Ordinanza collegiale 26 febbraio 2026
Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 23/04/2026, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ricorso numero di registro generale 979 del 2026, proposto dal Sig
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato RF Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI ), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di visto per ricongiungimento familiare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. OB IA OR.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Ritenuto che
-parte ricorrente non ha dedotto rispetto all’invito formulato dal Collegio ex art. 73 cpa con la precedente Ordinanza n. 3624/2024;
- il riconoscimento del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare è di cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, difettando il MAECI di qualsivoglia apprezzamento discrezionale.
Invero, il diritto fondamentale all’unità familiare è espressamente sancito sul piano sovranazionale d all’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE , rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Già in precedenza, la Consulta ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte costituzionale n. 202/2013).
Considerato che
- quindi, in proposito, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo. Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo ascrivibile la controversia in esame alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Innanzi alla quale la causa potrà essere riproposta con le modalità e nei termini ex art.11 cpa .
Le spese di lite – trattandosi di pronuncia in rito - possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LO, Presidente
OB IA OR, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| OB IA OR | Francesco LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.