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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA TA PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2016/2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato, con il Dl n. 123/201, tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, la restituzione delle stesse nella misura solo del 40% .
La parte, quindi, sosteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019. A sostegno della debenza di tale rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del
2024, formatasi sul diritto al rimborso del 60% delle ritenute a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute. Insisteva quindi per il rimborso della quota del 60% delle ritenute versate dal datore di lavoro ai fini irpef per l'anno 2017 con accoglimento del ricorso
L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze del 2024 dalla Corte di Cassazione su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia sul dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. Sosteneva nel merito che nessun rimborso era dovuto poiché il ricorrente aveva ottenuto la sospensione dei versamenti da parte del datore di lavoro.
Il ricorrente depositava rinuncia al ricorso accettato dall'ufficio, con richiesta di compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio preso atto dell'istanza di rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente e accettata dall'ufficio. Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA TA PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 421/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2016/2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato, con il Dl n. 123/201, tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, la restituzione delle stesse nella misura solo del 40% .
La parte, quindi, sosteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019. A sostegno della debenza di tale rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del
2024, formatasi sul diritto al rimborso del 60% delle ritenute a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute. Insisteva quindi per il rimborso della quota del 60% delle ritenute versate dal datore di lavoro ai fini irpef per l'anno 2017 con accoglimento del ricorso
L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze del 2024 dalla Corte di Cassazione su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia sul dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. Sosteneva nel merito che nessun rimborso era dovuto poiché il ricorrente aveva ottenuto la sospensione dei versamenti da parte del datore di lavoro.
Il ricorrente depositava rinuncia al ricorso accettato dall'ufficio, con richiesta di compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio preso atto dell'istanza di rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente e accettata dall'ufficio. Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026