Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLIC0 32 8 1 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 13896/01 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Cons. Rel. Dott. Francesco SABATINI Cron.7487 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 915 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Ud. 17.12.02 Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente ны одзе sel rove SEN TENZA банно Nesse console Ep sul ricorso proposto da RU NI elettivamente domiciliato in Roma ' viale Mazzini n. 6, presso l'avv. Renato Macro e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Salvatore Federico Forgione;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORRECUSO in persona del sindaco p.t. elettivamente domiciliato in Roma via Posidippo n. 9 presso l'avv. Donato Castellucci , e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Nicola Di Donato;
m controricorrente 2067 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3100 del 20 dicembre 2000 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Forgione per il ricorrente e l'avv. Di Uditi l'avv. controricorrente i quali hanno Donato per il rispettivamente chiesto l'accoglimento ed il rigetto del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli , che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 22 maggio 1997 il Tribunale di Con s provvedendo sulla domanda di Benevento risarcimento del danno prodotto dall' inquinamento avanzata con atto di citazione deldi un pozzo 24.7.1985 dal sig. EN SS condannò il ' convenuto Comune di Torrecuso al pagamento di lire 12.666.000 oltre accessori ' impugnata dalla In riforma di tale decisione parte rimasta soccombente con la pronuncia ora gravata la Corte di Appello ha respinto la domanda ed ha compensato tra le parti le spese del 2 doppio grado di giudizio . Secondo la Corte ' mancava la prova del nesso indicato nellacausale tra il fatto del Comune fuoriuscita di gasolio dal serbatoio di proprietà e l'evento dannosodello stesso essendosi questo manifestato nel 1981 ( ed essendo esso ancora in atto nel 1994 , epoca in cui era stata espletata la seconda consulenza tecnica d'ufficio ) come era risultato dalla prova mentre F fin dal 1976 il serbatoio intestimoniale ' questione nonera stato più riempito . In ordine alle difformi conclusioni delle due espletate consulenze la Corte ha ritenuto di ' accogliere quelle dell'ing. CE il quale aveva escluso che causa del danno fosse stata la perdita di gasolio dal serbatoio . Per la cassazione di tale decisione il SS ha proposto ricorso cui ilaffidato a due mezzi F controricorso illustrato conComune resiste. con memoria Il ricorrente ha depositato note d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi del ricorso strettamente ' pertanto da esaminare congiuntamente connessi il ricorrente deduce , con riferimento all'art. 3 360 n. 5 c.p.c. vizi di motivazione sulla ' valutazione della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio e sostiene : l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale era poco probabile che causa dell'inquinamento del pozzo fosse stata la perdita del serbatoio atteso il notevole lasso di tempo intercorso tra l'epoca di cessazione dell'utilizzo di esso e quella di scoperta dell'inquinamento F era rimasta smentita da numerosi testi i quali avevano riferito che a partire dagli anni 1984-85 , ma anche successivamente il pozzo di proprietà ' SS fu interessato da inquinamento da gasolio;
' frutto di accertamenti la consulenza AO tecnici improntati al massimo rigore ' aveva accertato il nesso eziologico tra le vistose perdite di gasolio del serbatoio collocato ad un'altezza superiore di circa quattro metri rispetto al piano del pozzo , e l'evento dannoso;
anche il consulente CE pur ritenendo quasi impossibile pronunciarsi sulle cause i non aveva però escluso dal dell'inquinamento novero delle possibilità l'ipotesi della perdita di gasolio dal serbatoio della scuola elementare Osserva la Corte che entrambe le censure 4 investono l'accertamento del nesso causale tra la condotta commissiva ed omissiva del Comune convenuto posta а fondamento della domanda di risarcimento del danno prodotto dall'inquinamento del pozzo di proprietà dell'attore e tale evento ' : nesso la cui prova come implicitamente ma I legittimamente ha affermato la sentenza impugnata રે a- né tale punto forma oggetto di ricorso carico dell'attore anche ( da ultimo in tal senso Cass. n. 2075 del 2002 ) va aggiunto , nella responsabilità da cosa in custodia 1 art. 2051 C.C. } astrattamente , configurabile nella specie ( profilo questo , peraltro non esaminato né dalla sentenza impugnata né dal ricorrente ) L'accertamento del nesso causale involge una questione di fatto come tale rimessa al giudice del merito , la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici . Nella specie tali vizi non sussistono : la Corte territoriale ha infatti escluso che potesse ritenersi acquisita la prova relativa facendo e cioè lariferimento a due dati convergenti testimonianza NO e la consulenza CE Riguardo alla prima ha osservato che avendo il J 5 teste riferito che fin dal 1976 il serbatoio di proprietà comunale non era stato più riempito dato , questo , che non forma oggetto di specifico ' era poco probabile che ad motivo di ricorso - esso doversi farsi risalire l'inquinamento che si ' era manifestato soltanto nel 1981 ed era ancora in argomentazioni ineccepibili edatto nel 1994 : investite dai generici rilievi di cui al primo motivo del ricorso Essi insistono nell'affermare che l'inquinamento si verificò a partire dal 1984 ma trascurano di ' considerare che in tal senso ha deciso anche la sentenza impugnata la quale ha ritenuto invece non provato che il danno relativo potesse ascriversi al serbatoio : punto , quest'ultimo ' investito da un generico richiamo alla prova testimoniale , il contenuto della quale non è stato specificato come il ricorrente avrebbe dovuto in 1 osservanza dell'onere di autosufficienza del ricorso La Corte territoriale non ha affatto sottaciuto le divergenze tra le due espletate consulenze tecniche I 'ma in motivato dissenso dal Tribunale ha ritenuto di attribuire maggior credito alla consulenza CE osservando che quella AO I 6 era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dello stesso attore mentre l'altra era basata su I indagini tecniche adeguate : rilievi F questi contrastati con il secondo motivo con argomentazioni in parte a loro volta generiche , ed in parte dirette ad una diversa valutazione ' inammissibile in questa sede di legittimità . Il ricorso deve pertanto , essere respinto . Le difformi decisioni rese in sede di merito legittimano la compensazione delle spese del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione Così deciso in Roma ' nella camera di consiglio della Corte il 17 dicembre 2002 . ' Il Consigliere est. Il presidente Frances aloution ✓ IL CANCELLIERE C1 NO TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2003-5 2003 5. IL CANCELLIERE C1 NOo TA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13-5-2003. serie 4 al n. 18521 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA CANCELLE Roberto Brock 7