di per sé preclude anche: i) l’accertamento della fondatezza delle istanze del 3.1.2025, con conseguente ordine di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento richiesti dall’interessata, essendo ictu oculi evidente che il potere del Comune non si è ancora consumato; ii) il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, mancando il requisito dell’illegittimità della condotta.
9. Il ricorso va, pertanto, rigettato, in quanto – come detto – infondato.
10. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OD de AC di Grisi', Presidente
EL OI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| EL OI | AR OD de AC di Grisi' |
IL SEGRETARIO