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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
SP CI, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1514/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
ET Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11251/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi: - SOLLECITO n. 664480-2023 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6106/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 11251/32/2024, del 10/6/2024, depositata in data 11/7/2024, la Corte di Giustizia di
I grado di Napoli, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento - comunicazione all'avvio delle procedure cautelari ed esecutive per l'omesso pagamento della TARI 2015 per complessivi € 2.210,82, notificatogli in data 12.12.2023 a cura della SOGET spa., in relazione alle quali somme l'Ente creditore era il Comune di Castellammare di
Stabia
Il ricorrente ha eccepito:
- l'omessa notifica degli atti prodromici;
- la prescrizione e decadenza del tributo;
carenza di motivazione;
- la carenza di potere del Concessionario SO.G.E.T. SPA, atteso che il suo mandato era cessato il
21.05.2021;
- la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
- l'assenza del calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
depositava Avviso di accertamento TARI 2015 n. 404831200004851239 del
24.07.2020, notificato in data 30.03.2021; l'ingiunzione di pagamento n. 296433 del 12.12.2022, notificata in data 03.03.2023, atti tutti non impugnati.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa con cui contestava ritualità delle notifiche prodotte ed insisteva per la carenza di legittimazione dell'ente riscossore.
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso, ritenendo la legittimazione della ET e la debenza della somma richiesta.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, essendo il contratto d'appalto cessato da oltre tre anni, con conseguente inammissibilità di proroghe, vietate dalla legge, e disapplicazione delle determine con conseguente illegittimità per mancanza delle delibere del Consiglio
Comunale, spettando il recupero delle somme alla MUNICIPIA SPA, l'unica società legittimata e vincitrice del bando indetto;
2) illegittimità delle notifiche prodotte, entrambe in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e dell'orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 10012 del 2022 (ord. n. 8700/20,
6121/23 e 29409/23), mancando la ricerca del destinatario, oltre all'invio e deposito della relativa racc. a/
r.;
3) prescrizione ex art. 2948 IV co. CC;
4) nullità dell'atto notificato attesa la genericità, in violazione dell'art. 24 della Costituzione;
5) decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente;
6) illegittimità dell'atto atteso che non viene indicato l'immobile o il fabbricato, né il soggetto legittimato passivo del tributo.
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivi specifici, essendo stati di riprodotti i medesimi motivi fatti valere in primo grado;
la sussistenza della legittimazione della ET per la validità delle proroghe;
la validità delle notifiche.
Si costituiva solo nel presente grado di giudizio la ET che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 3-1-2024 in cui si contesta per una parte dei crediti l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria ET s.p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità. Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria ET s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. ( Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del
2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla parte contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudiizo di primo grado,al quale rimette il giudizio. Condanna l'appellante contribuente al pagamento, in favore del Comune, delle spese e competenze del giudizio, liquidate complessivamente in euro 290,00 per il primo grado ed in Euro 340,00 per il secondo grado, oltre accessori
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
SP CI, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1514/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
ET Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11251/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi: - SOLLECITO n. 664480-2023 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6106/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 11251/32/2024, del 10/6/2024, depositata in data 11/7/2024, la Corte di Giustizia di
I grado di Napoli, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento - comunicazione all'avvio delle procedure cautelari ed esecutive per l'omesso pagamento della TARI 2015 per complessivi € 2.210,82, notificatogli in data 12.12.2023 a cura della SOGET spa., in relazione alle quali somme l'Ente creditore era il Comune di Castellammare di
Stabia
Il ricorrente ha eccepito:
- l'omessa notifica degli atti prodromici;
- la prescrizione e decadenza del tributo;
carenza di motivazione;
- la carenza di potere del Concessionario SO.G.E.T. SPA, atteso che il suo mandato era cessato il
21.05.2021;
- la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
- l'assenza del calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
depositava Avviso di accertamento TARI 2015 n. 404831200004851239 del
24.07.2020, notificato in data 30.03.2021; l'ingiunzione di pagamento n. 296433 del 12.12.2022, notificata in data 03.03.2023, atti tutti non impugnati.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa con cui contestava ritualità delle notifiche prodotte ed insisteva per la carenza di legittimazione dell'ente riscossore.
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso, ritenendo la legittimazione della ET e la debenza della somma richiesta.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, essendo il contratto d'appalto cessato da oltre tre anni, con conseguente inammissibilità di proroghe, vietate dalla legge, e disapplicazione delle determine con conseguente illegittimità per mancanza delle delibere del Consiglio
Comunale, spettando il recupero delle somme alla MUNICIPIA SPA, l'unica società legittimata e vincitrice del bando indetto;
2) illegittimità delle notifiche prodotte, entrambe in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e dell'orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 10012 del 2022 (ord. n. 8700/20,
6121/23 e 29409/23), mancando la ricerca del destinatario, oltre all'invio e deposito della relativa racc. a/
r.;
3) prescrizione ex art. 2948 IV co. CC;
4) nullità dell'atto notificato attesa la genericità, in violazione dell'art. 24 della Costituzione;
5) decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente;
6) illegittimità dell'atto atteso che non viene indicato l'immobile o il fabbricato, né il soggetto legittimato passivo del tributo.
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivi specifici, essendo stati di riprodotti i medesimi motivi fatti valere in primo grado;
la sussistenza della legittimazione della ET per la validità delle proroghe;
la validità delle notifiche.
Si costituiva solo nel presente grado di giudizio la ET che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 3-1-2024 in cui si contesta per una parte dei crediti l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria ET s.p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità. Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria ET s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. ( Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del
2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla parte contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudiizo di primo grado,al quale rimette il giudizio. Condanna l'appellante contribuente al pagamento, in favore del Comune, delle spese e competenze del giudizio, liquidate complessivamente in euro 290,00 per il primo grado ed in Euro 340,00 per il secondo grado, oltre accessori