Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 4
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ritiene che la questione della prescrizione sia infondata alla luce degli atti interruttivi ricevuti dal contribuente prima della notifica dell'avviso di intimazione opposto. Inoltre, ogni questione relativa alla prescrizione o alla legittimità della pretesa fiscale avrebbe dovuto essere sollevata con la tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali e degli atti successivi, pena la decadenza.

  • Rigettato
    Nullità avviso di iscrizione ipotecaria per inesistenza dei titoli prodromici

    La Corte ritiene che l'asserzione del ricorrente sia smentita dagli elementi istruttori acquisiti, i quali dimostrano la rituale notifica degli atti impositivi genetici e degli atti successivi sollecitatori nel rispetto dei termini di prescrizione. La notifica è avvenuta all'indirizzo di residenza del contribuente nel rispetto delle procedure di legge.

  • Rigettato
    Domanda di ripetizione delle somme pagate

    La domanda di ripetizione è rigettata in quanto conseguenza della reiezione delle domande relative alla nullità degli atti e alla prescrizione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno
    Numero : 4
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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