Articolo 47 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25
Articolo 46Articolo 48
Versione
15 febbraio 1951
Art. 47.
L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento ai fini delle imposte dirette ordinarie dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive trascorsi i termini indicati nell'art. 4. In nessun caso, pero', detto termine di prescrizione potra' scadere prima del 31 dicembre 1951.
Entro lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo 33.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1951
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