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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1877/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:40 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente e Relatore SEPE MARIA, Giudice PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15420/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Forio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO CR IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1333/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: l'Avv. , come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, CHIEDE all'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli adita, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto di cui in narrativa, previa sospensione dell'atto impugnato, voler dichiarare la nullità, inammissibilità e improcedibilità della azione esecutiva intrapresa.
Con spese e compensi da porre a carico della Agenzia resistente, con attribuzione al procuratore antistatario per anticipo fattone.
Ufficio resistente Agenzia Entrate OS: conclude affinché Voglia Codesta On. Le Commissione Tributaria Provinciale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
- Rigettare il ricorso nel merito poiché la domanda è infondata in fatto e in diritto e non provata;
né prescrizione né decadenza sono maturati;
- Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari.
Ufficio resistente Comune di Forio (Na) Tanto premesso, il comparente, allo stato degli atti, con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni, difese e conclusioni, salvo aggiungere e/o variare, anche a seguito della condotta processuale della controparte d o m a n d a
L'accoglimento, in danno dell'attrice, delle seguenti
2 C O N C L U S I O N I
Voglia l'On.le Giudice adito ogni contraria istanza respinta, così provvedere:
a) rigettare, per i motivi di cui sopra, la domanda proposta dalla ricorrente di cui al ricorso innanzi richiamato, perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) Condannare parte ricorrente, meglio generalizzata in atti, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava un atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento -
dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 07184202500022867/001 notificato il 28 agosto scorso per un importo di € 78.404,11, codice identificativo del fascicolo:
071/2025/000169110, codice identificativo della procedura esecutiva:
07184202500022867001. La parte ricorrente contestava l'atto deducendo il difetto di rappresentanza processuale del dipendente che ha sottoscritto l'atto. mancanza della procura notarile e l'esistenza di un provvedimento di concessione del rateizzo dei debiti oggetto della procedura esecutiva. divieto di iniziare nuove azioni esecutive in assenza di un provvedimento di decadenza dal beneficio, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione ed errato calcolo degli interessi e sanzioni, il tutto con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La Agenzia Entrate OS, rappresentata e difesa come in atti, si costituiva in giudizio ritualmente nei termini di legge, contestando quanto ex adverso dedotto eccependo l'infondatezza nel merito del ricorso da respingersi integralmente e, per l'effetto, dichiarare valida ed efficace l'atto impugnato, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
3 Si costituiva ritualmente anche il Comune di Forio (Na) che, allo stato degli atti, con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni, difese e conclusioni, salvo aggiungere e/o variare, anche a seguito della condotta processuale della controparte d o m a n d a l'accoglimento, in danno dell'attrice, delle seguenti
C O N C L U S I O N I
Voglia l'On.le Giudice adito ogni contraria istanza respinta, così provvedere:
a) rigettare, per i motivi di cui sopra, la domanda proposta dalla ricorrente di cui al ricorso innanzi richiamato, perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) Condannare parte ricorrente, meglio generalizzata in atti, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
All'esito della udienza si discussione, sentite le parti presenti, dopo il rigetto della richiesta di sospensiva ed il deposito di note illustrative del ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sul difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato e/o per mancanza di firma autografa o digitale
L'ordinanza della Corte di cassazione, ordinanza n. 29820/2021, ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli atti fiscali mediante l'apposizione della "Società_1 " del
4 funzionario responsabile del tributo. Con riferimento all' eccezione con cui la ricorrente lamenta la nullità dell'avviso per mancanza della sottoscrizione giova evidenziare che laddove l'atto sia stato prodotto con sistemi informatici automatizzati, ai sensi del comma 87 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995 nonché dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, la firma autografa deve ritenersi validamente sostituita con la Società_1 del soggetto responsabile.
Sul punto la Giurisprudenza di legittimità, in più circostanze, ha precisato che: la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi, qual è quello in esame, in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 29820/2021). Per tale ragione questo motivo di ricorso deve ritenersi insuscettibile di essere accolto.
Del resto il firmatario dell'avviso è il soggetto individuato con apposito provvedimento di
ADER.
Regolare notifica delle cartelle e degli avvisi accertamento
Nel caso di specie l'ente di riscossione ha dedotto e provato documentalmente che l'atto di pignoramento impugnato, è stata emessa sulla base di precedenti avvisi di accertamento ritualmente notificati.
Risulta, infatti, documentato che si provvedeva alla notifica nei confronti del contribuente ricorrente dei seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n. 071 2017 0076829959 000, notificata in data 14 Novembre 2022;
2. Cartella di pagamento n. 071 2018 0000975607 000, notificata in data 22 Gennaio
2018;
3. Cartella di pagamento n. 071 2018 0084697439 000, notificata in data 14 Novembre 2022;
4. Cartella di pagamento n. 071 2019 0103809528 000, notificata in data 14 Novembre 2022;
5
5. Cartella di pagamento n. 071 2019 0127807871 000, notificata in data 14 Novembre 2022;
6. Cartella di pagamento n 07120190016113255000 notificata in data 14 novembre
2022
7. Cartella di pagamento n 07120190142062246000 notificata in data 14 novembre
2022
8. Cartella di pagamento n. 071 2020 0036575662 000, notificata in data 8 Maggio
2023
9. Cartella di pagamento n. 071 2022 0155839535 000, notificata in data 19 Dicembre 2022;
10. Cartella di pagamento n. 07120220173388736000 notificata il 18/01/2023
11. Cartella di pagamento n. 07120230005803931000 notificata il 22/02/2023
12. Cartella di pagamento n. 071 2023 0013293966 000, notificata in data 23 Marzo
2023;
13. Cartella di pagamento n. 071 2023 0037691207 000, notificata in data 3 Maggio
2023;
14. Cartella di pagamento n. 071 2023 0077411608 000, notificata in data 26 Luglio
2023;
15. Cartella di pagamento n. 071 2023 0129048642 000, notificata in data 30 Gennaio
2024;
16. Cartella di pagamento n. 071 2024 0071004085 000, notificata in data 23 Aprile
2024.
17. Cartella di pagamento n 07120240153462337000 notificata il 16/01/2025 6 18. Cartella di pagamento n 07120250069285184000 notificata il 28/03/2025
Successivamente ADER ha altresì notificato a mezzo pec n. 3 avvisi di intimazione:
AVI 7120239029813083000 notificato il 18.09.2023; AVI 07120249017657663000 notificato il
25.3.2024; AVI 07120259016300452000 notificato il 15.4.2025ed il pignoramento presso terzi in data 25.8.2025 oggetto di impugnativa come risulta dalla documentazione allegata, dando prova anche di successivi atti interruttivi alla prescrizione.
Le notificazioni inerenti sia le cartelle sottese all'intimazione sia le successive intimazioni sono state tutte effettuate tramite pec all'indirizzo
Email_4 risultate da pubblici registri.
Si possono riscontrare in allegato le pec di intervenuta consegna per ciascuna cartella e intimazione.
Anche l'intimazione impugnata è stata notificata al medesimo indirizzo pec
Email_4.
Emerge chiaramente che alcuna prescrizione può dirsi intervenuta e che l'attività di riscossione è stata regolarmente e tempestivamente espletata anche rispetto ai ruoli ricevuti dagli enti creditori.
Avverso tali atti il contribuente nulla contestava né tantomeno provvedeva al pagamento determinando la definitività della pretesa creditoria.
Il contribuente non provvedeva al pagamento del dovuto né proponeva opposizione favorendo di fatti la definitività della pretesa creditoria.
Stante il mancato pagamento ADER preposta alla riscossione dei tributi e delle entrate dell'ente contenuti nelle liste di carico, che vengono redatte, approvate e rese esecutive esclusivamente dall'ente impositore che le consegna al concessionario, il quale, in quanto soggetto iscritto all'albo e in virtù del contratto di affidamento, procede alla riscossione COATTIVA delle somme iscritte attraverso il procedimento ingiunzionale ex R.D. 639/1910 e secondo le disposizioni del DPR. 602/73 in quanto compatibili (ai sensi del dl 209/2002
7 convertito nella l. 265/2002 art. 2 sexies come confermato dal d. l. 70/2011 con l'art. 14 bis comma 1 lettere 2-3).
Gli avvisi di accertamento sono stati emessi a seguito di un incrocio delle banche dati comunali, catastali e tributarie, dal quale è emersa e riscontrata l'omessa o l'infedele denuncia del contribuente ai fini IMU TARI TARES. La documentazione prodotta è idonea a provare la ricezione degli atti ed il contenuto dell'invio.
Si precisa l'intimazione di pagamento impugnata si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Si evidenzia che i tributi dovuti al Comune non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti
(Cass. 10326/2014).
Del tutto infondata risulta altresì l'eccezione di nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché quella di decadenza dell'Ente dal potere di riscossione in quanto
8 l'avviso di accertamento, risulta comunque emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati, così come previsto dall'art. 1., co. 161 della l. 296/2006, applicabile dal
01/01/2007, interrompendo per tale via qualsivoglia termine prescrizionale/decadenziale.
Per la posizione del Comune di Forio
Nel merito del ricorso, parte ricorrente rappresenta l'esistenza di un provvedimento di concessione di rateizzo dei debiti oggetto della procedura esecutiva denunciando il divieto di iniziare nuove azioni esecutive in assenza di provvedimento di decadenza del beneficio di rateizzo stesso.
A tal riguardo, per quanto di competenza del comune di Forio, si deduce e prova, come da prospetto di rateizzo allegato dal ricorrente stesso, che la cartella contenete il credito di competenza del COMUNE DI FORIO RIFERITO alla TASSA RIFIUTI anno 2016, ovvero la N.07120180000975607000 notificata nel 22.01.2018 e con essa il successivo avviso di intimazione 07120259016300452000 notificato il 15.04.2025 non è oggetto del suddetto rateizzo e pertanto nulla può essere contestato a tal riguardo.
Richiesta di rateizzo
Con riferimento ai debiti oggetto della procedura esecutiva intrapresa, il contribuente, ha dedotto l'improcedibilità dell'azione esecutiva avendo inoltrato domanda di rateizzo n.
735044 del 27.3.2024 che era stato anche concesso con provvedimento prot. AR071735044 emesso in pari data.
Per quanto concerne tutte le altre cartelle ritualmente notificate la parte ricorrente non ha provato il pagamento della prima rate della rateizzazione e di nessuna altra rata del piano di rateizzazione da cui è certamente decaduto. 9 Ciò determinava la concreta possibilità per il Concessionario di intraprendere nuove azioni esecutive stante la decadenza.
Al riguardo, si verte in una fattispecie in cui si controverteva di una iscrizione ipotecaria avvenuta successivamente alla presentazione della istanza di rateizzo non adempiuta nei termini.
Sanzioni e interessi
Quanto all'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di computo delle sanzioni e degli interessi, giova osservare che trattasi di contestazione generica.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché il calcolo degli interessi di mora avviene sulla scorta della previsione di legge e nella misura fissata ogni anno con decreto ministeriale, i criteri di calcolo sono noti e il mancato inserimento nell'atto impugnato non determina la nullità del relativo calcolo, in mancanza di una specifica eccezione del contribuente attinente all'erroneità del calcolo stesso (cfr. Cass. Ordinanza n. 32488/21; Cass. Sentenza n. 8613/11).
Sulla presunta mancata indicazione del calcolo degli interessi di mora, la Corte di
Cassazione con la richiamata ordinanza n. 32488 dell'8 novembre 2021, ha stabilito che se la mancata indicazione del calcolo si limita agli interessi di mora, che sono stabiliti per legge in maniera incontrovertibile, la cartella resta legittima in quanto non ci sono margini interpretativi che possono mettere in difficoltà il debitore chiamato a pagare.
Dunque, in questi casi l'atto di imposizione è legittimo pur se riporta unicamente l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di costi accessori.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida per ciascun ufficio resistente in euro 5.000,00 oltre IVA, CPA ed altri oneri come per legge, ivi comprese le spese per la procedura di sospensiva.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
11
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:40 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente e Relatore SEPE MARIA, Giudice PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15420/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Forio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO CR IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1333/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: l'Avv. , come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, CHIEDE all'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli adita, in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto di cui in narrativa, previa sospensione dell'atto impugnato, voler dichiarare la nullità, inammissibilità e improcedibilità della azione esecutiva intrapresa.
Con spese e compensi da porre a carico della Agenzia resistente, con attribuzione al procuratore antistatario per anticipo fattone.
Ufficio resistente Agenzia Entrate OS: conclude affinché Voglia Codesta On. Le Commissione Tributaria Provinciale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
- Rigettare il ricorso nel merito poiché la domanda è infondata in fatto e in diritto e non provata;
né prescrizione né decadenza sono maturati;
- Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari.
Ufficio resistente Comune di Forio (Na) Tanto premesso, il comparente, allo stato degli atti, con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni, difese e conclusioni, salvo aggiungere e/o variare, anche a seguito della condotta processuale della controparte d o m a n d a
L'accoglimento, in danno dell'attrice, delle seguenti
2 C O N C L U S I O N I
Voglia l'On.le Giudice adito ogni contraria istanza respinta, così provvedere:
a) rigettare, per i motivi di cui sopra, la domanda proposta dalla ricorrente di cui al ricorso innanzi richiamato, perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) Condannare parte ricorrente, meglio generalizzata in atti, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava un atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento -
dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 07184202500022867/001 notificato il 28 agosto scorso per un importo di € 78.404,11, codice identificativo del fascicolo:
071/2025/000169110, codice identificativo della procedura esecutiva:
07184202500022867001. La parte ricorrente contestava l'atto deducendo il difetto di rappresentanza processuale del dipendente che ha sottoscritto l'atto. mancanza della procura notarile e l'esistenza di un provvedimento di concessione del rateizzo dei debiti oggetto della procedura esecutiva. divieto di iniziare nuove azioni esecutive in assenza di un provvedimento di decadenza dal beneficio, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione ed errato calcolo degli interessi e sanzioni, il tutto con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
La Agenzia Entrate OS, rappresentata e difesa come in atti, si costituiva in giudizio ritualmente nei termini di legge, contestando quanto ex adverso dedotto eccependo l'infondatezza nel merito del ricorso da respingersi integralmente e, per l'effetto, dichiarare valida ed efficace l'atto impugnato, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
3 Si costituiva ritualmente anche il Comune di Forio (Na) che, allo stato degli atti, con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni, difese e conclusioni, salvo aggiungere e/o variare, anche a seguito della condotta processuale della controparte d o m a n d a l'accoglimento, in danno dell'attrice, delle seguenti
C O N C L U S I O N I
Voglia l'On.le Giudice adito ogni contraria istanza respinta, così provvedere:
a) rigettare, per i motivi di cui sopra, la domanda proposta dalla ricorrente di cui al ricorso innanzi richiamato, perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
b) Condannare parte ricorrente, meglio generalizzata in atti, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
All'esito della udienza si discussione, sentite le parti presenti, dopo il rigetto della richiesta di sospensiva ed il deposito di note illustrative del ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Sul difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato e/o per mancanza di firma autografa o digitale
L'ordinanza della Corte di cassazione, ordinanza n. 29820/2021, ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli atti fiscali mediante l'apposizione della "Società_1 " del
4 funzionario responsabile del tributo. Con riferimento all' eccezione con cui la ricorrente lamenta la nullità dell'avviso per mancanza della sottoscrizione giova evidenziare che laddove l'atto sia stato prodotto con sistemi informatici automatizzati, ai sensi del comma 87 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995 nonché dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, la firma autografa deve ritenersi validamente sostituita con la Società_1 del soggetto responsabile.
Sul punto la Giurisprudenza di legittimità, in più circostanze, ha precisato che: la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi, qual è quello in esame, in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 29820/2021). Per tale ragione questo motivo di ricorso deve ritenersi insuscettibile di essere accolto.
Del resto il firmatario dell'avviso è il soggetto individuato con apposito provvedimento di
ADER.
Regolare notifica delle cartelle e degli avvisi accertamento
Nel caso di specie l'ente di riscossione ha dedotto e provato documentalmente che l'atto di pignoramento impugnato, è stata emessa sulla base di precedenti avvisi di accertamento ritualmente notificati.
Risulta, infatti, documentato che si provvedeva alla notifica nei confronti del contribuente ricorrente dei seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n. 071 2017 0076829959 000, notificata in data 14 Novembre 2022;
2. Cartella di pagamento n. 071 2018 0000975607 000, notificata in data 22 Gennaio
2018;
3. Cartella di pagamento n. 071 2018 0084697439 000, notificata in data 14 Novembre 2022;
4. Cartella di pagamento n. 071 2019 0103809528 000, notificata in data 14 Novembre 2022;
5
5. Cartella di pagamento n. 071 2019 0127807871 000, notificata in data 14 Novembre 2022;
6. Cartella di pagamento n 07120190016113255000 notificata in data 14 novembre
2022
7. Cartella di pagamento n 07120190142062246000 notificata in data 14 novembre
2022
8. Cartella di pagamento n. 071 2020 0036575662 000, notificata in data 8 Maggio
2023
9. Cartella di pagamento n. 071 2022 0155839535 000, notificata in data 19 Dicembre 2022;
10. Cartella di pagamento n. 07120220173388736000 notificata il 18/01/2023
11. Cartella di pagamento n. 07120230005803931000 notificata il 22/02/2023
12. Cartella di pagamento n. 071 2023 0013293966 000, notificata in data 23 Marzo
2023;
13. Cartella di pagamento n. 071 2023 0037691207 000, notificata in data 3 Maggio
2023;
14. Cartella di pagamento n. 071 2023 0077411608 000, notificata in data 26 Luglio
2023;
15. Cartella di pagamento n. 071 2023 0129048642 000, notificata in data 30 Gennaio
2024;
16. Cartella di pagamento n. 071 2024 0071004085 000, notificata in data 23 Aprile
2024.
17. Cartella di pagamento n 07120240153462337000 notificata il 16/01/2025 6 18. Cartella di pagamento n 07120250069285184000 notificata il 28/03/2025
Successivamente ADER ha altresì notificato a mezzo pec n. 3 avvisi di intimazione:
AVI 7120239029813083000 notificato il 18.09.2023; AVI 07120249017657663000 notificato il
25.3.2024; AVI 07120259016300452000 notificato il 15.4.2025ed il pignoramento presso terzi in data 25.8.2025 oggetto di impugnativa come risulta dalla documentazione allegata, dando prova anche di successivi atti interruttivi alla prescrizione.
Le notificazioni inerenti sia le cartelle sottese all'intimazione sia le successive intimazioni sono state tutte effettuate tramite pec all'indirizzo
Email_4 risultate da pubblici registri.
Si possono riscontrare in allegato le pec di intervenuta consegna per ciascuna cartella e intimazione.
Anche l'intimazione impugnata è stata notificata al medesimo indirizzo pec
Email_4.
Emerge chiaramente che alcuna prescrizione può dirsi intervenuta e che l'attività di riscossione è stata regolarmente e tempestivamente espletata anche rispetto ai ruoli ricevuti dagli enti creditori.
Avverso tali atti il contribuente nulla contestava né tantomeno provvedeva al pagamento determinando la definitività della pretesa creditoria.
Il contribuente non provvedeva al pagamento del dovuto né proponeva opposizione favorendo di fatti la definitività della pretesa creditoria.
Stante il mancato pagamento ADER preposta alla riscossione dei tributi e delle entrate dell'ente contenuti nelle liste di carico, che vengono redatte, approvate e rese esecutive esclusivamente dall'ente impositore che le consegna al concessionario, il quale, in quanto soggetto iscritto all'albo e in virtù del contratto di affidamento, procede alla riscossione COATTIVA delle somme iscritte attraverso il procedimento ingiunzionale ex R.D. 639/1910 e secondo le disposizioni del DPR. 602/73 in quanto compatibili (ai sensi del dl 209/2002
7 convertito nella l. 265/2002 art. 2 sexies come confermato dal d. l. 70/2011 con l'art. 14 bis comma 1 lettere 2-3).
Gli avvisi di accertamento sono stati emessi a seguito di un incrocio delle banche dati comunali, catastali e tributarie, dal quale è emersa e riscontrata l'omessa o l'infedele denuncia del contribuente ai fini IMU TARI TARES. La documentazione prodotta è idonea a provare la ricezione degli atti ed il contenuto dell'invio.
Si precisa l'intimazione di pagamento impugnata si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Si evidenzia che i tributi dovuti al Comune non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti
(Cass. 10326/2014).
Del tutto infondata risulta altresì l'eccezione di nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché quella di decadenza dell'Ente dal potere di riscossione in quanto
8 l'avviso di accertamento, risulta comunque emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati, così come previsto dall'art. 1., co. 161 della l. 296/2006, applicabile dal
01/01/2007, interrompendo per tale via qualsivoglia termine prescrizionale/decadenziale.
Per la posizione del Comune di Forio
Nel merito del ricorso, parte ricorrente rappresenta l'esistenza di un provvedimento di concessione di rateizzo dei debiti oggetto della procedura esecutiva denunciando il divieto di iniziare nuove azioni esecutive in assenza di provvedimento di decadenza del beneficio di rateizzo stesso.
A tal riguardo, per quanto di competenza del comune di Forio, si deduce e prova, come da prospetto di rateizzo allegato dal ricorrente stesso, che la cartella contenete il credito di competenza del COMUNE DI FORIO RIFERITO alla TASSA RIFIUTI anno 2016, ovvero la N.07120180000975607000 notificata nel 22.01.2018 e con essa il successivo avviso di intimazione 07120259016300452000 notificato il 15.04.2025 non è oggetto del suddetto rateizzo e pertanto nulla può essere contestato a tal riguardo.
Richiesta di rateizzo
Con riferimento ai debiti oggetto della procedura esecutiva intrapresa, il contribuente, ha dedotto l'improcedibilità dell'azione esecutiva avendo inoltrato domanda di rateizzo n.
735044 del 27.3.2024 che era stato anche concesso con provvedimento prot. AR071735044 emesso in pari data.
Per quanto concerne tutte le altre cartelle ritualmente notificate la parte ricorrente non ha provato il pagamento della prima rate della rateizzazione e di nessuna altra rata del piano di rateizzazione da cui è certamente decaduto. 9 Ciò determinava la concreta possibilità per il Concessionario di intraprendere nuove azioni esecutive stante la decadenza.
Al riguardo, si verte in una fattispecie in cui si controverteva di una iscrizione ipotecaria avvenuta successivamente alla presentazione della istanza di rateizzo non adempiuta nei termini.
Sanzioni e interessi
Quanto all'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di computo delle sanzioni e degli interessi, giova osservare che trattasi di contestazione generica.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché il calcolo degli interessi di mora avviene sulla scorta della previsione di legge e nella misura fissata ogni anno con decreto ministeriale, i criteri di calcolo sono noti e il mancato inserimento nell'atto impugnato non determina la nullità del relativo calcolo, in mancanza di una specifica eccezione del contribuente attinente all'erroneità del calcolo stesso (cfr. Cass. Ordinanza n. 32488/21; Cass. Sentenza n. 8613/11).
Sulla presunta mancata indicazione del calcolo degli interessi di mora, la Corte di
Cassazione con la richiamata ordinanza n. 32488 dell'8 novembre 2021, ha stabilito che se la mancata indicazione del calcolo si limita agli interessi di mora, che sono stabiliti per legge in maniera incontrovertibile, la cartella resta legittima in quanto non ci sono margini interpretativi che possono mettere in difficoltà il debitore chiamato a pagare.
Dunque, in questi casi l'atto di imposizione è legittimo pur se riporta unicamente l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di costi accessori.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida per ciascun ufficio resistente in euro 5.000,00 oltre IVA, CPA ed altri oneri come per legge, ivi comprese le spese per la procedura di sospensiva.
Così deciso in Napoli, il 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
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