TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 7966
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 37 t.u. per difetto d'istruttoria

    Il CSM ha preso consapevolezza della vicenda disciplinare della controinteressata durante la discussione in plenum, escludendo un difetto d'istruttoria. La sentenza disciplinare di proscioglimento non costituisce preclusione al conferimento dell'incarico.

  • Rigettato
    Contestazione del giudizio comparativo

    Il giudizio comparativo è stato effettuato in modo qualitativo e non meramente quantitativo, valorizzando l'esperienza direttiva della controinteressata e ritenendo le esperienze dei candidati sostanzialmente equivalenti.

  • Rigettato
    Attacco alle valutazioni sugli indicatori generali

    Le esperienze della controinteressata sono state ritenute di pari pregnanza rispetto a quelle del ricorrente, considerando la qualità del lavoro, i risultati e l'utilizzo di tecnologie. La valutazione del CSM è logica e coerente, non riducibile a un mero calcolo.

  • Rigettato
    Violazione art. 11 l. 24 marzo 1958, n. 195 e regolamento interno CSM

    La motivazione della delibera può essere frutto della combinazione della proposta della commissione e delle riflessioni emerse durante la discussione in plenum. Il concerto del Ministro si riferisce alle attitudini organizzative, non alla nomina in sé, e le modifiche in plenum non incidono sull'assenso ministeriale.

  • Rigettato
    Carenza motivazionale sulla valutazione della condotta della controinteressata

    Non era necessaria un'esplicita motivazione sulla non rilevanza delle vicende disciplinari, poiché la pronuncia di proscioglimento non costituisce preclusione. L'amministrazione ha un margine di apprezzamento nell'individuare gli elementi rilevanti per la decisione.

  • Rigettato
    Legittimità dell'art. 37 t.u. nella parte in cui impone la valutazione di vicende disciplinari concluse senza condanna

    Il primo comma dell'art. 37 t.u. impone al CSM di prendere consapevolezza di tutte le vicende disciplinari, ma non un obbligo di motivazione specifica su quelle concluse senza condanna, a meno che non siano rilevanti. La pronuncia di proscioglimento non costituisce preclusione.

  • Rigettato
    Illegittimità della delibera di nomina per mancata motivazione sulla pronuncia disciplinare di assoluzione del ricorrente

    L'omessa menzione nella motivazione del provvedimento del pronunciamento della sezione disciplinare del ricorrente non costituisce vizio, essendo manifesta l'irrilevanza del fatto, conclusosi con assoluzione.

  • Rigettato
    Valutazione delle esperienze organizzative e dirigenziali della controinteressata

    La valutazione comparativa delle esperienze è stata effettuata in modo qualitativo e coerente, considerando la complessiva durata, le dimensioni degli uffici e gli eccellenti risultati raggiunti dalla controinteressata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 7966
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7966
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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