CASS
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2024, n. 23202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23202 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De UC RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2022 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 29 settembre 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di RA De UC, ha rideterminato la pena nella misura di anni diciassette di reclusione ed euro 16.300,00 di multa e ha Penale Sent. Sez. 6 Num. 23202 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 05/03/2024 confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui l'imputato è stato condannato per i reati di cui ai capi a), c), d) ed e). 2. L'imputato è stato ritenuto responsabile per aver fatto parte, con la qualifica di promotore e organizzatore, del clan dei Casalesi, operante nella zona di San Cipriano D'Aversa e comuni limitrofi, inizialmente quale luogotenente, braccio destro di NI OV, e, successivamente alla collaborazione con la giustizia quest'ultimo, quale capo delle altre famiglie componenti la stessa associazione sull'intera provincia di Caserta e zone vicine. È stato ritenuto responsabile, inoltre, dei reati di violenza privata e di estorsione ai danni dei FR CI e di un'altra estorsione ai danni di NC Di PU, tutti aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare il clan dei Casalesi. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 1, 530 e 533 comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria anche per travisamento della prova, con riferimento a tutti i capi di imputazione. Secondo il ricorrente, la condanna relativamente ai reati di cui ai capi c), d) ed e) sarebbe stata fondata soltanto sulle captazioni e dichiarazioni delle persone offese, senza il rispetto dei criteri di valutazione delle loro dichiarazioni. La motivazione in ordine alla condanna per il reato associativo sarebbe illogica e contraddittoria, perché avrebbe ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le sentenze di condanna, pur se risalenti nel tempo, fossero sufficienti ad ancorare la condotta del ricorrente al contesto attuale di riferimento, addirittura con il ruolo di capo organizzatore. La Corte territoriale non avrebbe valutato, inoltre, la circostanza secondo cui, per i giudici del merito, il ricorrente avrebbe partecipato personalmente agli episodi contestati e tale dato contrasterebbe con l'attribuito ruolo di organizzatore. Inoltre, le sentenze di condanna non potrebbero avere rilievo in quanto non concernenti vicende legate alla criminalità organizzata. 3.2. Nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 500 cod. proc. pen. con riferimento a tutti i capi di imputazione e conseguente violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. nonché motivazione illogica per omessa valutazione comparativa delle dichiarazioni rilasciate al Pubblico ministero con quelle rese in dibattimento. La Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che, a seguito delle contestazioni, la testimonianza della persona offesa sarebbe ambigua, incerta e non supererebbe il ragionevole dubbio. -) 3.3. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, commi 1, 2, 3, 530 e 533, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al reato di violenza privata ai danni dei FR CI (capo c). La Corte di appello avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni di NI LO, contrastanti con quelle di RA AN in ordine alla responsabilità del ricorrente. 3.4. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 1, 530 e 533, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al reato di tentata estorsione ai danni dei FR CI (capo d). La Corte di appello non avrebbe dato risposta al rilievo difensivo secondo cui il RA, di cui parlano i FR CI nella conversazione intercettata, fosse RA US, fratello del più noto GI US, come si desumerebbe dal riferimento che i conversanti avevano fatto ai FR del RA detenuti, mentre i FR del ricorrente sono incensurati. 3.5. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 1, 530 e 533, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al reato di estorsione ai danni di NC Di PU (capo e). La Corte di appello avrebbe travisato la captazione trascritta, da cui non emergerebbe un intervento del ricorrente nella vicenda. 3.6. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale, nel negare le attenuanti generiche, considerato gli elementi specifici, dedotti dalla difesa, e la condotta effettiva dell'imputato, che non avrebbe usato violenza o minaccia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è, in parte, privo di specificità e, in parte, teso a sollecitare una diversa e non consentita rivalutazione degli elementi probatori, posti a base dell'affermazione della responsabilità per il delitto associativo. 2.1. Deve essere disattesa, in primo luogo, la censura concernente la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese dei reati fine, che la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della responsabilità dei reati fine, pur non avendo effettuato un vaglio penetrante e pur non essendovi riscontri esterni. La doglianza muove da una interpretazione non corretta dei principi dettati da questa Corte in tema di testimonianza. Al riguardo, secondo l'orientamento oramai consolidato, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della 1 responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni;
tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (ex multis: Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui sarebbero sempre necessari un controllo rinforzato e i riscontri, tuttavia, il senso di tali principi è quello di imporre un vaglio più rigoroso dell'attendibilità solo nell'ipotesi del testimone costituitosi parte civile e portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie (ipotesi che non ricorre nella specie, non essendosi le persone offese costituite parti civili). Anche in tal caso, però, non si nega l'autonomo valore probatorio delle dichiarazioni ma, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne, queste possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione. Ad ogni modo, la doglianza difetta di specificità, atteso che si limita a richiamare i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di testimonianza resa dalla persona offesa, anche in caso di sua costituzione come parte civile, senza effettuare alcun riferimento specifico al vaglio positivo, compiuto in modo conforme da entrambi i Giudici del merito, in ordine alla credibilità soggettiva e oggettiva delle persone offese escusse, che — come detto — neanche si sono costituite parti civili, e senza specificamente illustrare le ragioni per cui l'iter logico-giuridico, che ha condotto i Giudicanti alla soluzione adottata, fosse viziato e suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. 2.2. Con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità per il reato associativo, invece, la deduzione difensiva, nel sottolineare che i menzionati collaboratori avevano riferito circostanze relative a eventi non attuali, non mette invero in discussione il vaglio di attendibilità compiuto dalla Corte territoriale, ma contesta la valenza probatoria attribuita alle anzidette dichiarazioni in relazione ai fatti di causa: valenza che, per le ragioni che si diranno, è stata correttamente e concordemente riconosciuta da entrambi i giudici del merito. 2.3. Deve rilevarsi, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente sempre nel primo motivo del ricorso, nessun appunto può 4 muoversi alla sentenza impugnata laddove ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato associativo. La Corte di appello ha rilevato che l'articolazione territoriale, già capeggiata da NI OV e HE RI, era stata oggetto di accertamento con sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 giugno 2012, che ha riconosciuto l'esistenza e l'operatività del clan di camorra facente capo, nel periodo considerato, a OV NI, operante nei territori di Napoli e Caserta con estensione delle attività economiche in regime monopolistico anche nel Lazio ed altre zone del territorio nazionale, quale gruppo confederato nella più ampia organizzazione camorristica denominata clan dei Casalesi. La partecipazione del ricorrente al sodalizio era stata affermata da numerosi collaboratori di giustizia. Estremamente rilevanti e qualificate, poiché provenienti dall'ex capo promotore del sodalizio criminoso, secondo la Corte d'appello, erano le propalazioni di NI OV, divenuto nelle more collaboratore di giustizia, stante la diretta conoscenza del contesto associativo riferibile al gruppo criminale capeggiato dallo stesso fino a un'epoca non molto risalente (la scelta collaborativa è del 13 maggio 2014). NI OV, nel ricostruire l'organigramma del gruppo, aveva definito RA De UC uomo a sua disposizione, a lui strettamente legato nella direzione del clan, e aveva dichiarato sia di avergli affidato anche la gestione delle armi nella disponibilità del clan sia di averlo incontrato durante i periodi di comune latitanza: privilegio riservato soltanto a poche persone entrate nel gruppo. A lui De UC, percettore di uno stipendio, poteva rivolgersi per qualunque necessità condividendo la direzione del clan. Analoga importanza la Corte di appello ha attribuito alle dichiarazioni di IL EG, che aveva confermato l'affiliazione di De UC al clan dei Casalesi, evidenziandone il ruolo apicale e definendolo quale braccio destro di NI OV, aggiungendo che, in qualità di gestore della cassa unitaria del clan tra il 2010 e il 2014, De UC percepiva lo stipendio. Anche altri collaboratori avevano riferito della partecipazione dell'imputato al clan, tra cui AR AV, uomo del gruppo di CO HI e detentore per un breve periodo della cassa del clan, il quale aveva riferito che verso la metà del 2015 aveva incontrato LU brio, da cui aveva appreso che questi aveva già ricostituito un gruppo camorristico capitanato da RA De UC. Oltre alle significative propalazioni di AR AV, anche SA SA e SA BO avevano confermato la continuità della permanenza nell'associazione dell'imputato nei periodi successivi all'arresto di quest'ultimo. SA SA, infatti, aveva riferito che era stato compulsato da tale NI "o putecaro" per il pagamento dello stipendio a De UC, avendo questi preso in c mano le redini dell'organizzazione criminale a seguito dell'arresto di NI OV nel novembre 2010; SA BO aveva riferito di una riunione tenutasi nel giugno del 2016 a cui sarebbe stato presente il ricorrente per individuare l'elenco dei detenuti al 41 bis, cui far pervenire lo stipendio e per gestire le estorsioni sui cantieri nei territori sottostanti al controllo egemonico del clan. LE SA, poi, aveva ricostruito il quadro organizzativo criminale sussistente al momento della sua scarcerazione nell'anno 2014, individuando l'imputato come referente del clan nella zona di San Cipriano d'Aversa. La Corte di appello ha rimarcato, quindi, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre ad essere convergenti sulla partecipazione associativa del ricorrente con un ruolo di vertice e a riscontrarsi reciprocamente, risultavano confermate dai provvedimenti giudiziari versati in atti e consentivano di accertare la permanente militanza dell'imputato nel clan nel periodo 2005-2018, tenuto conto dei tre mesi di latitanza da maggio a luglio 2018, del sequestro nel 2018 delle armi a lui riconducibili. Alla luce di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che la Corte di appello ha ritenuto il ricorrente partecipe dell'associazione anche nel periodo successivo alla sua scarcerazione, avvenuta nel 2013, dopo essere stato arrestato in data 11 febbraio 2010, e ciò sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, passate in rassegna, da cui emergono con evidenza il contenuto di novità dei menzionati contributi dichiarativi e l'infondatezza dell'assunto difensivo, reiterato in questa sede, teso a sminuire la portata dimostrativa di tali contributi, ritenuti generici, assertivi, riferiti a conoscenze di informazioni già acquisite agli atti di altri precedenti processi e, dunque, costituenti un patrimonio conoscitivo noto. Deve rilevarsi, inoltre, che la Corte territoriale, al pari del primo Giudice, ha individuato fatti concreti rivelatori dello stabile inserimento del ricorrente con un ruolo attivo nel sodalizio, avendo ritenuto provato che egli aveva offerto un contributo significativo alla sopravvivenza dell'associazione, partecipando attivamente alla realizzazione delle condotte con le quali sul territorio si manifestava l'egemonia del gruppo criminale. Durante il periodo di detenzione, peraltro, egli aveva continuato a percepire lo stipendio dal clan, come riferito da più collaboratori, a riprova della sua persistente, reiterata adesione ai valori e alle attività dell'associazione di stampo mafioso, in cui risultava stabilmente inserito. Di contro, al cospetto della motivazione della sentenza impugnata il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione idonei a disarticolare o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico-argomentativo delineato dal Collegio d'appello, limitandosi a svilire il narrato dei collaboratori e così sollecitando questa Corte a effettuare c un'inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie: operazione incompatibile con la natura del giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., senza però indicare specificamente in relazione a quale prova assunta ed utilizzata al fine della decisione i Giudici di merito fossero incorsi in tale violazione e quale fosse l'incidenza di essa nel complessivo compendio probatorio, ricco ed articolato. 4. Il terzo, quarto e quinto motivo, con cui il ricorrente ha reiterato censure in ordine all'affermazione della sua responsabilità per i delitti fine contestatigli, sono tesi a sollecitare un'inammissibile rivalutazione degli elementi probatori con particolare riferimento alle conversazioni intercettate, trascurando però di considerare che la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 6, n. 17619, dell'8/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se — come nel caso in esame — la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Né può convenirsi con il ricorrente sull'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, emergendo, invece, da essa che la Corte di appello ha analiticamente e diffusamente passato in rassegna gli elementi probatori posti a base del giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio e ha avuto cura di disattendere le deduzioni difensive. Con riguardo al reato di cui al capo c), infatti, la Corte di Appello, richiamate le dichiarazioni rese dal teste oculare, sentito ex art. 210 cod.proc. pen., ha evidenziato gli elementi di riscontro emergenti dal contenuto di un colloquio, captato nella Casa circondariale di Napoli Secondigliano, e dal contenuto delle conversazioni intercettate, comprovanti gli interventi minatori posti in essere dall'imputato. Con riferimento al reato di cui al capo d), il Collegio di appello ha espressamente dato risposta al rilievo difensivo secondo cui il RA, cui si fa riferimento in una intercettazione, non sarebbe il ricorrente. Dalla lettura della intera conversazione la Corte territoriale ha desunto che il colloquio verteva su tale RI, che voleva incominciare a comandare e prendere il posto del fratello, che era detenuto in carcere, mentre RA andava inteso come De l UC RA, la cui autorità come capo risultava indiscussa e riconosciuta. Emblematico, come particolare individualizzante, era poi il riferimento alla bicicletta, che il soggetto indicato come RA soleva utilizzare. Invero, De UC, all'atto della scarcerazione, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e gli era stata revocata la patente di guida. Corroboravano tale dato la conversazione del 2 maggio 2017, in cui RA De UC, intercettato, aveva parlato della bicicletta che utilizzava in passato e dell'intenzione di acquistarne un'altra, nonché la successiva conversazione del 3 luglio 2017 tra RA De UC e il rivenditore. Con riferimento al reato di cui al capo e), la Corte di appello, dando risposta ai rilievi difensivi, in relazione, in particolare, alla dedotta sussistenza della riconducibilità a pregressi rapporti tra le parti delle richieste, ha operato una lettura delle conversazioni utilizzate e delle immagini delle videocamere, dalle quali emergeva il tentativo di rintraccio della persona offesa, la prospettazione di un'azione violenta, l'invio, poi risultato decisivo, a casa della persona offesa di un altro soggetto, compagno del ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata sfugge, dunque, a ogni rilievo censorio, non presentando affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento elaborato da questa Corte, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (anche nella sua nuova formulazione). 5. Il sesto motivo è privo di specificità. La Corte di appello, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto, in particolare, del ruolo di spicco rivestito dall'imputato nell'ambito della consorteria criminosa, in quanto fedelissimo di NI OV, suo luogotenente ed alter ego, si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 - 01). 4 Di contro, il ricorrente si è limitato ad affermare che non era stato commesso alcun tipo di violenza o di minaccia, senza però confrontarsi con gli specifici elementi valorizzati dalla Corte di appello al fine del diniego delle menzionate circostanze. 6. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/3/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 novembre 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 29 settembre 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di RA De UC, ha rideterminato la pena nella misura di anni diciassette di reclusione ed euro 16.300,00 di multa e ha Penale Sent. Sez. 6 Num. 23202 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 05/03/2024 confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui l'imputato è stato condannato per i reati di cui ai capi a), c), d) ed e). 2. L'imputato è stato ritenuto responsabile per aver fatto parte, con la qualifica di promotore e organizzatore, del clan dei Casalesi, operante nella zona di San Cipriano D'Aversa e comuni limitrofi, inizialmente quale luogotenente, braccio destro di NI OV, e, successivamente alla collaborazione con la giustizia quest'ultimo, quale capo delle altre famiglie componenti la stessa associazione sull'intera provincia di Caserta e zone vicine. È stato ritenuto responsabile, inoltre, dei reati di violenza privata e di estorsione ai danni dei FR CI e di un'altra estorsione ai danni di NC Di PU, tutti aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare il clan dei Casalesi. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 1, 530 e 533 comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria anche per travisamento della prova, con riferimento a tutti i capi di imputazione. Secondo il ricorrente, la condanna relativamente ai reati di cui ai capi c), d) ed e) sarebbe stata fondata soltanto sulle captazioni e dichiarazioni delle persone offese, senza il rispetto dei criteri di valutazione delle loro dichiarazioni. La motivazione in ordine alla condanna per il reato associativo sarebbe illogica e contraddittoria, perché avrebbe ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le sentenze di condanna, pur se risalenti nel tempo, fossero sufficienti ad ancorare la condotta del ricorrente al contesto attuale di riferimento, addirittura con il ruolo di capo organizzatore. La Corte territoriale non avrebbe valutato, inoltre, la circostanza secondo cui, per i giudici del merito, il ricorrente avrebbe partecipato personalmente agli episodi contestati e tale dato contrasterebbe con l'attribuito ruolo di organizzatore. Inoltre, le sentenze di condanna non potrebbero avere rilievo in quanto non concernenti vicende legate alla criminalità organizzata. 3.2. Nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 500 cod. proc. pen. con riferimento a tutti i capi di imputazione e conseguente violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. nonché motivazione illogica per omessa valutazione comparativa delle dichiarazioni rilasciate al Pubblico ministero con quelle rese in dibattimento. La Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che, a seguito delle contestazioni, la testimonianza della persona offesa sarebbe ambigua, incerta e non supererebbe il ragionevole dubbio. -) 3.3. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, commi 1, 2, 3, 530 e 533, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al reato di violenza privata ai danni dei FR CI (capo c). La Corte di appello avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni di NI LO, contrastanti con quelle di RA AN in ordine alla responsabilità del ricorrente. 3.4. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 1, 530 e 533, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al reato di tentata estorsione ai danni dei FR CI (capo d). La Corte di appello non avrebbe dato risposta al rilievo difensivo secondo cui il RA, di cui parlano i FR CI nella conversazione intercettata, fosse RA US, fratello del più noto GI US, come si desumerebbe dal riferimento che i conversanti avevano fatto ai FR del RA detenuti, mentre i FR del ricorrente sono incensurati. 3.5. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 1, 530 e 533, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen. nonché motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al reato di estorsione ai danni di NC Di PU (capo e). La Corte di appello avrebbe travisato la captazione trascritta, da cui non emergerebbe un intervento del ricorrente nella vicenda. 3.6. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale, nel negare le attenuanti generiche, considerato gli elementi specifici, dedotti dalla difesa, e la condotta effettiva dell'imputato, che non avrebbe usato violenza o minaccia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è, in parte, privo di specificità e, in parte, teso a sollecitare una diversa e non consentita rivalutazione degli elementi probatori, posti a base dell'affermazione della responsabilità per il delitto associativo. 2.1. Deve essere disattesa, in primo luogo, la censura concernente la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese dei reati fine, che la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della responsabilità dei reati fine, pur non avendo effettuato un vaglio penetrante e pur non essendovi riscontri esterni. La doglianza muove da una interpretazione non corretta dei principi dettati da questa Corte in tema di testimonianza. Al riguardo, secondo l'orientamento oramai consolidato, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della 1 responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni;
tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (ex multis: Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui sarebbero sempre necessari un controllo rinforzato e i riscontri, tuttavia, il senso di tali principi è quello di imporre un vaglio più rigoroso dell'attendibilità solo nell'ipotesi del testimone costituitosi parte civile e portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie (ipotesi che non ricorre nella specie, non essendosi le persone offese costituite parti civili). Anche in tal caso, però, non si nega l'autonomo valore probatorio delle dichiarazioni ma, qualora possa risultare opportuna l'acquisizione di positive conferme esterne, queste possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione. Ad ogni modo, la doglianza difetta di specificità, atteso che si limita a richiamare i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di testimonianza resa dalla persona offesa, anche in caso di sua costituzione come parte civile, senza effettuare alcun riferimento specifico al vaglio positivo, compiuto in modo conforme da entrambi i Giudici del merito, in ordine alla credibilità soggettiva e oggettiva delle persone offese escusse, che — come detto — neanche si sono costituite parti civili, e senza specificamente illustrare le ragioni per cui l'iter logico-giuridico, che ha condotto i Giudicanti alla soluzione adottata, fosse viziato e suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. 2.2. Con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità per il reato associativo, invece, la deduzione difensiva, nel sottolineare che i menzionati collaboratori avevano riferito circostanze relative a eventi non attuali, non mette invero in discussione il vaglio di attendibilità compiuto dalla Corte territoriale, ma contesta la valenza probatoria attribuita alle anzidette dichiarazioni in relazione ai fatti di causa: valenza che, per le ragioni che si diranno, è stata correttamente e concordemente riconosciuta da entrambi i giudici del merito. 2.3. Deve rilevarsi, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente sempre nel primo motivo del ricorso, nessun appunto può 4 muoversi alla sentenza impugnata laddove ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato associativo. La Corte di appello ha rilevato che l'articolazione territoriale, già capeggiata da NI OV e HE RI, era stata oggetto di accertamento con sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 giugno 2012, che ha riconosciuto l'esistenza e l'operatività del clan di camorra facente capo, nel periodo considerato, a OV NI, operante nei territori di Napoli e Caserta con estensione delle attività economiche in regime monopolistico anche nel Lazio ed altre zone del territorio nazionale, quale gruppo confederato nella più ampia organizzazione camorristica denominata clan dei Casalesi. La partecipazione del ricorrente al sodalizio era stata affermata da numerosi collaboratori di giustizia. Estremamente rilevanti e qualificate, poiché provenienti dall'ex capo promotore del sodalizio criminoso, secondo la Corte d'appello, erano le propalazioni di NI OV, divenuto nelle more collaboratore di giustizia, stante la diretta conoscenza del contesto associativo riferibile al gruppo criminale capeggiato dallo stesso fino a un'epoca non molto risalente (la scelta collaborativa è del 13 maggio 2014). NI OV, nel ricostruire l'organigramma del gruppo, aveva definito RA De UC uomo a sua disposizione, a lui strettamente legato nella direzione del clan, e aveva dichiarato sia di avergli affidato anche la gestione delle armi nella disponibilità del clan sia di averlo incontrato durante i periodi di comune latitanza: privilegio riservato soltanto a poche persone entrate nel gruppo. A lui De UC, percettore di uno stipendio, poteva rivolgersi per qualunque necessità condividendo la direzione del clan. Analoga importanza la Corte di appello ha attribuito alle dichiarazioni di IL EG, che aveva confermato l'affiliazione di De UC al clan dei Casalesi, evidenziandone il ruolo apicale e definendolo quale braccio destro di NI OV, aggiungendo che, in qualità di gestore della cassa unitaria del clan tra il 2010 e il 2014, De UC percepiva lo stipendio. Anche altri collaboratori avevano riferito della partecipazione dell'imputato al clan, tra cui AR AV, uomo del gruppo di CO HI e detentore per un breve periodo della cassa del clan, il quale aveva riferito che verso la metà del 2015 aveva incontrato LU brio, da cui aveva appreso che questi aveva già ricostituito un gruppo camorristico capitanato da RA De UC. Oltre alle significative propalazioni di AR AV, anche SA SA e SA BO avevano confermato la continuità della permanenza nell'associazione dell'imputato nei periodi successivi all'arresto di quest'ultimo. SA SA, infatti, aveva riferito che era stato compulsato da tale NI "o putecaro" per il pagamento dello stipendio a De UC, avendo questi preso in c mano le redini dell'organizzazione criminale a seguito dell'arresto di NI OV nel novembre 2010; SA BO aveva riferito di una riunione tenutasi nel giugno del 2016 a cui sarebbe stato presente il ricorrente per individuare l'elenco dei detenuti al 41 bis, cui far pervenire lo stipendio e per gestire le estorsioni sui cantieri nei territori sottostanti al controllo egemonico del clan. LE SA, poi, aveva ricostruito il quadro organizzativo criminale sussistente al momento della sua scarcerazione nell'anno 2014, individuando l'imputato come referente del clan nella zona di San Cipriano d'Aversa. La Corte di appello ha rimarcato, quindi, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre ad essere convergenti sulla partecipazione associativa del ricorrente con un ruolo di vertice e a riscontrarsi reciprocamente, risultavano confermate dai provvedimenti giudiziari versati in atti e consentivano di accertare la permanente militanza dell'imputato nel clan nel periodo 2005-2018, tenuto conto dei tre mesi di latitanza da maggio a luglio 2018, del sequestro nel 2018 delle armi a lui riconducibili. Alla luce di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che la Corte di appello ha ritenuto il ricorrente partecipe dell'associazione anche nel periodo successivo alla sua scarcerazione, avvenuta nel 2013, dopo essere stato arrestato in data 11 febbraio 2010, e ciò sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, passate in rassegna, da cui emergono con evidenza il contenuto di novità dei menzionati contributi dichiarativi e l'infondatezza dell'assunto difensivo, reiterato in questa sede, teso a sminuire la portata dimostrativa di tali contributi, ritenuti generici, assertivi, riferiti a conoscenze di informazioni già acquisite agli atti di altri precedenti processi e, dunque, costituenti un patrimonio conoscitivo noto. Deve rilevarsi, inoltre, che la Corte territoriale, al pari del primo Giudice, ha individuato fatti concreti rivelatori dello stabile inserimento del ricorrente con un ruolo attivo nel sodalizio, avendo ritenuto provato che egli aveva offerto un contributo significativo alla sopravvivenza dell'associazione, partecipando attivamente alla realizzazione delle condotte con le quali sul territorio si manifestava l'egemonia del gruppo criminale. Durante il periodo di detenzione, peraltro, egli aveva continuato a percepire lo stipendio dal clan, come riferito da più collaboratori, a riprova della sua persistente, reiterata adesione ai valori e alle attività dell'associazione di stampo mafioso, in cui risultava stabilmente inserito. Di contro, al cospetto della motivazione della sentenza impugnata il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione idonei a disarticolare o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico-argomentativo delineato dal Collegio d'appello, limitandosi a svilire il narrato dei collaboratori e così sollecitando questa Corte a effettuare c un'inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito, del complesso delle emergenze probatorie: operazione incompatibile con la natura del giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo è privo di specificità. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., senza però indicare specificamente in relazione a quale prova assunta ed utilizzata al fine della decisione i Giudici di merito fossero incorsi in tale violazione e quale fosse l'incidenza di essa nel complessivo compendio probatorio, ricco ed articolato. 4. Il terzo, quarto e quinto motivo, con cui il ricorrente ha reiterato censure in ordine all'affermazione della sua responsabilità per i delitti fine contestatigli, sono tesi a sollecitare un'inammissibile rivalutazione degli elementi probatori con particolare riferimento alle conversazioni intercettate, trascurando però di considerare che la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 6, n. 17619, dell'8/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01) è ferma nel ritenere che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se — come nel caso in esame — la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Né può convenirsi con il ricorrente sull'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, emergendo, invece, da essa che la Corte di appello ha analiticamente e diffusamente passato in rassegna gli elementi probatori posti a base del giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio e ha avuto cura di disattendere le deduzioni difensive. Con riguardo al reato di cui al capo c), infatti, la Corte di Appello, richiamate le dichiarazioni rese dal teste oculare, sentito ex art. 210 cod.proc. pen., ha evidenziato gli elementi di riscontro emergenti dal contenuto di un colloquio, captato nella Casa circondariale di Napoli Secondigliano, e dal contenuto delle conversazioni intercettate, comprovanti gli interventi minatori posti in essere dall'imputato. Con riferimento al reato di cui al capo d), il Collegio di appello ha espressamente dato risposta al rilievo difensivo secondo cui il RA, cui si fa riferimento in una intercettazione, non sarebbe il ricorrente. Dalla lettura della intera conversazione la Corte territoriale ha desunto che il colloquio verteva su tale RI, che voleva incominciare a comandare e prendere il posto del fratello, che era detenuto in carcere, mentre RA andava inteso come De l UC RA, la cui autorità come capo risultava indiscussa e riconosciuta. Emblematico, come particolare individualizzante, era poi il riferimento alla bicicletta, che il soggetto indicato come RA soleva utilizzare. Invero, De UC, all'atto della scarcerazione, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e gli era stata revocata la patente di guida. Corroboravano tale dato la conversazione del 2 maggio 2017, in cui RA De UC, intercettato, aveva parlato della bicicletta che utilizzava in passato e dell'intenzione di acquistarne un'altra, nonché la successiva conversazione del 3 luglio 2017 tra RA De UC e il rivenditore. Con riferimento al reato di cui al capo e), la Corte di appello, dando risposta ai rilievi difensivi, in relazione, in particolare, alla dedotta sussistenza della riconducibilità a pregressi rapporti tra le parti delle richieste, ha operato una lettura delle conversazioni utilizzate e delle immagini delle videocamere, dalle quali emergeva il tentativo di rintraccio della persona offesa, la prospettazione di un'azione violenta, l'invio, poi risultato decisivo, a casa della persona offesa di un altro soggetto, compagno del ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata sfugge, dunque, a ogni rilievo censorio, non presentando affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento elaborato da questa Corte, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (anche nella sua nuova formulazione). 5. Il sesto motivo è privo di specificità. La Corte di appello, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto, in particolare, del ruolo di spicco rivestito dall'imputato nell'ambito della consorteria criminosa, in quanto fedelissimo di NI OV, suo luogotenente ed alter ego, si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 - 01). 4 Di contro, il ricorrente si è limitato ad affermare che non era stato commesso alcun tipo di violenza o di minaccia, senza però confrontarsi con gli specifici elementi valorizzati dalla Corte di appello al fine del diniego delle menzionate circostanze. 6. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/3/2024