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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
RB IA, OR
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3243/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259004276374000 TASSA AUTO 2018 - INTIMAZIONE PAG n. 02820259004276374000 IVA-ALTRO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220028425913 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240010442204000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259004276374/000 notificata in data 17/04/2025
a mezzo pec, dall'Agente per la Riscossione per la Provincia di Caserta, Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale si ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 10.459,59 sulla scorta dell'omesso pagamento di cartelle esattoriali pregresse, tra cui alcune aventi ad oggetto sanzioni amministrative per presunte violazioni del codice stradale e di conseguenza non oggetto di opposizione in questa sede e due aventi ad oggetto crediti di natura tributaria risalenti agli anni 2017 e 2018, e quindi oggetto di impugnativa e segnatamente la n. 02820220028425913000, per il supposto mancato pagamento dell'Iva con riferimento all'annualità: 2017, notificata in data 01/12/2022, importo richiesto per debito tributario di € 8.716,75 e la 2)
n. 02820240010442204000, recante quale Ente Impositore la Regione Campania, si riferisce al supposto mancato pagamento della Tassa Automobilistica con riferimento all'annualità: 2018, notificata in data
15/03/2024, importo richiesto per debito tributario di € 259,23.
In particolare contestava:
- la violazione del giusto procedimento;
la violazione delle regole del contraddittorio preventivo obbligatorio;
il difetto di motivazione.
Nello specifico il ricorrente lamentava che dopo la ricezione in data 01/12/2022 della notifica della cartella di pagamento n. 02820220028425913000, con cui gli veniva richiesto il pagamento dell'Iva con riferimento all'annualità 2017, si era fin da subito attivato, per tramite del proprio commercialista, che aveva provveduto ad interloquire con l'Agenzia delle Entrate di Caserta attraverso il canale denominato Società_1 ma non aveva ricevuto alcuna risposta da parte dell'Ente. In secondo luogo eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione di riscossione in quanto la cartella di pagamento n. 02820220028425913000, era stata notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25 del DPR n. 602/73, ossia nel caso de quo entro il 31/12/2021, ossia entro te anni dalla dichiarazione regolarmente presentata nel 2018 e relativa all'anno 2017, mentre la cartella di pagamento suddetta risulterebbe essere stata notificata in data 01/12/2022.
Si costituiva l'AE protestando la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare.
Come documentato dalla Agenzia in relazione alla cartella n. 02820220028425913000, afferente la liquidazione della dichiarazione annuale IVA 2017, nessuna richiesta risulta essere stata presentata tramite il canale “Società_1”, bensì solo un provvedimento di rateazione come da interrogazioni al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria dal quale viceversa emerge che erano state presentate 2 richieste tramite il canale
“Società_1” ma per altra cartella di pagamento, afferente le liquidazioni periodiche IVA 2017, ovvero la cartella di pagamento n. 02820190002679120 notificata il 14/01/2019.
Quanto poi alla lamentata violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, alcun obbligo di contraddittorio vi era nel caso di specie, trattandosi di mera intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento notificata il 01/12/2022, afferente il mero recupero di imposta non versata, divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine previsto per legge e pertanto nessun vizio ad essa relativa, compresa l'eccezione di decadenza proposta in ricorso, può farsi valere in questa sede.
Allo stesso modo per quanto riguarda il difetto di motivazione l'intimazione di pagamento riporta tutti gli elemento necessari per la sua comprensione compresa l'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
RB IA, OR
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3243/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259004276374000 TASSA AUTO 2018 - INTIMAZIONE PAG n. 02820259004276374000 IVA-ALTRO 2017
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220028425913 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240010442204000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259004276374/000 notificata in data 17/04/2025
a mezzo pec, dall'Agente per la Riscossione per la Provincia di Caserta, Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale si ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 10.459,59 sulla scorta dell'omesso pagamento di cartelle esattoriali pregresse, tra cui alcune aventi ad oggetto sanzioni amministrative per presunte violazioni del codice stradale e di conseguenza non oggetto di opposizione in questa sede e due aventi ad oggetto crediti di natura tributaria risalenti agli anni 2017 e 2018, e quindi oggetto di impugnativa e segnatamente la n. 02820220028425913000, per il supposto mancato pagamento dell'Iva con riferimento all'annualità: 2017, notificata in data 01/12/2022, importo richiesto per debito tributario di € 8.716,75 e la 2)
n. 02820240010442204000, recante quale Ente Impositore la Regione Campania, si riferisce al supposto mancato pagamento della Tassa Automobilistica con riferimento all'annualità: 2018, notificata in data
15/03/2024, importo richiesto per debito tributario di € 259,23.
In particolare contestava:
- la violazione del giusto procedimento;
la violazione delle regole del contraddittorio preventivo obbligatorio;
il difetto di motivazione.
Nello specifico il ricorrente lamentava che dopo la ricezione in data 01/12/2022 della notifica della cartella di pagamento n. 02820220028425913000, con cui gli veniva richiesto il pagamento dell'Iva con riferimento all'annualità 2017, si era fin da subito attivato, per tramite del proprio commercialista, che aveva provveduto ad interloquire con l'Agenzia delle Entrate di Caserta attraverso il canale denominato Società_1 ma non aveva ricevuto alcuna risposta da parte dell'Ente. In secondo luogo eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione di riscossione in quanto la cartella di pagamento n. 02820220028425913000, era stata notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25 del DPR n. 602/73, ossia nel caso de quo entro il 31/12/2021, ossia entro te anni dalla dichiarazione regolarmente presentata nel 2018 e relativa all'anno 2017, mentre la cartella di pagamento suddetta risulterebbe essere stata notificata in data 01/12/2022.
Si costituiva l'AE protestando la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettare.
Come documentato dalla Agenzia in relazione alla cartella n. 02820220028425913000, afferente la liquidazione della dichiarazione annuale IVA 2017, nessuna richiesta risulta essere stata presentata tramite il canale “Società_1”, bensì solo un provvedimento di rateazione come da interrogazioni al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria dal quale viceversa emerge che erano state presentate 2 richieste tramite il canale
“Società_1” ma per altra cartella di pagamento, afferente le liquidazioni periodiche IVA 2017, ovvero la cartella di pagamento n. 02820190002679120 notificata il 14/01/2019.
Quanto poi alla lamentata violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, alcun obbligo di contraddittorio vi era nel caso di specie, trattandosi di mera intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento notificata il 01/12/2022, afferente il mero recupero di imposta non versata, divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine previsto per legge e pertanto nessun vizio ad essa relativa, compresa l'eccezione di decadenza proposta in ricorso, può farsi valere in questa sede.
Allo stesso modo per quanto riguarda il difetto di motivazione l'intimazione di pagamento riporta tutti gli elemento necessari per la sua comprensione compresa l'indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.