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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROBERTO, Presidente
AT AN, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Livorno - Via March 20 57100 Livorno LI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259002882633000 REGISTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259002882633000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259002882633000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'ATTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 061 202590028826 33, emesso dalla AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, per la riscossione del credito fiscale di cui alla cartella esattoriale 06120110015129276000 asseritamente notificata il
30/12/2011 per l'importo di € 20.836,58 riferito ad imposta di registro ed ipotecaria fabbricati relativo all'anno
2005.
Eccepisce il ricorrente la prescrizione del credito.
Osserva il contribuente che solo dopo l'avvenuto ricevimento della intimazione di pagamento in data
23.06.2025 si è attivato per verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'oggetto del credito agito in via esecutiva e l'esistenza di precedenti atti notificati con cui l'Ufficio ha richiesto/intimato il pagamento del tributo in parola, così potendo accertare che nessun atto di impulso valido ad interrompere la prescrizione aveva preceduto la notifica dell'atto di intimazione oggetto dell'impugnazione di cui si tratta.
In particolare, in data 30.06.2025 il difensore ha richiesto ad ADER Livorno di inviare la relata di notifica sopra citata cartella esattoriale, presentando al contempo, con riserva di ripetizione, domanda di rateazione della medesima cartella, (al solo fine di evitare azione coattive da parte dell'ente di riscossione); a tale richiesta di accesso agli atti l'ADER ha dato riscontro il 01.07.2025 allegando che la cartella esattoriale era stata notificata 30/12/2011 ai sensi dell'art. 140 cpc, senza tuttavia corredare la relata di notifica con la copia dell'avviso di compiuta giacenza della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.
L'ADER ha evidenziato inoltre che sarebbe stato notificato un ulteriore atto di intimazione di pagamento
(recante il n. 06120139005300651) asseritamente nel 2013 ma anche in tal caso non ha dimostrato la ritualità della notifica non avendo dato riscontro alla richiesta di produzione dei relativi atti del procedimento di notifica, adempimento ancora non avvenuto, e, comunque, anche nel caso in cui venisse dimostrata la rituale notifica di tale atto di intimazione il credito sarebbe prescritto per il decorso di oltre 10 anni da quella data alla notifica dell'atto di intimazione oggetto dell'odierna impugnazione.
Il contribuente conclude quindi chiedendo la pronuncia di annullamento di quest'ultimo e la condanna dell'Ufficio alla ripetizione in suo favore delle rate di estinzione del debito fiscale già corrisposte.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio procedente all'esecuzione contestando la fondatezza delle allegazioni difensive del ricorrente documentando che la cartella n. 06120110015129276 000 è stata ritualmente notificata il 30/12/2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito, affissione ed invio di raccomandata contenente la Comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Successivamente, ADER ha notificato i seguenti atti esattivi, interruttivi della prescrizione, quale conseguenza del mancato pagamento della cartella da parte dell'odierno ricorrente:
- comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 06180201200000749 000 notificata il 15/05/2012
(doc.
3- doc. 4);
- Proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 notificata il 23/07/2019, accettata con adesione ricevuta il 6/08/2019 (doc.
5- doc. 6);
- quindi l'Intimazione di pagamento n. 06120259002882633000 notificata in data 23/06/2025, oggetto della impugnazione che ci occupa.
L'Ufficio aggiunge che il riscontro fornito all'istanza presentata dal contribuente il 30/06/2025, con il quale si dava atto dell'esistenza di precedente intimazione di pagamento n. 06120139005300651, è stato rettificato con comunicazione pec del 25/07/2025 a mezzo della quale venivano specificatamente indicati gli atti interruttivi della prescrizione esistenti per la cartella. A tale missiva faceva seguito in data 13/08/2025 l'invio del referto di notifica della proposta di compensazione con relativa accettazione (doc. 9).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è integralmente infondato e dev'essere respinto dovendosi condividere le controdeduzioni dispiegate dall'Ufficio finanziario procedente per i motivi di seguito spiegati.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art 276 c.p.c.
(Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).
Orbene, la questione sulla regolarità della notifica degli atti preliminari alla comunicazione di iscrizione ipotecaria appare dirimente e assorbente di tutte le altre: invero, ove si giungesse all'affermazione della ritualità del procedimento di notifica, gli atti di accertamento del credito tributario in discussione e gli atti di ingiunzione al pagamento, posta la loro mancata impugnazione, avrebbero acquisito il crisma della definitività
e al contribuente non rimarrebbe altro strumento di tutela che quello della ritualità di un atto del procedimento di esecuzione coattiva, ma mai mettere in discussione la fondatezza della pretesa fiscale.
Quanto alla dedotta nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria per inesistenza dei titoli prodromici questo collegio ritiene fondate le controdeduzioni della parte resistente.
L'asserzione del ricorrente di non avere mai avuto conoscenza degli atti prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria è smentita dagli elementi istruttori acquisiti.
Dopo l'avvenuta dimostrazione da parte dell'Ufficio dell'avvenuta notifica al contribuente moroso di ciascuna delle cartelle di pagamento sul cui inadempimento è fondata la procedura esecutiva di esazione dell'Ente della riscossione, non può parlarsi di inesistenza della notifica.
L'attività di notifica vi è stata ed è documentata.
Il focus dell'accertamento processuale si sposta infatti, sul tema della conformità o meno del procedimento di notifica degli atti ingiuntivi preliminari alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria al modello legale dell'attività di notificazione, e, dunque, se la notifica ha prodotto i suoi effetti giuridici essenziali, ossia la possibilità giuridica della conoscenza dell'atto recettizio da parte del contribuente una volta che l'atto è giunto all'indirizzo del destinatario, secondo i principi generali di cui all'art. 1335 c.c.
La notifica è avvenuta all'indirizzo di residenza del contribuente nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 cpc e 60 lett. bis DPR 600/73 con successivo invio di raccomandata informativa.
Ogni questione relativa alla prescrizione del credito tributario e alla legittimità della pretesa fiscale portata da detta cartella avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, con la tempestiva impugnazione di dette cartelle nel termine di 60 gg., in mancanza deriva l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito.
Tra l'altro, a fronte della ricezione di uno degli atti sollecitatori, il contribuente ha dato effettivo riscontro con l'accettazione con adesione alla proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 notificata il 23/07/2019
(il che dimostra di per sé la effettiva e non solo formale e apparente notifica dell'atto sollecitatorio stesso).
Dopo siffatta cristallizzazione del credito tributario, il contribuente può solo eccepire la prescrizione nel caso in cui i successivi atti esattivi siano stati notificati dopo lo scadere del termine di prescrizione rispetto alla precedente notifica dell'atto interruttivo.
Ma il contribuente può allegare tale argomento difensivo solo impugnando, di volta in volta nel termine di
60 gg. ogni singolo atto esattivo succedutosi nel tempo non potendo rimandare tale motivo d'impugnazione alla proposizione del ricorso contro l'ultimo atto esattivo ritualmente notificatogli.
Occorre ricordare che, in ragione del disposto del terzo comma dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato "ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
Il che vale a dire che solo in caso di nullità della notifica dell'atto di accertamento il contribuente può dedurre con l'impugnazione del primo atto esattivo ritualmente notificato, tutti quei motivi attinenti al merito (compresa la questione della prescrizione) e alla ritualità della pretesa fiscale che avrebbe dovuto spendere con l'impugnazione dell'atto genetico e che non ha potuto fare per non averne ricevuto rituale notifica. In mancanza di impugnazione il contribuente perde definitivamente tale possibilità.
Il contribuente, quindi, che non ha tempestivamente impugnato nel termine decadenziale di 60 giorni i dianzi ricordati atti, non può recuperare tardivamente quei motivi di impugnazione che avrebbe dovuto fare valere precedentemente, deducendoli solo con l'impugnazione dell'atto sollecitatorio da ultimo ricevuto, essendo ormai la questione sulla nullità della notifica dell'atto prodromico originario, e di quelli successivamente ricevuti medio tempore, divenuta irretrattabile.
Orbene, una volta acclarata la rituale notifica degli atti impositivi genetici e di quelli successivi sollecitatori nel rispetto dei termini di prescrizione dei rispettivi crediti tributari dalle quali hanno tratto origine le impugnate ingiunzioni di pagamento, non risulta possibile gravare di impugnativa queste ultime per la prima volta in sede di impugnazione della intimazione di pagamento, in quanto atto autonomamente impugnabile solo per vizi propri (che nella fattispecie neppure vengono dedotti essendo incentrata la difesa esclusivamente sul tema della conoscenza e della ritualità degli atti prodromici).
Tale conclusione assorbe e rende irrilevante ogni contestazione relativa alla ritualità della notifica degli avvisi di accertamento e al maturare della prescrizione della pretesa tributaria per la tardiva/irrituale notifica degli atti impositivi e sollecitatori oltre la scadenza del termine decennale di legge.
L'eccezione di prescrizione è dunque destituita di fondamento alla luce degli atti interruttivi ricevuti dal contribuente prima della notifica dell'avviso di intimazione opposto.
Alla totale soccombenza della parte ricorrente consegue la condanna della medesima alle spese del giudizio che, in rapporto al valore della causa e alle questioni di fatto e di diritto esaminate, alla pretestuosità delle difese della parte ricorrente, meramente defatigatorie, si ritiene di dover liquidare in € 1.000,00
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 1000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROBERTO, Presidente
AT AN, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Livorno - Via March 20 57100 Livorno LI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259002882633000 REGISTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259002882633000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259002882633000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'ATTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 061 202590028826 33, emesso dalla AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, per la riscossione del credito fiscale di cui alla cartella esattoriale 06120110015129276000 asseritamente notificata il
30/12/2011 per l'importo di € 20.836,58 riferito ad imposta di registro ed ipotecaria fabbricati relativo all'anno
2005.
Eccepisce il ricorrente la prescrizione del credito.
Osserva il contribuente che solo dopo l'avvenuto ricevimento della intimazione di pagamento in data
23.06.2025 si è attivato per verificare presso l'Agenzia delle Entrate l'oggetto del credito agito in via esecutiva e l'esistenza di precedenti atti notificati con cui l'Ufficio ha richiesto/intimato il pagamento del tributo in parola, così potendo accertare che nessun atto di impulso valido ad interrompere la prescrizione aveva preceduto la notifica dell'atto di intimazione oggetto dell'impugnazione di cui si tratta.
In particolare, in data 30.06.2025 il difensore ha richiesto ad ADER Livorno di inviare la relata di notifica sopra citata cartella esattoriale, presentando al contempo, con riserva di ripetizione, domanda di rateazione della medesima cartella, (al solo fine di evitare azione coattive da parte dell'ente di riscossione); a tale richiesta di accesso agli atti l'ADER ha dato riscontro il 01.07.2025 allegando che la cartella esattoriale era stata notificata 30/12/2011 ai sensi dell'art. 140 cpc, senza tuttavia corredare la relata di notifica con la copia dell'avviso di compiuta giacenza della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.
L'ADER ha evidenziato inoltre che sarebbe stato notificato un ulteriore atto di intimazione di pagamento
(recante il n. 06120139005300651) asseritamente nel 2013 ma anche in tal caso non ha dimostrato la ritualità della notifica non avendo dato riscontro alla richiesta di produzione dei relativi atti del procedimento di notifica, adempimento ancora non avvenuto, e, comunque, anche nel caso in cui venisse dimostrata la rituale notifica di tale atto di intimazione il credito sarebbe prescritto per il decorso di oltre 10 anni da quella data alla notifica dell'atto di intimazione oggetto dell'odierna impugnazione.
Il contribuente conclude quindi chiedendo la pronuncia di annullamento di quest'ultimo e la condanna dell'Ufficio alla ripetizione in suo favore delle rate di estinzione del debito fiscale già corrisposte.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio procedente all'esecuzione contestando la fondatezza delle allegazioni difensive del ricorrente documentando che la cartella n. 06120110015129276 000 è stata ritualmente notificata il 30/12/2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito, affissione ed invio di raccomandata contenente la Comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Successivamente, ADER ha notificato i seguenti atti esattivi, interruttivi della prescrizione, quale conseguenza del mancato pagamento della cartella da parte dell'odierno ricorrente:
- comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 06180201200000749 000 notificata il 15/05/2012
(doc.
3- doc. 4);
- Proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 notificata il 23/07/2019, accettata con adesione ricevuta il 6/08/2019 (doc.
5- doc. 6);
- quindi l'Intimazione di pagamento n. 06120259002882633000 notificata in data 23/06/2025, oggetto della impugnazione che ci occupa.
L'Ufficio aggiunge che il riscontro fornito all'istanza presentata dal contribuente il 30/06/2025, con il quale si dava atto dell'esistenza di precedente intimazione di pagamento n. 06120139005300651, è stato rettificato con comunicazione pec del 25/07/2025 a mezzo della quale venivano specificatamente indicati gli atti interruttivi della prescrizione esistenti per la cartella. A tale missiva faceva seguito in data 13/08/2025 l'invio del referto di notifica della proposta di compensazione con relativa accettazione (doc. 9).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è integralmente infondato e dev'essere respinto dovendosi condividere le controdeduzioni dispiegate dall'Ufficio finanziario procedente per i motivi di seguito spiegati.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art 276 c.p.c.
(Cass. Sez. 5 sent. 11458/2018).
Orbene, la questione sulla regolarità della notifica degli atti preliminari alla comunicazione di iscrizione ipotecaria appare dirimente e assorbente di tutte le altre: invero, ove si giungesse all'affermazione della ritualità del procedimento di notifica, gli atti di accertamento del credito tributario in discussione e gli atti di ingiunzione al pagamento, posta la loro mancata impugnazione, avrebbero acquisito il crisma della definitività
e al contribuente non rimarrebbe altro strumento di tutela che quello della ritualità di un atto del procedimento di esecuzione coattiva, ma mai mettere in discussione la fondatezza della pretesa fiscale.
Quanto alla dedotta nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria per inesistenza dei titoli prodromici questo collegio ritiene fondate le controdeduzioni della parte resistente.
L'asserzione del ricorrente di non avere mai avuto conoscenza degli atti prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria è smentita dagli elementi istruttori acquisiti.
Dopo l'avvenuta dimostrazione da parte dell'Ufficio dell'avvenuta notifica al contribuente moroso di ciascuna delle cartelle di pagamento sul cui inadempimento è fondata la procedura esecutiva di esazione dell'Ente della riscossione, non può parlarsi di inesistenza della notifica.
L'attività di notifica vi è stata ed è documentata.
Il focus dell'accertamento processuale si sposta infatti, sul tema della conformità o meno del procedimento di notifica degli atti ingiuntivi preliminari alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria al modello legale dell'attività di notificazione, e, dunque, se la notifica ha prodotto i suoi effetti giuridici essenziali, ossia la possibilità giuridica della conoscenza dell'atto recettizio da parte del contribuente una volta che l'atto è giunto all'indirizzo del destinatario, secondo i principi generali di cui all'art. 1335 c.c.
La notifica è avvenuta all'indirizzo di residenza del contribuente nel rispetto della procedura di cui all'art. 140 cpc e 60 lett. bis DPR 600/73 con successivo invio di raccomandata informativa.
Ogni questione relativa alla prescrizione del credito tributario e alla legittimità della pretesa fiscale portata da detta cartella avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, con la tempestiva impugnazione di dette cartelle nel termine di 60 gg., in mancanza deriva l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito.
Tra l'altro, a fronte della ricezione di uno degli atti sollecitatori, il contribuente ha dato effettivo riscontro con l'accettazione con adesione alla proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 notificata il 23/07/2019
(il che dimostra di per sé la effettiva e non solo formale e apparente notifica dell'atto sollecitatorio stesso).
Dopo siffatta cristallizzazione del credito tributario, il contribuente può solo eccepire la prescrizione nel caso in cui i successivi atti esattivi siano stati notificati dopo lo scadere del termine di prescrizione rispetto alla precedente notifica dell'atto interruttivo.
Ma il contribuente può allegare tale argomento difensivo solo impugnando, di volta in volta nel termine di
60 gg. ogni singolo atto esattivo succedutosi nel tempo non potendo rimandare tale motivo d'impugnazione alla proposizione del ricorso contro l'ultimo atto esattivo ritualmente notificatogli.
Occorre ricordare che, in ragione del disposto del terzo comma dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, la mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato "ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
Il che vale a dire che solo in caso di nullità della notifica dell'atto di accertamento il contribuente può dedurre con l'impugnazione del primo atto esattivo ritualmente notificato, tutti quei motivi attinenti al merito (compresa la questione della prescrizione) e alla ritualità della pretesa fiscale che avrebbe dovuto spendere con l'impugnazione dell'atto genetico e che non ha potuto fare per non averne ricevuto rituale notifica. In mancanza di impugnazione il contribuente perde definitivamente tale possibilità.
Il contribuente, quindi, che non ha tempestivamente impugnato nel termine decadenziale di 60 giorni i dianzi ricordati atti, non può recuperare tardivamente quei motivi di impugnazione che avrebbe dovuto fare valere precedentemente, deducendoli solo con l'impugnazione dell'atto sollecitatorio da ultimo ricevuto, essendo ormai la questione sulla nullità della notifica dell'atto prodromico originario, e di quelli successivamente ricevuti medio tempore, divenuta irretrattabile.
Orbene, una volta acclarata la rituale notifica degli atti impositivi genetici e di quelli successivi sollecitatori nel rispetto dei termini di prescrizione dei rispettivi crediti tributari dalle quali hanno tratto origine le impugnate ingiunzioni di pagamento, non risulta possibile gravare di impugnativa queste ultime per la prima volta in sede di impugnazione della intimazione di pagamento, in quanto atto autonomamente impugnabile solo per vizi propri (che nella fattispecie neppure vengono dedotti essendo incentrata la difesa esclusivamente sul tema della conoscenza e della ritualità degli atti prodromici).
Tale conclusione assorbe e rende irrilevante ogni contestazione relativa alla ritualità della notifica degli avvisi di accertamento e al maturare della prescrizione della pretesa tributaria per la tardiva/irrituale notifica degli atti impositivi e sollecitatori oltre la scadenza del termine decennale di legge.
L'eccezione di prescrizione è dunque destituita di fondamento alla luce degli atti interruttivi ricevuti dal contribuente prima della notifica dell'avviso di intimazione opposto.
Alla totale soccombenza della parte ricorrente consegue la condanna della medesima alle spese del giudizio che, in rapporto al valore della causa e alle questioni di fatto e di diritto esaminate, alla pretestuosità delle difese della parte ricorrente, meramente defatigatorie, si ritiene di dover liquidare in € 1.000,00
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 1000,00.