CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1316/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240004532231801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240004532231801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2019 e 2021, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione anche in relazione al calcolo degli interessi e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione CA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 21.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento in contestazione attiene ad un debito della
Società_1 e veniva notificata all'odierno ricorrente quale socio illimitatamente responsabile.
Nessuna contestazione sul punto risulta in ricorso.
Ancora preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2019 e 2021.
In relazione al periodo di imposta 2019 la Regione CA, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico (4190052) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata;
la notifica avveniva in data 11.6.2022 (vedi copia avviso di ricevimento depositato).
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione.
Dalla relata di notifica della cartella di pagamento impugnata depositata da AD emerge che la consegna del plico all'Ufficio postale avveniva in data 7.5.2025, con successiva consegna in data 25.8.2025.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8867/2016, pronunciandosi in fattispecie relativa a contestazione di intervenuta prescrizione del credito concernente tasse automobilistiche, ha avuto modo di sancire, anche in tema di prescrizione relativa ad atti di imposizione tributaria, l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica;
in particolare: “……Come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Cass. nn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo;
quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n.477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod.proc.civ. per le notificazioni a mezzo posta;
poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria - dal sesto comma dell'articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall'art.37, co.27 lett.f) del d.I.223/06, conv.in 1.248/06), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
Nessun termine prescrizionale può dirsi inutilmente decorso.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste stante la rituale notifica del prodromcio avviso di accertamento e richiamando la cartella di pagamento, quanto al periodo di imposta 2021, la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento.
La Suprema Corte ha precisato come “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass. Sez. Un. 22281/2022).
La cartella di pagamento, ancora, contiene l'indicazione dell'autorità cui proporre ricorso e dei termini per impugnare.
Con riferimento al periodo di imposta 2021, invece, il ricorso merita accoglimento.
Come evidenziato dalla Regione CA nelle controdeduzioni, nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite previsto dalla predetta normativa è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione.
Come già detto, dalla relata di notifica della cartella di pagamento impugnata depositata da AD emerge che la consegna del plico all'Ufficio postale avveniva in data 7.5.2025, con successiva consegna in data
25.8.2025.
Già al momento della consegna del plico all'Ufficio postale, pertanto, risultava inutilmente decorso il termine prescrizionale triennale posto dalla normativa vigente in materia di tasse automobilistiche.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in parte motiva, con rigetto nel resto. Le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva (anno 2021) e per l'effetto ridetermina l'importo richiesto in pagamento con la cartella di pagamento impugnata;
· rigetta nel resto;
· spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1316/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240004532231801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240004532231801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2019 e 2021, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione anche in relazione al calcolo degli interessi e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione CA che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 21.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto in parte e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento in contestazione attiene ad un debito della
Società_1 e veniva notificata all'odierno ricorrente quale socio illimitatamente responsabile.
Nessuna contestazione sul punto risulta in ricorso.
Ancora preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2019 e 2021.
In relazione al periodo di imposta 2019 la Regione CA, costituendosi in giudizio, forniva prova della rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico (4190052) espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata;
la notifica avveniva in data 11.6.2022 (vedi copia avviso di ricevimento depositato).
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è, pertanto, infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione.
Dalla relata di notifica della cartella di pagamento impugnata depositata da AD emerge che la consegna del plico all'Ufficio postale avveniva in data 7.5.2025, con successiva consegna in data 25.8.2025.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8867/2016, pronunciandosi in fattispecie relativa a contestazione di intervenuta prescrizione del credito concernente tasse automobilistiche, ha avuto modo di sancire, anche in tema di prescrizione relativa ad atti di imposizione tributaria, l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica;
in particolare: “……Come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Cass. nn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo;
quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n.477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod.proc.civ. per le notificazioni a mezzo posta;
poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria - dal sesto comma dell'articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall'art.37, co.27 lett.f) del d.I.223/06, conv.in 1.248/06), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
Nessun termine prescrizionale può dirsi inutilmente decorso.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste stante la rituale notifica del prodromcio avviso di accertamento e richiamando la cartella di pagamento, quanto al periodo di imposta 2021, la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento.
La Suprema Corte ha precisato come “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono
- e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo" (Cass. Sez. Un. 22281/2022).
La cartella di pagamento, ancora, contiene l'indicazione dell'autorità cui proporre ricorso e dei termini per impugnare.
Con riferimento al periodo di imposta 2021, invece, il ricorso merita accoglimento.
Come evidenziato dalla Regione CA nelle controdeduzioni, nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione.
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
L'unico limite previsto dalla predetta normativa è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione.
Come già detto, dalla relata di notifica della cartella di pagamento impugnata depositata da AD emerge che la consegna del plico all'Ufficio postale avveniva in data 7.5.2025, con successiva consegna in data
25.8.2025.
Già al momento della consegna del plico all'Ufficio postale, pertanto, risultava inutilmente decorso il termine prescrizionale triennale posto dalla normativa vigente in materia di tasse automobilistiche.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in parte motiva, con rigetto nel resto. Le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva (anno 2021) e per l'effetto ridetermina l'importo richiesto in pagamento con la cartella di pagamento impugnata;
· rigetta nel resto;
· spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.