Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 779
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento presupposta sia stata regolarmente notificata al contribuente, rendendo inammissibile la contestazione dei vizi degli atti presupposti in questa sede.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione della pretesa erariale

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione anteriore alla notifica del preavviso di fermo dovesse essere sollevata in sede di impugnazione degli atti presupposti. Inoltre, ha accertato che la Regione Calabria ha provato la notifica dell'avviso di accertamento in data antecedente alla maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del preavviso di fermo

    La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'obbligo di motivazione, l'indicazione degli atti prodromici (cartelle di pagamento) sottesi al preavviso di fermo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 779
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 779
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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