Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 7966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7966 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07966/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10461/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10461 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe lo Pinto, Fabio Cintioli e Valentina Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Sonia Caldarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Francesco Cardarelli in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 47;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della delibera del 18 giugno 2025, con la quale l’assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura ha nominato la controinteressata a Presidente della Corte d’appello di Bologna;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, se ed in quanto occorrer possa: i) la proposta presentata dalla V commissione al plenum di affidare l’incarico di Presidente della Corte d’appello di Bologna alla controinteressata; ii) il concerto espresso dal Ministro della giustizia a favore della nomina della controinteressata a Presidente della Corte d’appello di Bologna; iii) il d.p.r. 1° aprile 2025, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 15 del 15 agosto 2025, con il quale è stata decretata «la nomina a Presidente della Corte d’appello di Bologna, a sua domanda, della dott.ssa -OMISSIS- - nata a [...] il [...] - magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado»; iv) la delibera del plenum del 26 luglio 2023 di conferma della dott.ssa -OMISSIS- nelle funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Firenze;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- -OMISSIS- il 18 novembre 2025 :
per l’annullamento dell’art. 37 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, di cui alla circolare Csm n. P-14858 del 28 luglio 2015, ove interpretato nel senso di imporre al Consiglio superiore della magistratura un obbligo di motivare espressamente in ordine alla rilevanza di vicende disciplinari concluse con assoluzione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 16 dicembre 2025 :
- del verbale della seduta antimeridiana del plenum del 18 giugno 2025, ottenuto dal ricorrente a seguito di accesso agli atti in data 21 ottobre 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente tra i quali, se ed in quanto occorrer possa, il «Resoconto sommario della seduta plenaria antimeridiana del 18 giugno 2025 ore 10,00» e il verbale di immissione nel possesso delle funzioni di Presidente della Corte d’appello di Bologna, versati agli atti dalla controinteressata in data 13 ottobre 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, nonché di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. IA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TT e IR
1. Il dott. -OMISSIS- impugnava, con il ricorso introduttivo, la delibera del Consiglio superiore della magistratura (Csm) con la quale la dott.ssa -OMISSIS- veniva nominata presidente della Corte d’appello di Bologna, nonché gli atti presupposti.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Del pari si costituiva in giudizio la controinteressata.
4. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati cui la parte ricorrente rinunciava alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
5. Con successivo ricorso incidentale condizionato, la controinteressata impugnava i medesimi atti già censurati dal ricorrente, nonché – in parte – la presupposta circ. Csm, 28 luglio 2015, P-14858 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – d’ora in avanti semplicemente t.u.).
6. In seguito, l’originario ricorrente presentava motivi aggiunti (proprî) coi quali si doleva del verbale della seduta del 18 giugno 2025 del plenum dell’organo di autogoverno che aveva deliberato la nomina in favore della controinteressata.
7. Tutte le parti, quindi, depositavano documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 25 marzo 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
8. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le varie censure spiegate con i diversi atti di impugnazione, occorre rammentare come il conferimento di un incarico direttivo costituisca un articolato procedimento in relazione al quale il Csm è chiamato a scegliere il magistrato maggiormente idoneo a ricoprire il posto, valutando il merito e le attitudini dei candidati (v. art. 25 t.u.).
9. Nel caso di specie, il Csm ha chiarito come sia il ricorrente, sia la controinteressata possedessero il merito necessario per il conferimento dell’incarico (circostanza, tra l’altro, non contestata in questo giudizio), prevalendo la dott.ssa -OMISSIS- per le attitudini e, segnatamente, per gli indicatori generali di queste. Difatti, anche nello scrutinio degli indicatori specifici per gli uffici direttivi di secondo grado (art. 20 t.u.), cui il Csm deve attribuire speciale rilievo (artt. 26 e 30 t.u.), i due candidati sono risultati sostanzialmente equivalenti: invero, mentre la nominata ha allegato un lungo incarico direttivo in primo grado (essendo stata presidente – confermata – del Tribunale di Firenze per oltre otto anni), nonché altre sporadiche esperienze rilevanti (destinataria di tre decreti di supplenza quale componente di un collegio giudicante presso la Corte d’appello, Procuratore della Repubblica f.f. per alcuni mesi all’inizio della carriera, vicario del dirigente sia presso la Pretura sia presso il Tribunale di Prato), il ricorrente ha esercitato le funzioni giurisdizionali e in appello (sia come consigliere – collaborando anche nell’organizzazione dell’ufficio – sia come titolare di un incarico semi-direttivo) e nella legittimità.
10. In relazione, invece, agli indicatori generali, e in particolare all’art. 7 t.u., i candidati sono risultati equivalenti, avendo svolto entrambi funzioni semi-direttive (la dott.ssa -OMISSIS- in primo grado, il dott. -OMISSIS- in appello, oltre che supplente o coordinatore di diverse sezioni anche in primo grado). Analoga uguaglianza è stata riscontrata anche per gli indicatori di cui agli artt. 8 (per la pluralità di esperienze maturate) 10 e 12 t.u. (avendo entrambi redatto proposte organizzative accurate e complete ed avendo costantemente curato il proprio aggiornamento professionale).
11. Dirimente è stata quindi la valutazione dei parametri di cui agli artt. 9 e 11 t.u. Quanto al primo, solo la controinteressata avrebbe esposto esperienze di collaborazione gestionale, sia allorquando era presidente di sezione del Tribunale di Firenze sia coordinando (per otto anni) il settore lavoro del Tribunale di Prato. In relazione alla seconda disposizione, invece, il Csm ha evidenziato come la nominata avesse fatto parte per tre volte del Consiglio giudiziario, abbia presieduto il comitato per le pari opportunità presso il medesimo e svolto le funzioni di magistrato coordinatore per il settore civile degli uditori giudiziari (d.m. 18 gennaio 2002). Viepiú, la dott.ssa -OMISSIS- è stata anche componente del consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni forensi di Siena.
12. La proposta della quinta commissione del Csm (unitamente ad altra di minoranza in favore dell’odierno ricorrente) qui succintamente illustrata è stata portata al plenum del 18 giugno 2025 ove, a seguito di un’ampia discussione (su cui si tornerà), è stata poi approvata a maggioranza.
13. Orbene, chiarito in termini generali il quadro fattuale, è possibile passare alla descrizione dei motivi di censura, principiando da quelli proposti col ricorso introduttivo.
14. Col primo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 37 t.u. e, segnatamente, un manifesto difetto d’istruttoria. Invero, secondo parte ricorrente il Csm avrebbe dovuto esaminare e valutare la sentenza disciplinare di proscioglimento (Csm., sez. disc., 3 maggio 2023, n. 41) ai sensi dell’art. 3- bis d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, pronunciata nei confronti dell’odierna controinteressata: l’omissione di qualsivoglia motivazione sul punto vizierebbe il provvedimento gravato, rendendolo illegittimo.
15. A mezzo della seconda doglianza, invece, si contesta in radice il giudizio comparativo. In particolare, si evidenzia come la piana applicazione dell’art. 20 t.u. avrebbe dovuto determinare la netta prevalenza del ricorrente che non dispone solo di un indicatore, bensí ben tre (esperienza in secondo grado, nella legittimità e di collaborazione), nonché una diversità di funzioni svolte nei varî settori della giustizia ordinaria. Inoltre, anche ammettendo l’equivalenza tra i candidati, il ricorrente dovrebbe prevalere per via della maggiore anzianità di ruolo (arg. ex art. 24, comma 3 t.u.).
16. Tramite la terza censura, poi, vengono attaccate le valutazioni svolte sugli indicatori generali. In particolare, non sarebbe possibile predicare l’identico valore delle esperienze di cui all’art. 8 t.u., in quanto la carriera della controinteressata – a differenza di quella del ricorrente – si sarebbe svolta quasi esclusivamente nel settore lavoro. Inoltre, anche il dott. -OMISSIS- avrebbe svolto esperienze di collaborazione ex art. 9 t.u. anche in primo grado. Quanto all’art. 11 t.u. il Csm avrebbe omesso di considerare che l’esponente ha svolto l’incarico di magistrato referente per l’informatica (Magrif), componente del comitato direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni forensi di Bologna, nonché componente di commissioni ministeriali e presidente di commissioni di collaudo in materia di informatica giuridica, compiti sicuramente equivalenti a quelli valorizzati in favore della nominata.
17. Prima di esaminare i motivi di gravame formulati col ricorso, appare opportuno esporre anche le doglianze spiegate con gli altri atti d’impugnazione, atteso che le quaestiones iuris sollevate si sovrappongono a quelle dedotte l’atto introduttivo del giudizio.
18. In particolare, con il primo motivo di ricorso incidentale la parte deduce, in via condizionata, che, ove il Collegio intendesse accogliere la prima censura formulata dal dott. -OMISSIS- si dovrebbe valutare la legittimità dell’art. 37 t.u. nella parte in cui impone al Csm – nelle procedure di conferimento degli incarichi direttivi – di valutare e motivare espressamente sulla rilevanza di vicende disciplinari concluse senza condanna: difatti, ritenere sussistente un obbligo di valutare sempre e comunque qualsiasi vicenda disciplinare (anche positivamente conclusa) si porrebbe in contrasto con le disposizioni che garantiscono l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, atteso che creerebbe una « sorta di “responsabilità potenzialmente perpetua” del magistrato ».
19. In via subordinata, con la seconda doglianza si lamenta una differente violazione dell’art. 37 t.u.: invero, se dovesse essere disatteso il percorso ermeneutico sopra descritto, si mostrerebbe una differente illegittimità della delibera di nomina, nella misura in cui il Csm non ha motivato le ragioni per le quali ha superato la pronuncia disciplinare di assoluzione che ha riguardato il ricorrente.
20. Con la terza censura, poi, si evidenzia la maggiore pregnanza delle esperienze organizzative della dott.ssa -OMISSIS-, che avrebbe altresí svolto le funzioni di dirigente amministrativo per quasi tre anni (luglio 2022-marzo 2025), circostanza sicuramente rilevante per la guida di un grande ufficio come la Corte d’appello di Bologna.
21. Passando ai motivi aggiunti presentati dal dott. -OMISSIS-, va rilevato come con la prima doglianza viene lamentata la violazione dell’art. 11 l. 24 marzo 1958, n. 195 e del regolamento interno del Csm che disciplinano l’ iter per la nomina di un magistrato a dirigente di un ufficio giudiziario. In particolare, considerato l’articolato procedimento, all’interno del quale interviene anche il Ministro della giustizia che deve esprimere il concerto, e la limitata possibilità di proporre emendamenti rispetto alla proposta formulata dalla quinta commissione, l’atto in questa sede gravato non potrebbe considerarsi integrato, quanto alla motivazione, dalla discussione avvenuta in plenum .
22. Infine, con il secondo e ultimo motivo si evidenzia come anche a voler considerata completata la motivazione della delibera per mezzo del verbale della seduta, in ogni caso la decisione sarebbe carente sotto il profilo della corretta valutazione della condotta della controinteressata che è stata assolta, ma solo per la scarsa rilevanza del fatto (art. 3- bis d.lgs. 109/2006), cosí confermando la sussistenza della condotta in violazione dei contestati artt. 1 e 2 comma 1 lett. d) d.lgs. 109/2006.
23. Conclusa la complessiva disamina di tutte le doglianze spiegate dalle parti private, va rilevato come la domanda di annullamento non possa essere accolta: ciò determina l’improcedibilità del ricorso incidentale (che nel prosieguo verrà comunque esaminato anche nel merito evidenziandone l’infondatezza).
24. All’uopo, appare opportuno principiare dallo scrutinio del primo motivo del ricorso principale: nondimeno, il suo esame ingloberà anche le questioni formulate con i primi due motivi del ricorso incidentale, nonché con le censure proposte con i motivi aggiunti, concludendo per la complessiva infondatezza di ogni mezzo di doglianza, stante la corretta applicazione dell’art. 37 t.u.
25. Per la rilevanza che assume nell’odierno giudizio, risulta doveroso trascrivere i due commi della disposizione appena menzionata, rubricata «Procedimenti disciplinari»:
« 1. Le decisioni adottate dalla sezione disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione.
2. Le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell’ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell’anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio ».
26. Orbene, il Collegio, seguendo la consolidata giurisprudenza che già in passato ha svolto l’ermeneusi della disposizione appena riportata (tra le tante v. Tar Lazio, sez. I, 18 giugno 2024, n. 12492), ritiene che il primo comma imponga al Csm di prendere consapevolezza di tutti i fatti inerenti alle vicende disciplinari degli aspiranti ad un posto direttivo, pena l’illegittimità della decisione per un vizio d’istruttoria. Viceversa, il secondo comma prescrive una preclusione semi-automatica al conferimento dell’incarico per chi sia stato condannato alla perdita dell’anzianità o alla censura (in quest’ultimo caso, solo per fatti infradecennali – sul punto v. Cons. Stato, sez. VII, 27 aprile 2023, n. 4236): l’eventuale violazione della disposizione può dar luogo sia ad una carenza istruttoria, sia ad un vizio di motivazione, nella misura in cui del fatto sia stata correttamente presa cognizione, ma lo si sia valutato in maniera illegittima.
27. Orbene, il descritto piano ermeneutico determina, nel caso di specie, la legittimità della decisione del Csm: difatti, non può operare la preclusione di cui all’art. 37, comma 2 t.u., atteso che nessuno degli aspiranti al posto è stato attinto da una condanna ad una sanzione disciplinare pari o superiore alla censura.
28. Residua dunque unicamente l’ipotetica violazione dell’art. 37, comma 1 t.u.: ma sul punto appare evidente che tutti i componenti dell’organo di autogoverno avessero piena consapevolezza della vicenda disciplinare della dott.ssa -OMISSIS-. Difatti, l’ampia discussione sviluppatasi in plenum dimostra in maniera chiara come si sia proceduto ad un’ istruttoria : con tale termine è da intendersi, in generale, l’attività nel corso della quale si provvede alla raccolta degli elementi destinati a permettere ad un organo valutativo di formulare il proprio giudizio. In tal senso, va esclusa l’estensione del significato di istruttoria al risultato dell’attività istruttoria.
29. Posta questa precisazione è evidente che come non vi sia alcun «difetto d’istruttoria», atteso che risulta pacifico che durante il lungo dibattito occorso alla seduta plenaria del 18 giugno 2025 si sia discusso proprio delle vicende disciplinari, interrogandosi alcuni consiglieri anche sul valore da attribuire ad esse: conseguentemente, non può in alcun modo sostenersi una «carenza» nell’istruttoria, atteso che emerge per tabulas la completezza del «quadro conoscitivo» in relazione al quale adottare la propria decisione.
30. Quanto al denunciato vizio di difetto di motivazione, va rilevato come esso non sia sussistente: a tal proposito occorre rammentare come l’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 imponga di indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria». Nondimeno, anche tale disposizione deve essere interpretata ed essere intesa cum grano salis .
31. In particolare, va osservato come in linea generale la delibera del Csm costituisca un atto collegiale che segue le ordinarie regole che coinvolgono simili decisioni: in particolare, la deliberazione (ossia l’atto decisionale del collegio) prevede la formulazione da parte del relatore (o da altro membro del collegio) di una proposizione significativa – che costituisce il testo del deliberando – che viene sottoposta al collegio che esprime su di essa l’assenso o il dissenso: i componenti dell’organo di autogoverno, dunque, votano, rectius , esprimono la loro volontà di aderire o meno alla proposizione del deliberando. Nell’ipotesi in cui il deliberando dovesse raccogliere la necessaria maggioranza dei consensi diviene deliberato , cioè la concreta deliberazione del collegio.
32. Tale schema generale trova poi, per il caso in esame, ulteriori complicazioni date dalla partecipazione al procedimento anche del Ministro della giustizia che adotta un atto di concerto sul quale si impegna parte ricorrente nel suo atto di motivi aggiunti.
33. Nel dettaglio, la proposta della quinta commissione del Csm viene trasmessa al Ministro della giustizia che esprime il proprio atto di concerto: cosí corredata dell’atto ministeriale, il relatore espone la proposta formulata dalla commissione sulla quale il plenum deve deliberare (v. art. 77 del. Csm 26 settembre 2016 – reg. int.). Va precisato come a seguito della relazione, ogni consigliere può prendere la parola e illustrare proposte ed emendamenti o svolgere dichiarazioni di voto (art. 80, comma 5 reg. int.): segnatamente, per gli emendamenti è prevista una disciplina ad hoc sia per la loro discussione, sia per la loro votazione (rispettivamente artt. 81 e 49 reg. int.). Una volta completata la discussione, si procede alle operazioni di voto (art. 45 reg. int.), principiando – ovviamente – dagli emendamenti (v. art. 49 reg. int.): in tal modo, la delibera finale assunta (ove siano accolti gli emendamenti) risulta «alterata» rispetto alla proposta licenziata dalla commissione consiliare.
34. Questa breve digressione evidenzia come il noyau dur dell’argomentazione sviluppata dalla parte ricorrente nell’atto di motivi aggiunti sia smentita proprio dalle disposizioni regolamentari interne: difatti, ammettendo l’emendabilità delle proposte in sede di plenum risulta chiaro come l’atto di concerto del Ministro si riferisse ad una diversa motivazione. D’altronde, la partecipazione dell’organo politico alla nomina di un magistrato quale dirigente di un ufficio giudiziario può resistere al sospetto di incostituzionalità solamente ove si riferisce a circostanze che non pregiudichino l’autonomia e l’indipendenza della magistratura: in tal senso, l’art. 11, comma 4 l. 195/1958 precisa come la valutazione del Ministro inerisca unicamente alle «attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizî», ossia la parte per cosí dire «amministrativa» di spettanza del dirigente.
35. Pertanto, segue da quanto esposto che l’eventuale integrazione della motivazione della proposta della commissione dopo l’espressione dell’atto di concerto da parte del Ministro non costituisce di per sé un vizio del procedimento, atteso che l’eventuale modifica non incide sull’assenso ministeriale. Sul punto non può rilevarsi una fallacia nell’argomentazione di parte ricorrente: invero, il concerto non è espresso sulla nomina , ossia sull’atto deliberativo (ne sarebbe lesa l’autonomia della magistratura), bensí su alcune attitudini della persona nominanda, qualità che evidentemente non può variare in seguito alla discussione in plenum , atteso che queste caratteristiche o sono o non sono possedute dal candidato.
36. Consegue da quanto esposto che la motivazione del conferimento ad un magistrato di un ufficio direttivo ben può essere frutto della combinazione della proposta, integrata delle riflessioni espresse durante la discussione in plenum (cfr. Tar Lazio, sez. I, 20 marzo 2026, n. 5328).
37. Tuttavia, nel caso in esame non era neppure necessario un’esplicita motivazione sulla non rilevanza delle vicende disciplinari. Riprendendo il concetto di istruttoria come sopra definito, va aggiunto come all’amministrazione debba sempre essere riconosciuto un certo margine di apprezzamento nell’individuazione degli elementi di fatto rilevanti per la decisione, limitando l’estensione dell’indagine conoscitiva a quello che è strettamente inerente al provvedimento da adottare: cosí, ad es., risulta totalmente irrilevante, ai fini del conferimento dell’incarico di presidente di una corte d’appello, lo stato civile o i rapporti familiari degli aspiranti, quand’anche ciò non sia espressamente escluso da alcuna disposizione (ma è agevolmente ricavabile da un’interpretazione complessiva delle norme applicabili). Inoltre, una volta limitati gli elementi conoscitivi, anche la giustificazione della scelta va, in assenza di un’espressa disposizione di legge che la prescrive, calibrata unicamente sulle ragioni rilevanti per la decisione (v. ancora art. 3 l. 241/1990): pertanto, ammettendo che l’organo di autogoverno abbia svolto approfondimenti sullo stato civile dei magistrati (magari per escludere situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 ord. giud.) la mancata motivazione circa l’assenza di causa di incompatibilità risulta sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione (come ad esempio nell’ipotesi in cui gli accertamenti appena menzionati risultino negativi).
38. Conseguentemente, nell’estensione della motivazione di un provvedimento amministrativo dirimente diviene il concetto di rilevanza : orbene, nell’interpretarlo – e quindi nell’individuare quegli elementi che debbono essere esternati per iscritto – deve ritenersi sussistente una certa discrezionalità in capo all’amministrazione procedente, potendo al contempo il giudice amministrativo sindacarne la legittimità ove vi sia una violazione dei principî di ragionevolezza o proporzionalità. Adottata questa impostazione, diviene evidente la diversa profondità che la motivazione deve assumere a seconda che l’elemento emerso dall’attività istruttoria sia o meno rilevante nell’economia della decisione (inteso come momento volitivo): in questo senso, l’amministrazione, dinnanzi ad un dato fattuale che la norma, da un lato, non impone di valutare (rendendo cioè solo facoltativo il suo apprezzamento) e, dall’altro, non qualifica come ostativo all’adozione dell’atto, può non esternare in motivazione le ragioni per le quali non ha attribuito peso alla circostanza, atteso che si tratta di elemento irrilevante.
39. Ne consegue, da quanto esposto, che il vizio di motivazione può riscontrarsi unicamente quando vengano esclusi dall’assetto motivazionale elementi rilevanti per la decisione: orbene, nel caso in esame, ciò non è avvenuto, poiché, come già evidenziato, il Csm non doveva spiegare (al piú poteva , se lo riteneva necessario) le ragioni per le quali ha ritenuto non ostativi i precedenti disciplinari – di cui aveva contezza – che hanno coinvolto i due candidati.
40. Non colgono nel segno quindi le doglianze spiegate nei varî atti d’impugnazione qui esaminati, atteso che la pronuncia disciplinare resa nei confronti della dott.ssa -OMISSIS- non è di condanna: l’aver accertato la commissione di un fatto illecito, ma di particolare tenuità, ha determinato invero il proscioglimento. Perciò risulta assente qualsivoglia preclusione al conferimento dell’incarico.
41. D’altronde, in modo analogo si sarebbe dovuto determinare il Csm anche nell’ipotesi di condanna disciplinare all’ammonimento: difatti, un simile pronunciamento, non menzionato dall’art. 37, comma 2 t.u. determina unicamente la necessità di accertamento del fatto storico della condanna, esattamente come nel caso all’odierno esame. Pertanto, se una condanna ad una sanziona lieve può risultare non ostativa al conferimento, a fortiori , tale conclusione deve – per necessità logica – estendersi all’ipotesi di pronuncia di proscioglimento: quest’ultima, infatti, evidenzia una minore offensività del fatto.
42. A conferma di quanto appena esposto basti notare come anche la proposta della commissione in favore dell’odierno ricorrente non menzioni in alcun punto la vicenda disciplinare che ha coinvolto la dott.ssa -OMISSIS-: si tratta di un segno evidente come all’interno dell’organo di autogoverno, anche tra coloro che hanno proposto il conferimento al dott. -OMISSIS-, il proscioglimento disciplinare sia stato in ogni caso valutato non ostativo.
43. Specularmente, il ragionamento può ripetersi in relazione alla vicenda disciplinare (conclusasi con assoluzione) che ha coinvolto il ricorrente principale: anche per costui, infatti, l’omessa menzione nella motivazione del provvedimento del pronunciamento della sezione disciplinare non costituisce in alcun modo vizio che inficia la delibera, essendo manifesta l’irrilevanza del fatto.
44. Chiarita quindi l’assenza di violazioni dell’art. 37 t.u., è possibile affrontare congiuntamente gli ulteriori motivi di ricorso (ivi compresi quelli spiegati con l’impugnazione incidentale), afferenti al giudizio comparativo: essi sono tutti infondati.
45. In particolare, quanto agli indicatori specifici, quella proposta da parte ricorrente è una lettura meramente quantitativa che riduce la valutazione del Csm ad una mera somma algebrica delle esperienze elencate dall’art. 20 t.u. Nondimeno, come piú volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, i parametri ricavabili dalla disposizione appena citata debbono fornire un apprezzamento qualitativo (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 6 agosto 2025, n. 6964): ed è proprio osservando da questa prospettiva il giudizio espresso dalla parte resistente che si apprezza la logicità e coerenza della decisione amministrativa.
46. Invero, mentre il ricorrente ha esperienze in secondo grado e nella legittimità, la controinteressata ha opposto un lungo incarico direttivo: la sostanziale equivalenza tra i due profili non appare frutto di un’applicazione illegittima dell’art. 20 t.u. quanto piuttosto espressione della discrezionalità che caratterizza il potere di conferimento di incarichi attribuito al Csm. A tal proposito è innegabile che chi ha diretto per quasi nove anni un ufficio di quasi cento magistrati abbia potuto dimostrare di saper gestire le multiformi evenienze della dirigenza in maniera egregia (per una vicenda per certi versi sovrapponibile v. Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2026, n. 81): circostanza che sicuramente non risulta inferiore all’aver esercitato funzioni giurisdizionali in secondo grado o nella legittimità.
47. Inoltre, proprio valutando le esperienze secondo i parametri di cui agli artt. 7, 8 e 9 t.u. emerge in maniera evidente come la pregnanza dell’incarico direttivo espletato dalla dott.ssa -OMISSIS- sia in grado di porsi sullo stesso livello del ricorrente che ha effettivamente un’esperienza temporalmente maggiore, sia un ufficio analogo a quello da conferire (ossia la Corte d’appello), sia in un ufficio di legittimità. Nondimeno, proprio i risultati conseguiti grazie all’impegno organizzativo della controinteressata consento di bilanciare l’effettiva assenza di esperienze in secondo grado.
48. Viepiú, il richiamo all’art. 8 t.u. da parte dell’esponente appare controintuitivo: difatti, se è vero che nel corso della sua carriera la dott.ssa -OMISSIS- si è molto impegnata nel settore del lavoro (sia nella soppressa pretura, sia in tribunale), va evidenziato come ella abbia altresí operato nel settore penale, svolgendo anche le differenti funzioni requirenti. Proprio in tale campo, la controinteressata ha pure svolto funzioni dirigenziali di fatto: sebbene assai risalenti nel tempo, ciò dimostra la capacità di guidare un ufficio giudiziario indipendentemente dalle specifiche funzioni o dal particolare settore nel quale si è assegnati in via principale.
49. Sotto tale profilo, quindi, non persuasive sono le argomentazioni della parte ricorrente che si limitano a sostenere la propria prevalenza in forza del mero dato numerico. In tal senso, tuttavia, va rilevato come il Csm abbia pienamente considerato tutti i dati fattuali prescritti dall’art. 20 t.u. (v. pagg. 77-78 della delibera gravata), reputandoli però equivalenti alle esperienze direttive della ricorrente, tenuto conto « della loro complessiva durata, delle dimensioni degli uffici in cui sono state maturate (con particolare riferimento al Tribunale di Firenze) e degli eccellenti risultati raggiunti » (pag. 81 delibera): orbene, un simile apprezzamento non appare irragionevole o sproporzionato, iscrivendosi a pieno titolo in una logica e coerente valutazione discrezionale. Diversamente opinando, l’organo di autogoverno verrebbe ridotto a mero ufficio ragionieristico impegnato in pratiche abbachistiche.
50. Analoghe considerazioni valgono altresí per gli indicatori generali che risultano aver orientato il Csm verso la controinteressata.
51. In particolare, nuovamente con riferimento all’art. 8 t.u. è lo stesso ricorrente che evidenzia come la controinteressata abbia svolto funzioni requirenti, giudicanti civili, penali e di secondo grado: orbene, quand’anche si sia trattato esperienze temporalmente circoscritte, ciò non esclude che esse ben possono equivalere a quelle maturate dal dott. -OMISSIS-, soprattutto considerando rilevanti anche le altre circostanze menzionate dalla disposizione citata, quale la qualità del lavoro, i risultati raggiunti, l’utilizzo di tecnologie avanzate.
52. Viepiú, chiara risulta l’equivalenza quanto agli incarichi semi-direttivi (art. 7 t.u.), non risultando necessariamente dirimente (trattandosi di indicatore generale) la circostanza che il ricorrente abbia ricoperto l’ufficio di presidente di sezione in una corte d’appello, mentre la controinteressata ha svolto l’incarico in un ufficio di primo grado. Difatti, rilevante è l’aver avuto in passato l’effettivo onere di organizzare il lavoro di altri magistrati, interfacciandosi anche con il personale amministrativo: circostanza, in relazione alla quale ambedue i candidati hanno saputo farsi apprezzare.
53. Al contempo, non irragionevole è la preferenza accordata alla controinteressata in relazione al parametro di cui all’art. 11 t.u. Difatti, il presidente della corte d’appello presiede per legge il consiglio giudiziario del distretto: conseguentemente, l’aver già in passato (per tre volte) ricoperto un simile incarico consente di affermare la consapevolezza delle dinamiche interne all’organo locale di autogoverno, nonché di formulare una prognosi favorevole sulle attitudini della dott.ssa -OMISSIS-.
54. Similmente, anche la presidenza del comitato per le pari opportunità presso il consiglio giudiziario e il coordinamento degli uditori giudiziari costituiscono altre esperienze che dimostrano come la controinteressata abbia sinora sempre dimostrato capacità ed idoneità nel coordinare e collaborare con altri magistrati, di modo da risultare idonea a coprire il posto di presidente della Corte d’appello di Bologna.
55. A fronte di tali osservazioni, le doglianze di parte ricorrente non sono in grado di infirmare la logica motivazione del provvedimento gravato. In particolare, non risulta omessa la valutazione dell’incarico di magistrato referente per l’informatica svolta dal ricorrente (menzionata a pag. 76 della delibera), risultando nondimeno tale attività recessiva rispetto alla pluralità di esperienze indicate dall’art. 11 t.u. e vantate dalla ricorrente.
56. Inconferente poi appare il richiamo alle attività componente del comitato direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni forensi di Bologna e di alcune commissioni ministeriali di collaudo in materia di informatica giuridica, atteso che si tratta di circostanze irrilevanti ai sensi del ridetto art. 11 t.u.
57. Pertanto, alla luce di quanto esposto, la delibera gravata resiste alle censure di legittimità formulate dalla parte ricorrente sia con l’atto introduttivo, sia coi motivi aggiunti: il rigetto della domanda di annullamento determina l’improcedibilità del ricorso incidentale, presentato in via condizionale.
58. La complessità delle questioni trattate determina l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, cosí provvede:
- respinge il ricorso;
- respinge l’atto di motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutte le parti private menzionate.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO PO, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
IA GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA GI | TO PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.