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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/09/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 140/2024, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' Avv. Amelia N.
Mannino e dall'avv. Roberto Luca Lobuono Tajani nell'interesse di sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1
dell'udienza del 14/07/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14/10/2024 (fissata per la decisione come da provvedimento in pari data) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra con sede legale in Milano (20122), Via Controparte_1
Alberico Albricci n. 10, C.F. e P.IVA , in persona P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing.
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra Parte_1
loro, dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani e Amelia
Nicolina Mannino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Barcellona Pozzo di Gotto, Via J.F. Kennedy n.
358, in forza di procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
, residente in [...][ME], Controparte_2
Via Aretusa, 4, (c. f. C.F._1
Pag. 1 a 8 R. G. n. 140/2024
– Resistente contumace – avente ad oggetto procedimento sommario di cognizione in materia di contratti ed obbligazioni – somministrazione.-
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 281-decies e seg. c.p.c., la ricorrente premetteva che l'azione era intrapresa “…da una società di distribuzione di gas per chiedere la restituzione del contatore di proprietà della stessa, previa verifica dello stato del medesimo, ovvero l'autorizzazione all'accesso al contatore per procedere al distacco del gas in conformità alle prescrizioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito
“ARERA”)…”. Premessa le motivazione sulla legittimazione attiva della stessa esponeva che la resistente fosse “… titolare dell'utenza del gas e del punto di riconsegna n. 09640000114381 (misuratore
n. 6950857), sito in Terme Vigliatore, Via Aretusa, 4”; aggiungeva poi che “… a seguito della richiesta da parte della società di vendita di disalimentazione, stante la morosità [doc. 2, 8], i tecnici della Ricorrente hanno tentato invano di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione [doc. 3] …-e che-…con telegramma del 15 dicembre 2023, Parte Resistente veniva informata che in data 21 dicembre 2023, i tecnici della società avrebbero proceduto ad un sopralluogo e che, pertanto, era richiesta la presenza “per disattivazione contatore gas” [doc. 5];
4) nonostante la ricezione del telegramma, non veniva consentito
Pag. 2 a 8 R. G. n. 140/2024
l'accesso al contatore [doc. 6]…”.
Quindi ritenendo la legittimità dell'intrapresa azione per i motivi esposti in ricorso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “...previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della
Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per
l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Terme Vigliatore
(98050) Via Aretusa, 4, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a al fine di procedere alla Controparte_2
disalimentazione del PDR 09640000114381, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché
a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
stabilire sin d'ora la data del primo accesso, le modalità di attuazione del provvedimento medesimo, autorizzando nel contempo, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare
l'appartamento con la porta chiusa e non vi fosse alcuno ad aprire
e, previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale Giudiziario, disponendo (i) che la porta dell'appartamento venga forzata e poi
Pag. 3 a 8 R. G. n. 140/2024
richiusa con un lucchetto o nuova serratura, dopo la asportazione
o sigillatura del contatore e (ii) che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del lucchetto/serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo;
condanni ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c. Parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento. Il tutto con rifusione di compensi legali e spese”.
Alla prima udienza parte ricorrente riportandosi “… integralmente al ricorso introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate…” chiedeva l'accoglimento delle domande con vittoria di spese e compensi.
Seguiva il provvedimento che dichiarava la contumacia della resistente -previa verifica della regolare notifica alla stessa della domanda introduttiva del giudizio ed il rinvio alla udienza del
14/07/2025 per la decisione svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei
Pag. 4 a 8 R. G. n. 140/2024
procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che con istanza datata 11.11.2024 la ricorrente ha esposto “… che in data 01/02/2024 è stato depositato ricorso volto alla disalimentazione del PDR gas n. 09640000114381 intestato a
che il 24.09.2024 con la delibera Controparte_2
ARERA n. 379 è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default
(all. A-B); che per il PDR de quo è venuto meno l'obbligo di legge di agire per la disalimentazione…”, precisando di avere interesse
“… a dimostrare alla competente Autorità di essersi attivata per procedere alla disalimentazione e di aver richiesto l'estinzione del giudizio a seguito dell'entrata in vigore della menzionata delibera…”. Ha chiesto pertanto che “…in mancanza di costituzione della controparte, l'Ill.mo Tribunale dichiari estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione. Che, in caso di
(sopravvenuta) costituzione della controparte, qualora la stessa non sia disponibile ad accettare la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con spese compensate o non aderisca alla istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, l'Ill.mo Tribunale dichiari la sopravvenuta
Pag. 5 a 8 R. G. n. 140/2024
cessazione della materia del contendere con condanna alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale, tenuto conto della normativa vigente al momento del deposito del Ricorso o, in subordine, compensazione delle stesse”.
A tale istanza seguiva, ad opera sempre di parte ricorrente, il deposito delle note scritte di udienza avvenuto il 9/07/2025 ove la stessa si è riportata “… all'istanza di cessata materia del contendere del 11/11/2024, depositata telematicamente, ed alle conclusioni ivi formulate, da intendersi qui integralmente riproposte e trascritte e ne chiede l'accoglimento”.
Rilevato che la resistente è rimasta contumace, in merito alla richiesta rivolta alla cessazione della materia del contendere, si osserva.
La cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (Cfr.:
Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II,
28/05/2013, n. 13217; Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801).
Pag. 6 a 8 R. G. n. 140/2024
Ebbene è certo che con la delibera ARERA n. 379 è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default facendo venir meno per il
PDR l'obbligo di legge di agire per la disalimentazione.
In tal modo appare evidente che sia venuto meno il motivo fondamentale a supporto della intrapresa azione determinandosi così la cessazione della materia del contendere che si determina proprio nel caso in cui sopravvenga la carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
Ciò posto, va rilevato anche il disinteresse di parte resistente che, con la sua contumacia ha di fatto impedito l'acquisizione di elementi ulteriori da cui trarre un convincimento diverso rispetto a quello qui prospettato pur escludendo che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio ovvero che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, e ciò sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, oltre che per consolidata
Pag. 7 a 8 R. G. n. 140/2024
giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009).
Sulle spese del giudizio nulla si dispone stante la carenza di specifica domanda e la contumacia della resistente.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, senza statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 140/2024 R.G., ogni contraria domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara per i motivi esposti la cessazione della materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona P. G. il 24/09/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 140/2024, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' Avv. Amelia N.
Mannino e dall'avv. Roberto Luca Lobuono Tajani nell'interesse di sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1
dell'udienza del 14/07/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14/10/2024 (fissata per la decisione come da provvedimento in pari data) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra con sede legale in Milano (20122), Via Controparte_1
Alberico Albricci n. 10, C.F. e P.IVA , in persona P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing.
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra Parte_1
loro, dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani e Amelia
Nicolina Mannino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Barcellona Pozzo di Gotto, Via J.F. Kennedy n.
358, in forza di procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
, residente in [...][ME], Controparte_2
Via Aretusa, 4, (c. f. C.F._1
Pag. 1 a 8 R. G. n. 140/2024
– Resistente contumace – avente ad oggetto procedimento sommario di cognizione in materia di contratti ed obbligazioni – somministrazione.-
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 281-decies e seg. c.p.c., la ricorrente premetteva che l'azione era intrapresa “…da una società di distribuzione di gas per chiedere la restituzione del contatore di proprietà della stessa, previa verifica dello stato del medesimo, ovvero l'autorizzazione all'accesso al contatore per procedere al distacco del gas in conformità alle prescrizioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito
“ARERA”)…”. Premessa le motivazione sulla legittimazione attiva della stessa esponeva che la resistente fosse “… titolare dell'utenza del gas e del punto di riconsegna n. 09640000114381 (misuratore
n. 6950857), sito in Terme Vigliatore, Via Aretusa, 4”; aggiungeva poi che “… a seguito della richiesta da parte della società di vendita di disalimentazione, stante la morosità [doc. 2, 8], i tecnici della Ricorrente hanno tentato invano di accedere al contatore posto all'interno dell'abitazione [doc. 3] …-e che-…con telegramma del 15 dicembre 2023, Parte Resistente veniva informata che in data 21 dicembre 2023, i tecnici della società avrebbero proceduto ad un sopralluogo e che, pertanto, era richiesta la presenza “per disattivazione contatore gas” [doc. 5];
4) nonostante la ricezione del telegramma, non veniva consentito
Pag. 2 a 8 R. G. n. 140/2024
l'accesso al contatore [doc. 6]…”.
Quindi ritenendo la legittimità dell'intrapresa azione per i motivi esposti in ricorso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “...previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della
Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere (incaricando sin d'ora per
l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Terme Vigliatore
(98050) Via Aretusa, 4, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a al fine di procedere alla Controparte_2
disalimentazione del PDR 09640000114381, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché
a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
stabilire sin d'ora la data del primo accesso, le modalità di attuazione del provvedimento medesimo, autorizzando nel contempo, laddove in sede di primo accesso si dovesse trovare
l'appartamento con la porta chiusa e non vi fosse alcuno ad aprire
e, previa affissione sulla porta di apposito avviso, il secondo accesso forzoso col ministero dell'Ufficiale Giudiziario, disponendo (i) che la porta dell'appartamento venga forzata e poi
Pag. 3 a 8 R. G. n. 140/2024
richiusa con un lucchetto o nuova serratura, dopo la asportazione
o sigillatura del contatore e (ii) che si lasci affisso alla porta un avviso in cui si faccia presente che la chiave del lucchetto/serratura potrà essere ritirata presso il luogo ivi indicato, previa esibizione di documento di riconoscimento e contestuale rimborso del relativo costo;
condanni ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c. Parte Resistente, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento. Il tutto con rifusione di compensi legali e spese”.
Alla prima udienza parte ricorrente riportandosi “… integralmente al ricorso introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate…” chiedeva l'accoglimento delle domande con vittoria di spese e compensi.
Seguiva il provvedimento che dichiarava la contumacia della resistente -previa verifica della regolare notifica alla stessa della domanda introduttiva del giudizio ed il rinvio alla udienza del
14/07/2025 per la decisione svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei
Pag. 4 a 8 R. G. n. 140/2024
procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che con istanza datata 11.11.2024 la ricorrente ha esposto “… che in data 01/02/2024 è stato depositato ricorso volto alla disalimentazione del PDR gas n. 09640000114381 intestato a
che il 24.09.2024 con la delibera Controparte_2
ARERA n. 379 è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default
(all. A-B); che per il PDR de quo è venuto meno l'obbligo di legge di agire per la disalimentazione…”, precisando di avere interesse
“… a dimostrare alla competente Autorità di essersi attivata per procedere alla disalimentazione e di aver richiesto l'estinzione del giudizio a seguito dell'entrata in vigore della menzionata delibera…”. Ha chiesto pertanto che “…in mancanza di costituzione della controparte, l'Ill.mo Tribunale dichiari estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione. Che, in caso di
(sopravvenuta) costituzione della controparte, qualora la stessa non sia disponibile ad accettare la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire con spese compensate o non aderisca alla istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, l'Ill.mo Tribunale dichiari la sopravvenuta
Pag. 5 a 8 R. G. n. 140/2024
cessazione della materia del contendere con condanna alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale, tenuto conto della normativa vigente al momento del deposito del Ricorso o, in subordine, compensazione delle stesse”.
A tale istanza seguiva, ad opera sempre di parte ricorrente, il deposito delle note scritte di udienza avvenuto il 9/07/2025 ove la stessa si è riportata “… all'istanza di cessata materia del contendere del 11/11/2024, depositata telematicamente, ed alle conclusioni ivi formulate, da intendersi qui integralmente riproposte e trascritte e ne chiede l'accoglimento”.
Rilevato che la resistente è rimasta contumace, in merito alla richiesta rivolta alla cessazione della materia del contendere, si osserva.
La cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (Cfr.:
Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II,
28/05/2013, n. 13217; Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801).
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Ebbene è certo che con la delibera ARERA n. 379 è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default facendo venir meno per il
PDR l'obbligo di legge di agire per la disalimentazione.
In tal modo appare evidente che sia venuto meno il motivo fondamentale a supporto della intrapresa azione determinandosi così la cessazione della materia del contendere che si determina proprio nel caso in cui sopravvenga la carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
Ciò posto, va rilevato anche il disinteresse di parte resistente che, con la sua contumacia ha di fatto impedito l'acquisizione di elementi ulteriori da cui trarre un convincimento diverso rispetto a quello qui prospettato pur escludendo che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio ovvero che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, e ciò sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, oltre che per consolidata
Pag. 7 a 8 R. G. n. 140/2024
giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009).
Sulle spese del giudizio nulla si dispone stante la carenza di specifica domanda e la contumacia della resistente.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, senza statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 140/2024 R.G., ogni contraria domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara per i motivi esposti la cessazione della materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona P. G. il 24/09/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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