Art. 12.
Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono scritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.
Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono scritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.