Art. 7.
I proventi della tassa di navigazione istituita dall' art. 13 della legge 7 aprile 1917, n. 599 , come quelli che potranno ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili in relazione alla nuova opera, ovvero da tasse per alaggio meccanico, servizio di passaggio di conche, elevatori, contributi di maggiori utenti e tutti gli altri proventi di qualunque natura, derivanti dalle opere stesse, saranno riscossi dallo Stato a rimborso delle spese di percezione dei proventi e di quelli di esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere.
La parte degli annui proventi che, con ragguaglio all'ultimo decorso quinquennio, eccedera' tali spese, sara' ripartita, con decreto del ministro dei lavori pubblici, a favore dello Stato, della provincia di Ferrara e degli altri Comuni interessati, in ragione delle rispettive aliquote di contribuenza nelle spese di costruzione delle opere nuove.
Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 giugno 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
Colosimo - Bonomi - Stringher.
Visto, Il guardasigilli: Mortara.
I proventi della tassa di navigazione istituita dall' art. 13 della legge 7 aprile 1917, n. 599 , come quelli che potranno ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili in relazione alla nuova opera, ovvero da tasse per alaggio meccanico, servizio di passaggio di conche, elevatori, contributi di maggiori utenti e tutti gli altri proventi di qualunque natura, derivanti dalle opere stesse, saranno riscossi dallo Stato a rimborso delle spese di percezione dei proventi e di quelli di esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere.
La parte degli annui proventi che, con ragguaglio all'ultimo decorso quinquennio, eccedera' tali spese, sara' ripartita, con decreto del ministro dei lavori pubblici, a favore dello Stato, della provincia di Ferrara e degli altri Comuni interessati, in ragione delle rispettive aliquote di contribuenza nelle spese di costruzione delle opere nuove.
Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 giugno 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
Colosimo - Bonomi - Stringher.
Visto, Il guardasigilli: Mortara.