CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8337/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAV FERMO n. 2024 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5213/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. Società_1 (sul veicolo targato Targa_1, per l'importo di € 7.967,97), riferito al tributo Tari anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019 del Comune di Melito Porto Salvo, emesso da ET SpA, notificato in data 26.06.2024.
Parte ricorrente deduce la decadenza, la prescrizione, l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Melito Porto Salvo, eccependo e documentando , per quanto di propria competenza, la notifica dei presupposti atti di accertamento:
1. Accertamento n. 1667 del 02/11/2017 per tari 2014 è stato notificato in data 13/01/2018 con compiuta giacenza presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.1);
2. Accertamento n. 1397 del 27/09/2018 per tari 2015 è stato notificato in data 01/12/2018 alla moglie Nominativo_1 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.2);
3. Accertamento n. 1613 del 10/04/2019 per tari 2016 è stato notificato in data 14/02/2020 con compiuta giacenza presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.3);
4. Accertamento n. 3321 del 17/06/2021 per tari 2017 è stato notificato in data 08/02/2022 con notifica VI alla moglie Nominativo_1 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.4);
5. Accertamento n. 1485 del 16/06/2021 per tari 2018 è stato notificato in data 30/12/2021 alla moglie
Nominativo_1 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.5);
6. Accertamento n. 1665 del 11/01/2022 per tari 2019 è stato notificato in data 25/04/2022 alla moglie Nominativo_1 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.6).
Ha presentato controdeduzioni ET SpA, eccependo e documentando la presupposta notifica, da parte della stessa ET e del Comune di Melito Porto Salvo, di atti (ingiunzioni di pagamento per la Tari 2014,
2015 e 2016, nonché avvisi di accertamento esecutivi per le altre annualità), analiticamente indicati nelle controdeduzioni.
Eccepisce, quindi, non essere maturato il termine prescrizionale e, inoltre, la regolare motivazione dell'atto opposto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza, hanno idoneamente documentato la notifica degli atti presupposti a quello opposto, con produzione poi non contestata da parte ricorrente.
Ne è derivata l'infondatezza della censura sull'omessa notifica e, inoltre, non è maturato alcun termine prescrizionale e/o decadenziale.
L'atto opposto, inoltre, originato da precedenti atti legalmente portati a conoscenza del contribuente, presenta dati sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa tributaria, per cui è infondata anche la doglianza sulla motivazione.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 500,00 (cinquecento) in favore di ciascun resistente.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8337/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAV FERMO n. 2024 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5213/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. Società_1 (sul veicolo targato Targa_1, per l'importo di € 7.967,97), riferito al tributo Tari anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019 del Comune di Melito Porto Salvo, emesso da ET SpA, notificato in data 26.06.2024.
Parte ricorrente deduce la decadenza, la prescrizione, l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Melito Porto Salvo, eccependo e documentando , per quanto di propria competenza, la notifica dei presupposti atti di accertamento:
1. Accertamento n. 1667 del 02/11/2017 per tari 2014 è stato notificato in data 13/01/2018 con compiuta giacenza presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.1);
2. Accertamento n. 1397 del 27/09/2018 per tari 2015 è stato notificato in data 01/12/2018 alla moglie Nominativo_1 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.2);
3. Accertamento n. 1613 del 10/04/2019 per tari 2016 è stato notificato in data 14/02/2020 con compiuta giacenza presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.3);
4. Accertamento n. 3321 del 17/06/2021 per tari 2017 è stato notificato in data 08/02/2022 con notifica VI alla moglie Nominativo_1 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.4);
5. Accertamento n. 1485 del 16/06/2021 per tari 2018 è stato notificato in data 30/12/2021 alla moglie
Nominativo_1 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.5);
6. Accertamento n. 1665 del 11/01/2022 per tari 2019 è stato notificato in data 25/04/2022 alla moglie Nominativo_1 presso la residenza del ricorrente in Indirizzo_1 (all.6).
Ha presentato controdeduzioni ET SpA, eccependo e documentando la presupposta notifica, da parte della stessa ET e del Comune di Melito Porto Salvo, di atti (ingiunzioni di pagamento per la Tari 2014,
2015 e 2016, nonché avvisi di accertamento esecutivi per le altre annualità), analiticamente indicati nelle controdeduzioni.
Eccepisce, quindi, non essere maturato il termine prescrizionale e, inoltre, la regolare motivazione dell'atto opposto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza, hanno idoneamente documentato la notifica degli atti presupposti a quello opposto, con produzione poi non contestata da parte ricorrente.
Ne è derivata l'infondatezza della censura sull'omessa notifica e, inoltre, non è maturato alcun termine prescrizionale e/o decadenziale.
L'atto opposto, inoltre, originato da precedenti atti legalmente portati a conoscenza del contribuente, presenta dati sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa tributaria, per cui è infondata anche la doglianza sulla motivazione.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 500,00 (cinquecento) in favore di ciascun resistente.