CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MOTTES MADDALENA, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Liquidazione Giudiziale Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Marco Ricci 8 36061 Bassano Del Grappa VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250008117805000 IVA-ALIQUOTE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl in liquidazione giudiziale, con sede in Bassano del Grappa, Indirizzo_1, c.f. e P.Iva P.IVA_1, in persona del curatore, avv. Rappresentante_1 – con l'avvocato Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 – pec alessia. Email_4) del Foro di Vicenza, va accolto sia per ragioni sostanziali (il credito non viene contestato nel merito, ma solo per mancata presentazione delle dichiarazioni quando ormai la società era insolvente) sia per ragioni formali (andava proposta opposizione allo Perciò va annullata la cartella di pagamento n. 12420250008117805000 notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione
Provincia di Vicenza, con sede in Vicenza, impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella, come già dedotto nel ricorso introduttivo, si fonda sul disconoscimento del credito IVA indicato a rimborso nel modello IVA 74-bis, recuperando l'imposta, gli interessi e le sanzioni e iscrivendo a ruolo l'intero importo ritenuto dovuto, ai sensi degli artt. 11 e 15-bis D.P.R. 602/1973.
Nel gravame è contestata - l'erroneità sostanziale della pretesa, in quanto in contrasto con il credito IVA maturato in capo alla procedura, come risulta evidente sia dalla documentazione contabile sia - soprattutto - dallo stato passivo;
- il difetto di motivazione della cartella, che non consente di comprendere né le ragioni né le modalità del disconoscimento del credito IVA, né il coordinamento della pretesa con lo stato passivo e con il ruolo straordinario, violando il diritto di difesa del contribuente;
- la carenza dei presupposti e la carenza di motivazione del procedimento d'urgenza, adottato in violazione dell'art. 11, comma 3, Dpr 602/73; - la carenza di specifica indicazione delle modalità di calcolo, delle date di decorrenza e delle aliquote applicate in punto di interessi e sanzioni.
Come detto l'Agenzia non si confronta con la natura di giudicato dello stato passivo, corollario di certezza del diritto e speditezza delle procedure concorsuali volte – per quanto possibile -a soddisfare i creditori, oltre all'immannte principio di certezza del diritto che mal si concilia, per le procedure concorsuale, ad un indeterminato (ovviamente nei lunghi limiti della decadenza) tempo concesso all'Agenzia per un accertamento.
Neppure l'Agenzia tiene conto di un principio più volte ribadito dalla Cassazione: il credito IVA deve essere riconosciuto se sono stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. La curatela ha infatti dimostrato di non avere emesso fatture (supportata dai report dell'anagrafe fatture elettroniche). Perciò l'eccezione dell'Agenzia mostra la sua inconsistenza. In tal senso la giurisprudenza è costante – sedimentata e graniticha : ordinanza numero 22331/2018 della Corte di Cassazione, Sentenza numero 17757/2016, secondo cui “la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” e ancora “la mera mancanza della dichiarazione non è valida ragione ostativa all'esercizio del diritto alla detrazione”
Nel merito l'Agenzia non ha contestato i dati estratti dalla curatela dal sistema di interscambio, che si intendono quindi riconosciuti dall'Agenzia medesima ex art.115 c.p.c. E' evidente che l'Agenzia con la cartella ha inteso aggirare le norme sulla liquidazione giudiziale pur non avendo contestato che nessuna fattura è stata emessa ovvero risulta emessa all'anagrafe (fattura elettronica).
E' – infine – noto che la compensazione è legittima se avviene tra partite sorte prima della dichiarazione di liquidazione del Tribunale.
Spese ex lege. Vanno però compensate per AD stante il suo comportamento leale nell'avere riconosciuto - in memoria - la giuridica legittimità delle compensazioni effettuate dalla curatela per partite pregresse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per l'effetto annulla la cartella e condanna l'Agenzia delle Entrate di Vicenza a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000, oltre accessori di legge, le compensa invece per AD.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MOTTES MADDALENA, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Liquidazione Giudiziale Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Marco Ricci 8 36061 Bassano Del Grappa VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420250008117805000 IVA-ALIQUOTE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl in liquidazione giudiziale, con sede in Bassano del Grappa, Indirizzo_1, c.f. e P.Iva P.IVA_1, in persona del curatore, avv. Rappresentante_1 – con l'avvocato Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 – pec alessia. Email_4) del Foro di Vicenza, va accolto sia per ragioni sostanziali (il credito non viene contestato nel merito, ma solo per mancata presentazione delle dichiarazioni quando ormai la società era insolvente) sia per ragioni formali (andava proposta opposizione allo Perciò va annullata la cartella di pagamento n. 12420250008117805000 notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione
Provincia di Vicenza, con sede in Vicenza, impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella, come già dedotto nel ricorso introduttivo, si fonda sul disconoscimento del credito IVA indicato a rimborso nel modello IVA 74-bis, recuperando l'imposta, gli interessi e le sanzioni e iscrivendo a ruolo l'intero importo ritenuto dovuto, ai sensi degli artt. 11 e 15-bis D.P.R. 602/1973.
Nel gravame è contestata - l'erroneità sostanziale della pretesa, in quanto in contrasto con il credito IVA maturato in capo alla procedura, come risulta evidente sia dalla documentazione contabile sia - soprattutto - dallo stato passivo;
- il difetto di motivazione della cartella, che non consente di comprendere né le ragioni né le modalità del disconoscimento del credito IVA, né il coordinamento della pretesa con lo stato passivo e con il ruolo straordinario, violando il diritto di difesa del contribuente;
- la carenza dei presupposti e la carenza di motivazione del procedimento d'urgenza, adottato in violazione dell'art. 11, comma 3, Dpr 602/73; - la carenza di specifica indicazione delle modalità di calcolo, delle date di decorrenza e delle aliquote applicate in punto di interessi e sanzioni.
Come detto l'Agenzia non si confronta con la natura di giudicato dello stato passivo, corollario di certezza del diritto e speditezza delle procedure concorsuali volte – per quanto possibile -a soddisfare i creditori, oltre all'immannte principio di certezza del diritto che mal si concilia, per le procedure concorsuale, ad un indeterminato (ovviamente nei lunghi limiti della decadenza) tempo concesso all'Agenzia per un accertamento.
Neppure l'Agenzia tiene conto di un principio più volte ribadito dalla Cassazione: il credito IVA deve essere riconosciuto se sono stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. La curatela ha infatti dimostrato di non avere emesso fatture (supportata dai report dell'anagrafe fatture elettroniche). Perciò l'eccezione dell'Agenzia mostra la sua inconsistenza. In tal senso la giurisprudenza è costante – sedimentata e graniticha : ordinanza numero 22331/2018 della Corte di Cassazione, Sentenza numero 17757/2016, secondo cui “la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” e ancora “la mera mancanza della dichiarazione non è valida ragione ostativa all'esercizio del diritto alla detrazione”
Nel merito l'Agenzia non ha contestato i dati estratti dalla curatela dal sistema di interscambio, che si intendono quindi riconosciuti dall'Agenzia medesima ex art.115 c.p.c. E' evidente che l'Agenzia con la cartella ha inteso aggirare le norme sulla liquidazione giudiziale pur non avendo contestato che nessuna fattura è stata emessa ovvero risulta emessa all'anagrafe (fattura elettronica).
E' – infine – noto che la compensazione è legittima se avviene tra partite sorte prima della dichiarazione di liquidazione del Tribunale.
Spese ex lege. Vanno però compensate per AD stante il suo comportamento leale nell'avere riconosciuto - in memoria - la giuridica legittimità delle compensazioni effettuate dalla curatela per partite pregresse.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per l'effetto annulla la cartella e condanna l'Agenzia delle Entrate di Vicenza a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000, oltre accessori di legge, le compensa invece per AD.