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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO EP, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6951/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400013869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400013869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003249120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003249120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 4/11/2024, Ricorrente_1 rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, con studio in Luogo_1, proponeva impugnazione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emesso da Agenzia Entrate Riscossione n.
03480202400013869000 notificata in data 11/7/2024 e la cartella di pagamento n.
03420220003249120000, asseritamente notificata in data 4/7/2023 emessa per tassa auto annualità
2017 e 2018 recante la somma di € 378,93.
A tal fine, deduceva:
--- Illegittimità della pretesa avanzata per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/90, conseguentemente nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica della cartella presupposta alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
--- Intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa avanzata dall'ente impositore trattandosi di tassa automobilistica riferita agli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 5 del d.L. 953/82 (convertito dalla legge
53/83) “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Concludeva con richiesta di annullamento del minacciato fermo amministrativo, con vittoria delle spese di giudizio con distrazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con controdeduzioni depositate in data 12/11/2024, deduceva inammissibilità/improcedibilità del ricorso dato che l'agente della riscossione, ha ritualmente notificato gli atti presupposti al minacciato fermo amministrativo. Conseguentemente, il ruolo portato dalle cartelle cui fa riferimento il preavviso di fermo dovrà ritenersi ormai definitivo per mancata impugnazione nei termine di legge.
Inopponibilità ad AdER delle contestazioni sollevate inerenti la legittimità dell'iscrizione a ruolo tra cui la prescrizione, atteso che nessuna responsabilità potrebbe essere posta a carico della odierna resistente per omissioni o ritardi negli adempimenti.
La Regione Calabria si costituiva con controdeduzioni depositate in data 15/1/2025, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata, avendo per tempo notificato il prodromico avviso di accertamento. All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che l'opposizione a fermo amministrativo – ed anche, necessariamente, quella a preavviso di fermo – ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. civ., sez. VI-3, 22/01/2019, n. 1690), la cui impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (Cass. civ., sez. unite, 22/07/2015, n. 15354).
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la contestazione del merito della pretesa tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa degli atti prodromici a quello gravato e non già, una volta divenuti definitivi tali atti per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è il preavviso di fermo amministrativo, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, essere impugnato solo per vizi propri.
Secondo la Corte di legittimità, difatti, «il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove, come nel caso di specie, gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dei suddetti atti impositivi presupposti, che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest'ultimi» (ex multis, Cass. civ., sez. V, 04/02/2020, n. 2487).
Ciò posto, le censure articolate in ricorso, sono complessivamente infondate per le ragioni che di seguito si espongono.
Insuscettibile di positivo scrutinio è il motivo di doglianza col quale parte ricorrente lamenta la nullità dell'atto impugnato per l'omessa notifica degli atti prodromici. Invero, dalla produzione documentale versata in atti da Agenzia delle Entrate Riscossione, è risultato che la cartella di pagamento presupposta all'atto avversato è risultata notificata personalmente all'odierna ricorrente in data 4/7/2023(cfr. avviso di ricevimento in atti)
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica del preavviso di fermo impugnato, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte
(Cass. civ., Sez. VI-5,14/02/2020, n. 3743). Ma anche in questo caso va detto che nessuna prescrizione si è verificata, atteso che la Regione Calabria ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento notificato in data 17/2/2021(cfr. avviso di ricevimento in atti)
È invece ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto, ma detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che il minacciato fermo è stato notificato in data 11/7/2024.
Dalla disamina degli atti prodotti risulta la legittimità della notifica della cartella di pagamento presupposta e richiamata nel preavviso di fermo amministrativo, oggi impugnato, da ciò deriva la tardività del ricorso introduttivo.
Parimenti infondato è, infine, il motivo di doglianza con cui parte ricorrente lamenta un deficit motivazionale, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione degli atti relativi alla adozione della misura cautelare del fermo amministrativo, è sufficiente l'indicazione degli atti prodromici, nel caso, cartelle di pagamento sottese allo stesso.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va disatteso. Quanto alle spese di lite, reputa che la peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate ne giustifichi la compensazione integrale tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso come in epigrafe proposto dalla ricorrente, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Cosenza il 6 febbraio 2026.
Il Presidente giudice monocratico
IU IE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO EP, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6951/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400013869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400013869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003249120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003249120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 4/11/2024, Ricorrente_1 rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1, con studio in Luogo_1, proponeva impugnazione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emesso da Agenzia Entrate Riscossione n.
03480202400013869000 notificata in data 11/7/2024 e la cartella di pagamento n.
03420220003249120000, asseritamente notificata in data 4/7/2023 emessa per tassa auto annualità
2017 e 2018 recante la somma di € 378,93.
A tal fine, deduceva:
--- Illegittimità della pretesa avanzata per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/90, conseguentemente nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica della cartella presupposta alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
--- Intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa avanzata dall'ente impositore trattandosi di tassa automobilistica riferita agli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 5 del d.L. 953/82 (convertito dalla legge
53/83) “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Concludeva con richiesta di annullamento del minacciato fermo amministrativo, con vittoria delle spese di giudizio con distrazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con controdeduzioni depositate in data 12/11/2024, deduceva inammissibilità/improcedibilità del ricorso dato che l'agente della riscossione, ha ritualmente notificato gli atti presupposti al minacciato fermo amministrativo. Conseguentemente, il ruolo portato dalle cartelle cui fa riferimento il preavviso di fermo dovrà ritenersi ormai definitivo per mancata impugnazione nei termine di legge.
Inopponibilità ad AdER delle contestazioni sollevate inerenti la legittimità dell'iscrizione a ruolo tra cui la prescrizione, atteso che nessuna responsabilità potrebbe essere posta a carico della odierna resistente per omissioni o ritardi negli adempimenti.
La Regione Calabria si costituiva con controdeduzioni depositate in data 15/1/2025, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata, avendo per tempo notificato il prodromico avviso di accertamento. All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che l'opposizione a fermo amministrativo – ed anche, necessariamente, quella a preavviso di fermo – ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass. civ., sez. VI-3, 22/01/2019, n. 1690), la cui impugnativa si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria (Cass. civ., sez. unite, 22/07/2015, n. 15354).
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la contestazione del merito della pretesa tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa degli atti prodromici a quello gravato e non già, una volta divenuti definitivi tali atti per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è il preavviso di fermo amministrativo, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, essere impugnato solo per vizi propri.
Secondo la Corte di legittimità, difatti, «il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove, come nel caso di specie, gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dei suddetti atti impositivi presupposti, che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest'ultimi» (ex multis, Cass. civ., sez. V, 04/02/2020, n. 2487).
Ciò posto, le censure articolate in ricorso, sono complessivamente infondate per le ragioni che di seguito si espongono.
Insuscettibile di positivo scrutinio è il motivo di doglianza col quale parte ricorrente lamenta la nullità dell'atto impugnato per l'omessa notifica degli atti prodromici. Invero, dalla produzione documentale versata in atti da Agenzia delle Entrate Riscossione, è risultato che la cartella di pagamento presupposta all'atto avversato è risultata notificata personalmente all'odierna ricorrente in data 4/7/2023(cfr. avviso di ricevimento in atti)
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica del preavviso di fermo impugnato, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte
(Cass. civ., Sez. VI-5,14/02/2020, n. 3743). Ma anche in questo caso va detto che nessuna prescrizione si è verificata, atteso che la Regione Calabria ha provato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento notificato in data 17/2/2021(cfr. avviso di ricevimento in atti)
È invece ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto, ma detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che il minacciato fermo è stato notificato in data 11/7/2024.
Dalla disamina degli atti prodotti risulta la legittimità della notifica della cartella di pagamento presupposta e richiamata nel preavviso di fermo amministrativo, oggi impugnato, da ciò deriva la tardività del ricorso introduttivo.
Parimenti infondato è, infine, il motivo di doglianza con cui parte ricorrente lamenta un deficit motivazionale, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione degli atti relativi alla adozione della misura cautelare del fermo amministrativo, è sufficiente l'indicazione degli atti prodromici, nel caso, cartelle di pagamento sottese allo stesso.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va disatteso. Quanto alle spese di lite, reputa che la peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate ne giustifichi la compensazione integrale tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso come in epigrafe proposto dalla ricorrente, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Cosenza il 6 febbraio 2026.
Il Presidente giudice monocratico
IU IE