Articolo 3 della Legge 15 gennaio 1991, n. 14
Articolo 2Articolo 4
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1 febbraio 1991
Art. 3. 1. L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 128. - 1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:
a) per gli atti aventi fino a due
destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000
b) per gli atti aventi da tre a sei
destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 15.000
c) per gli atti aventi oltre i sei
destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 24.000".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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