Ordinanza collegiale 24 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6271 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11720/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11720 del 2025, proposto da
NE GL, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
nonché per la nomina
di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. UC RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a fronte dell’istanza del 7.6.2024 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito con atto di mero stile.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 2826/2026 è stata reiterata la precedente ordinanza istruttoria n. 23794/2025 – rimasta inottemperata – con la quale si disponeva quanto segue: “ Rilevato che risulta depositata in atti la domanda di riconoscimento del titolo estero riguardante un soggetto diverso dalla persona dell’odierna ricorrente; ritenuto necessario, ai fini della decisione, onerare la parte ricorrente di produrre in giudizio, entro il termine del 16 gennaio 2026, idonea documentazione a sostegno della domanda proposta ”.
Adempiuto l’ordine istruttorio soltanto in data 20.2.2026, all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Va preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento in questione è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione (che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604).
3.- Ciò posto, osserva il Collegio, quanto al termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguito all’estero, che l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
4.- Tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.
5.- Fermo l’obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, ritiene il Collegio che il relativo termine, preordinato all’effusione di un esplicito provvedimento da parte della competente Autorità, vada commisurato (in ragione del fatto, notorio, integrato dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie) ad un arco temporale di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. IV, 11.04.2023, n. 6150; TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 14.10.2024, n. 17740).
6.- Entro il suindicato termine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, dovrà provvedere ad esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero ed ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno.
Deve, in proposito, richiamarsi quanto, da ultimo, rilevato dal Giudice d’appello (cfr. Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, rese, invero, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativi al ciclo di studi post-secondari acquisiti in Romania, ma i cui principi rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea); in particolare, con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito:
- “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”;
- e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”;
- con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze VL e DE de OB, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser).
7.- Dalle suesposte considerazioni discende l’accoglimento del ricorso, fin da ora disponendosi, per il caso di perdurante inadempienza dell'Amministrazione, la nomina, nella qualità di Commissario ad acta, e con facoltà di delega, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di giorni 120, di cui al precedente punto 5.
8.- Alla luce di una valutazione globale della controversia a tenuto conto anche della condotta processuale delle parti, si ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
b) dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
UC RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RI | OR IZ |
IL SEGRETARIO