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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8428/2025 RG, introdotta da
(CATANZARO (CZ), Parte_1
07/09/1972), con il patrocinio dell'avv. PIERMARINI ALESSANDRO;
(, 17/07/1970), con il patrocinio dell'avv. PIERMARINI CP_1
ALESSANDRO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/09/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I figli minori SS (anni 15) e (anni 12) vengono affidati Per_1
ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute,
tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei coniugi eserciterà, invece,
la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà e, comunque,
almeno due pomeriggi la settimana (dalle 16,00 alle 20,00) ed un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita di scuola (oppure dalle ore
16,00) alla domenica alle 20,00, nonché ad anni alterni, per le vacanze natalizie (dal 23 al 30 dicembre), di fine anno (dal 31 dicembre al 06 gennaio)
mentre durante le Festività Pasquali tre giorni con ciascun genitore, ad anni alterni, che comprenda la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
durante il periodo estivo per giorni 30 anche non consecutivi, previo accordo con la madre ogni anno (da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno) e,
comunque, nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi dei minori;
il sig. corrisponderà alla sig.ra quale quota CP_1 Parte_1
parte per il mantenimento dei figli , SS e , entro il 5 Per_2 Per_1 di ogni mese presso il domicilio della moglie, l'assegno mensile di € 900,00
(Euro novecento/00) pari ad euro 300,00 per ciascun figlio e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50%
delle spese straordinarie, mediche, scolastiche preventivamente concordate e come previsto dal protocollo del Tribunale di Roma;
la casa coniugale sita in Roma, viale dei Romanisti n. 123, interno 19,
Roma, viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto ed il marito provvederà ad asportare i propri indumenti ed effetti personali entro 15
giorni dall'udienza Presidenziale;
il veicolo Fiat Panda, tg EX858SH, intestato alla sig.ra Parte_1
rimane a lei assegnato in proprietà al 100%, mentre l'autovettura Toyota
Yaris Cross, tg. GN591CF, intestata al sig. rimane a lui CP_1
assegnata in proprietà al 100%;
i separandi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto ognuno provvederà per proprio conto al proprio mantenimento;
i separandi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o Carta di Identità valida per l'espatrio e per quelli dei figli minori valendo la presente dichiarazione quale nulla osta per le
Autorità competenti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8428/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CATANZARO (CZ), 07/09/1972) e
[...] CP_1
(, 17/07/1970) relativamente al matrimonio contratto in AL IA in data 26/09/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di AL IA al n. 204, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8428/2025 RG, introdotta da
(CATANZARO (CZ), Parte_1
07/09/1972), con il patrocinio dell'avv. PIERMARINI ALESSANDRO;
(, 17/07/1970), con il patrocinio dell'avv. PIERMARINI CP_1
ALESSANDRO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/09/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I figli minori SS (anni 15) e (anni 12) vengono affidati Per_1
ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute,
tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei coniugi eserciterà, invece,
la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà e, comunque,
almeno due pomeriggi la settimana (dalle 16,00 alle 20,00) ed un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì all'uscita di scuola (oppure dalle ore
16,00) alla domenica alle 20,00, nonché ad anni alterni, per le vacanze natalizie (dal 23 al 30 dicembre), di fine anno (dal 31 dicembre al 06 gennaio)
mentre durante le Festività Pasquali tre giorni con ciascun genitore, ad anni alterni, che comprenda la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
durante il periodo estivo per giorni 30 anche non consecutivi, previo accordo con la madre ogni anno (da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno) e,
comunque, nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi dei minori;
il sig. corrisponderà alla sig.ra quale quota CP_1 Parte_1
parte per il mantenimento dei figli , SS e , entro il 5 Per_2 Per_1 di ogni mese presso il domicilio della moglie, l'assegno mensile di € 900,00
(Euro novecento/00) pari ad euro 300,00 per ciascun figlio e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50%
delle spese straordinarie, mediche, scolastiche preventivamente concordate e come previsto dal protocollo del Tribunale di Roma;
la casa coniugale sita in Roma, viale dei Romanisti n. 123, interno 19,
Roma, viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto ed il marito provvederà ad asportare i propri indumenti ed effetti personali entro 15
giorni dall'udienza Presidenziale;
il veicolo Fiat Panda, tg EX858SH, intestato alla sig.ra Parte_1
rimane a lei assegnato in proprietà al 100%, mentre l'autovettura Toyota
Yaris Cross, tg. GN591CF, intestata al sig. rimane a lui CP_1
assegnata in proprietà al 100%;
i separandi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto ognuno provvederà per proprio conto al proprio mantenimento;
i separandi si concedono sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o Carta di Identità valida per l'espatrio e per quelli dei figli minori valendo la presente dichiarazione quale nulla osta per le
Autorità competenti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8428/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(CATANZARO (CZ), 07/09/1972) e
[...] CP_1
(, 17/07/1970) relativamente al matrimonio contratto in AL IA in data 26/09/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di AL IA al n. 204, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi