CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6786 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV CO Presidente;
2) Dr. CE ES IZ UL Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 4632/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025, tra:
- (C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._1
procura in calce alla comparsa in riassunzione, dall'avvocato ANTONIO CACCAVANO
(C.F.: ), con il quale elettivamente domicilia in Strongoli (Kr) alla via C.F._2
Rosario n. 1
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di
1 costituzione, dall'avvocato MARINA CIZZA (C.F.: ) e dall'avvocato C.F._3
IL ON (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Napoli C.F._4
alla via G. Verdi n. 18 presso lo studio dell'avvocato Annalisa Antonelli
- resistente –
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale, dall'avvocato DOMENICO GULLO (C.F.:
) dell'avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._5
via D. Fontana presso lo studio dell'avvocato Flavia Avallone
- terza chiamata in causa –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente, a seguito della sentenza n° 94/2019 del Giudice di Pace di Strongoli di declaratoria di incompetenza, con atto notificato il 25.10.2019 ha riassunto innanzi a questo
Tribunale delle Acque il giudizio originariamente proposto contro la , Controparte_2
con il quale ha premesso:
- di essere proprietario e coltivatore di un fondo agricolo sito nel Comune di Strongoli (Kr), riportato in catasto al foglio 7, p.lla 75 (successivamente, con memoria depositata in data
30.11.2020, ha precisato che il foglio di mappa era il 39);
- che tale fondo è coltivato a finocchi;
- che in data 03.11.2010 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale il torrente ha tracimato ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali Per_1
quello di esso ricorrente, che è stato invaso da acque putride e detriti, causando ingenti danni al terreno, alle coltivazioni ivi presenti, nonché a mezzi agricoli, recinzione e animali, per un totale complessivo pari ad € 23.000,00, come meglio specificato nella perizia di parte a firma dell'architetto ; Persona_2
- che la detta esondazione è stata causata dallo stato di degrado assoluto in cui versa il torrente per mancata manutenzione da parte della Provincia di Crotone, che è Per_1
proprietaria e custode.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei CP_2
danni patrimoniali subiti per la perdita delle colture in atto, nonché dei mezzi agricoli, della
2 recinzione e degli animali, peraltro limitando tale richiesta alla somma di euro 5.000,00, oltre a rivalutazione ed interessi.
…
In data 16.01.2020 si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito in Controparte_2 via preliminare la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, ha contestato la propria
“legittimazione passiva”, sostenendo che la responsabilità del preteso danno è da ascriversi unicamente alla , giacché non è mai intervenuto l'effettivo trasferimento Controparte_3 delle funzioni in materia di demanio idrico dalla Regione alle Province;
ha dedotto, inoltre,
l'eccezionalità dell'evento e la carenza di prova rispetto al nesso di causalità tra la presunta difettosa manutenzione dell'alveo ed il danno prospettato;
ha contestato, altresì, il “quantum” della domanda richiesto dal ricorrente.
Alla udienza del 03.03.2020 il ricorrente, in risposta all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla , ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in CP_2 causa la . Controparte_3
A seguito dell'atto di chiamata in causa notificato in data 04.06.2020 si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta per il decorso Controparte_3 del termine quinquennale ex art. 2947 c.c., sostenendo che nei suoi confronti non risulta proposto alcun atto interruttivo;
ha inoltre contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che il ricorrente non ha chiarito le ragioni per le quali essa dovrebbe CP_3 rispondere dei fatti dedotti in giudizio;
nel merito, ha anch'essa dedotto l'eccezionalità dell'evento alluvionale de quo.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato in data
03.10.2023 e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
La circostanza che il ricorrente sia proprietario del fondo per cui è causa (terreno sito nel
Comune di Strongoli, riportato in catasto al foglio 39, particella n° 75) è comprovata dall'atto di divisione per Notar del 26.03.2014 e dalla visura catastale dell'immobile. Persona_3
3 Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, pur indicando precisamente il numero di particella (75), aveva invece erroneamente indicato il numero del foglio di mappa (7) e solo con le memorie depositate in data 30.11.2020 ha precisato che il numero corretto era il 39.
Ebbene, contrariamente a quanto eccepito dalla , tale precisazione non Controparte_3
incorre in alcuna preclusione processuale.
E ciò sia perché si tratta della correzione di un mero errore materiale e sia perché, ad ogni buon conto, sia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno statuito che, dalla lettura combinata degli artt. 158 e 180 del T.U. n°
1775/33, emerge che nel rito speciale delle acque le parti, fino al momento in cui il consigliere delegato, ricevuta la precisazione delle conclusioni, le rinvia dinanzi al collegio per la discussione, possono modificare le proprie domande, proporne di nuove ed avanzare nuove richieste istruttorie, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 309 dell'11/11/2016; Cass., Sezioni Unite, n° 15279 del 20/06/2017).
Né è corretta l'affermazione della secondo cui della succitata particella 75 del foglio CP_3
39 l'odierno ricorrente sarebbe mero comproprietario: al contrario, dall'atto Parte_1
di divisione del 26.3.2014, prodotto dal ricorrente unitamente al ricorso, emerge che la detta particella viene a assegnata in piena proprietà (cfr. pagina 3 ad finem e Parte_1
pagina 4).
Peraltro, la circostanza che parte ricorrente coltivasse il fondo per cui è causa è provata dalle dichiarazioni dei testi e , e anche solo sulla base di esse si può ritenere Tes_1 Tes_2
assolto l'onere della prova in relazione al diritto di parte ricorrente ad agire per il risarcimento del danno lamentato in ricorso, stante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è il semplice rapporto di disponibilità del bene che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti dal bene stesso (cfr. Cass., sez. 3, n° 5421/2000: “Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà”), ed è quindi la semplice disponibilità del fondo che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti alle colture esistenti sul fondo stesso
(cfr. Cass 14232/99: “Il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per
4 circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa (nella specie: coltivazione di un orto) e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere;
deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva all'azione di risarcimento sulla base del semplice rapporto di coltivazione”; vedi anche Cass.,
15233/07; TSAP 190/15).
La circostanza che nel novembre dell'anno 2010 il torrente bbia tracimato, allagando Per_1
il fondo del ricorrente, che veniva così ricoperto di melma e detriti, è dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali dei succitati testi (amico del ricorrente) e Tes_1 Tes_2
(conoscente del ricorrente).
Sebbene i testi non abbiano indicato quali coltivazioni fossero presenti sul terreno de quo al momento del fatto, entrambi hanno però dichiarato che “i terreni erano tutti allagati e coltivati” e che, a seguito dell'inondazione, le colture ivi presenti sono andate distrutte.
Il teste ha, altresì, riferito di aver visto effettuare sul terreno “lavori di pulizia delle Tes_2
frasche e dei rametti”.
Con particolare riferimento ai danni alla motopompa, invece, il teste ha dichiarato: Tes_1
“delle foto mostratemi presenti nella relazione peritale dell'ing. riconosco la foto Per_2
della motopompa come quella appartenente al sig. , mentre il teste , sul Pt_1 Tes_3
capo 5) della articolazione istruttoria, ha riferito: “è vero. Ricordo che l'acqua se l'era portato via. Ricordo che il sig. non trovava la motopompa mentre era rimasto solo il Pt_1
pescaggio, ossia il tubo per l'aspirazione”.
Allegate alla consulenza di parte vi sono, inoltre, delle foto che immortalano la presenza abbondante di acqua e di un cospicuo strato di fango sul terreno del ricorrente, mentre allegate alla CTU, relativa al procedimento svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Strongoli, vi sono ulteriori foto che ritraggono le condizioni precarie in cui versa il torrente Per_1
I detti testi, inoltre, hanno confermato che il torrente, al momento dell'inondazione, era in completo stato di abbandono e si presentava ricoperto di vegetazione spontanea, rifiuti e detriti e che mai in passato erano state effettuate operazioni di pulizia del torrente.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che nel novembre dell'anno 2010 si è verificata l'esondazione del torrente Blausi, a seguito della
5 quale il fondo del ricorrente è stato invaso da fango, subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco ed alla motopompa.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del torrente ra, all'epoca dell'evento Per_1
esondativo, la Provincia di . CP_2
Va premesso che l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda nello specifico la va rilevato che, ai sensi dell'art. 88 Controparte_3
lettere b) e d) della legge regionale n° 34/2002 e della successiva delibera di giunta regionale n° 943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche nonché i relativi compiti di polizia sono state attribuite dalla Regione alle Province;
successivamente, a far data dall'1.8.2015, a seguito degli artt. 1 legge regionale n° 14/2015 ed 1 legge regionale n° 56/2014, la Regione ha nuovamente riassunto tutte le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle
Province.
Ne consegue che, all'epoca dell'evento esondativo lamentato in ricorso (03.11.2010), gli obblighi manutentivi ricadevano sulla Provincia di . CP_2
Tuttavia, ai sensi del comma 96 del succitato art. 1 legge regionale n° 56/2014, la CP_3
, nel riassumere le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province,
[...]
è subentrata anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (“Nel trasferimento delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso ...”; al subentro della nei rapporti attivi e passivi in corso, Controparte_3
con conseguente fenomeno successorio, in relazione ai processi pendenti, regolato dall'art. 111 c.p.c., fa riferimento anche Cass., Sezioni Unite, n° 21690 del 26/08/2019).
Ne consegue che, in virtù della detta successione alla Provincia della Regione Calabria anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, è quest'ultima (chiamata nel presente giudizio dalla parte ricorrente dopo aver ottenuto apposita autorizzazione da parte del giudice) che va ritenuta responsabile delle obbligazioni risarcitorie che scaturiscono, come nel caso di specie, da una carente manutenzione del demanio idrico e
6 delle opere idrauliche in generale, senza peraltro che residui una possibilità di condanna solidale della , per quanto originaria titolare dell'obbligazione risarcitoria. CP_2
A quest'ultimo proposito va invero evidenziato che, come ad esempio statuito, da Cass., sez. 2, n° 3236 del 07/02/2017, in caso di trasferimento a titolo particolare della "res litigiosa", solo il successore a titolo particolare è destinatario degli effetti sostanziali della sentenza (anche qualora il processo dovesse proseguire esclusivamente tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 comma 1 c.p.c.) e, nel caso che egli diventi parte del processo per intervento volontario o per esservi stato chiamato (nel caso affrontato dalla Suprema
Corte la chiamata in giudizio del successore a titolo particolare era stata effettuata, nel corso del processo, ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c.), è esclusivamente nei suoi confronti che va pronunziata la sentenza di condanna.
…
In virtù della detta successione nei rapporti passivi va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla . Controparte_3
Se è infatti vero che il primo atto interruttivo della prescrizione nei suoi confronti è costituito dall'atto di chiamata in causa notificatole in data 4.6.2020, tuttavia nei confronti della
Provincia di , sua dante causa, la prescrizione è stata interrotta con l'atto di citazione CP_2
dinanzi al Giudice di pace di Strongoli, notificato in data 11.2.2013.
A seguito della sentenza n° 94/2019, pubblicata in data 26.6.2019, con la quale il Giudice di pace si è dichiarato incompetente per materia per essere competente il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, la causa è stata tempestivamente riassunta nei confronti della nel termine trimestrale ex art. 50 c.p.c., con atto notificato in data 25.10.2019, CP_2
ragione per la quale si è mantenuto fermo l'effetto a carattere permanente dell'interruzione della prescrizione, previsto dal comma 2 dell'art. 2945 c.c.
Ciò posto, è ovvio che, essendo la succeduta nei rapporti passivi della Controparte_3
, valgano nei suoi confronti gli effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione che CP_2
in tali rapporti passivi si sono verificati nei confronti della prima della successione. CP_2
D'altronde, sia all'epoca dei fatti sia all'epoca della proposizione del giudizio originario l'ente tenuto alla manutenzione del torrente Blausi era la Provincia, ragione per la quale del tutto correttamente il ricorrente aveva proposto il giudizio nei confronti della sola Provincia di
Crotone.
7 …
In definitiva, in virtù degli obblighi di custodia gravanti sulla all'epoca dell'evento CP_2
esondativo de quo, la è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di CP_3
successore a titolo particolare della nei rapporti attivi e passivi in corso, Controparte_2
compreso il contenzioso, per i danni subiti dal ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
E' infatti pacifico che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa una specifica responsabilità omissiva nella manutenzione del corso d'acqua.
In particolare, sia la Provincia di Crotone che la si sono limitate a dedurre Controparte_3
del tutto genericamente l'eccezionalità degli eventi piovosi di cui al ricorso, ma senza allegare dati pluviometrici (fondamentali, invece, per poter fondare un giudizio di eccezionalità e di imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche: cfr. Cass., sez. 3, n°
30521 del 22/11/2019; Cass., sez. 3, n° 2482 del 01/02/2018) ed allegando invece una mera dichiarazione dello stato di emergenza, laddove invece, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del
1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del
1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di
8 tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n° 14861 del 31/05/2019).
A ciò si aggiunga che il carattere eccezionale degli eventi piovosi dell'inizio di novembre
2010 è stata espressamente esclusa dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di pace prima della dichiarazione di incompetenza (cfr. pagina 21 della consulenza), il quale ha anzi precisato che è sì vero che le piogge dell'1, 2 e 3 novembre hanno scatenato l'evento alluvionale, ma è anche vero che “l'alluvione è avvenuta anche a causa della mancata manutenzione dell'alveo, che ha reso difficoltoso il deflusso delle acque di piena” (cfr. pagina
22 della consulenza).
…
Non resta quindi che quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
In proposito va ribadito che, dinanzi al Giudice di pace, si è svolta una consulenza tecnica d'ufficio, con la quale il consulente ha stimato un danno complessivo pari ad euro 10.310,00, di cui euro 6.810,00 a titolo di mancato guadagno dalla coltivazione di finocchi ed euro
3.500,00 per la perdita dell'elettropompa.
Ad avviso di questo Tribunale tali stime appaiono condivisibili in quanto sufficientemente motivate circa le modalità di calcolo (per quanto riguarda il mancato guadagno il consulente ha tenuto conto della resa media ad ettaro dei campi di finocchi della zona, della superficie del terreno in oggetto e dei prezzi di vendita esercitati dalle aziende locali;
per quanto riguarda l'elettropompa il consulente ha tenuto conto dei listini di vendita per elettropompe della marca e del tipo di quella posseduta dal ricorrente, come documentata fotograficamente, e su tali prezzi di vendita ha operato una riduzione tenuto conto degli anni di vita dell'elettropompa in oggetto).
Peraltro il ricorrente ha limitato la sua richiesta risarcitoria, sia nell'atto introduttivo, sia in sede di precisazione delle conclusioni (con le quali si è riportato all'atto introduttivo), alla somma di euro 5.000,00 (oltre ad interessi e rivalutazione), e pertanto a tale somma deve essere limitata la condanna di parte convenuta.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (03.11.2010) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che
9 nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la va condannata al Controparte_3
pagamento, in favore del ricorrente e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 125,00 per spese vive (contributo unificato euro 98,00 + marca da bollo euro 27,00) e della somma di euro 3.250,00 per onorari (fase di studio: euro 600,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 950,00; fase decisionale: euro 1.100,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi previsti dalla tabella 12 allegata al
D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano
10 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, al quale occorre infatti aggiungere rivalutazione ed interessi maturati fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n° 2274 del 04/02/2005).
Si ritengono, invece, sussistenti gli estremi per compensare le spese processuali tra il ricorrente e la Provincia di , rinvenendosi le eccezionali e gravi ragioni nella CP_2
particolarità delle vicende successorie che hanno interessato la Provincia di e la CP_2
nel contenzioso in questione. Controparte_3
...
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 5.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 03.11.2010 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 03.11.2010 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento a favore del ricorrente, e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 125,00 per spese vive ed in euro 3.250,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra il ricorrente e la Provincia di
. CP_2
11 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
CE ES IZ UL LV CO
12
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV CO Presidente;
2) Dr. CE ES IZ UL Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 4632/2019, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 05.11.2025, tra:
- (C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._1
procura in calce alla comparsa in riassunzione, dall'avvocato ANTONIO CACCAVANO
(C.F.: ), con il quale elettivamente domicilia in Strongoli (Kr) alla via C.F._2
Rosario n. 1
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di
1 costituzione, dall'avvocato MARINA CIZZA (C.F.: ) e dall'avvocato C.F._3
IL ON (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Napoli C.F._4
alla via G. Verdi n. 18 presso lo studio dell'avvocato Annalisa Antonelli
- resistente –
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale, dall'avvocato DOMENICO GULLO (C.F.:
) dell'avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla C.F._5
via D. Fontana presso lo studio dell'avvocato Flavia Avallone
- terza chiamata in causa –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente, a seguito della sentenza n° 94/2019 del Giudice di Pace di Strongoli di declaratoria di incompetenza, con atto notificato il 25.10.2019 ha riassunto innanzi a questo
Tribunale delle Acque il giudizio originariamente proposto contro la , Controparte_2
con il quale ha premesso:
- di essere proprietario e coltivatore di un fondo agricolo sito nel Comune di Strongoli (Kr), riportato in catasto al foglio 7, p.lla 75 (successivamente, con memoria depositata in data
30.11.2020, ha precisato che il foglio di mappa era il 39);
- che tale fondo è coltivato a finocchi;
- che in data 03.11.2010 si è verificato un evento alluvionale, a seguito del quale il torrente ha tracimato ed ha riversato tutto il suo carico idraulico sui fondi limitrofi, tra i quali Per_1
quello di esso ricorrente, che è stato invaso da acque putride e detriti, causando ingenti danni al terreno, alle coltivazioni ivi presenti, nonché a mezzi agricoli, recinzione e animali, per un totale complessivo pari ad € 23.000,00, come meglio specificato nella perizia di parte a firma dell'architetto ; Persona_2
- che la detta esondazione è stata causata dallo stato di degrado assoluto in cui versa il torrente per mancata manutenzione da parte della Provincia di Crotone, che è Per_1
proprietaria e custode.
Ha quindi avanzato richiesta di condanna della convenuta al risarcimento dei CP_2
danni patrimoniali subiti per la perdita delle colture in atto, nonché dei mezzi agricoli, della
2 recinzione e degli animali, peraltro limitando tale richiesta alla somma di euro 5.000,00, oltre a rivalutazione ed interessi.
…
In data 16.01.2020 si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito in Controparte_2 via preliminare la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, ha contestato la propria
“legittimazione passiva”, sostenendo che la responsabilità del preteso danno è da ascriversi unicamente alla , giacché non è mai intervenuto l'effettivo trasferimento Controparte_3 delle funzioni in materia di demanio idrico dalla Regione alle Province;
ha dedotto, inoltre,
l'eccezionalità dell'evento e la carenza di prova rispetto al nesso di causalità tra la presunta difettosa manutenzione dell'alveo ed il danno prospettato;
ha contestato, altresì, il “quantum” della domanda richiesto dal ricorrente.
Alla udienza del 03.03.2020 il ricorrente, in risposta all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla , ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in CP_2 causa la . Controparte_3
A seguito dell'atto di chiamata in causa notificato in data 04.06.2020 si è costituita in giudizio la , la quale ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta per il decorso Controparte_3 del termine quinquennale ex art. 2947 c.c., sostenendo che nei suoi confronti non risulta proposto alcun atto interruttivo;
ha inoltre contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che il ricorrente non ha chiarito le ragioni per le quali essa dovrebbe CP_3 rispondere dei fatti dedotti in giudizio;
nel merito, ha anch'essa dedotto l'eccezionalità dell'evento alluvionale de quo.
…
Ammessa la prova per testi ed espletata la stessa dinanzi al Tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato in data
03.10.2023 e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
La circostanza che il ricorrente sia proprietario del fondo per cui è causa (terreno sito nel
Comune di Strongoli, riportato in catasto al foglio 39, particella n° 75) è comprovata dall'atto di divisione per Notar del 26.03.2014 e dalla visura catastale dell'immobile. Persona_3
3 Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, pur indicando precisamente il numero di particella (75), aveva invece erroneamente indicato il numero del foglio di mappa (7) e solo con le memorie depositate in data 30.11.2020 ha precisato che il numero corretto era il 39.
Ebbene, contrariamente a quanto eccepito dalla , tale precisazione non Controparte_3
incorre in alcuna preclusione processuale.
E ciò sia perché si tratta della correzione di un mero errore materiale e sia perché, ad ogni buon conto, sia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno statuito che, dalla lettura combinata degli artt. 158 e 180 del T.U. n°
1775/33, emerge che nel rito speciale delle acque le parti, fino al momento in cui il consigliere delegato, ricevuta la precisazione delle conclusioni, le rinvia dinanzi al collegio per la discussione, possono modificare le proprie domande, proporne di nuove ed avanzare nuove richieste istruttorie, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 309 dell'11/11/2016; Cass., Sezioni Unite, n° 15279 del 20/06/2017).
Né è corretta l'affermazione della secondo cui della succitata particella 75 del foglio CP_3
39 l'odierno ricorrente sarebbe mero comproprietario: al contrario, dall'atto Parte_1
di divisione del 26.3.2014, prodotto dal ricorrente unitamente al ricorso, emerge che la detta particella viene a assegnata in piena proprietà (cfr. pagina 3 ad finem e Parte_1
pagina 4).
Peraltro, la circostanza che parte ricorrente coltivasse il fondo per cui è causa è provata dalle dichiarazioni dei testi e , e anche solo sulla base di esse si può ritenere Tes_1 Tes_2
assolto l'onere della prova in relazione al diritto di parte ricorrente ad agire per il risarcimento del danno lamentato in ricorso, stante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è il semplice rapporto di disponibilità del bene che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti dal bene stesso (cfr. Cass., sez. 3, n° 5421/2000: “Anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà”), ed è quindi la semplice disponibilità del fondo che legittima ad agire per il risarcimento dei danni subiti alle colture esistenti sul fondo stesso
(cfr. Cass 14232/99: “Il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per
4 circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa (nella specie: coltivazione di un orto) e possa dal danneggiamento di questa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere;
deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva all'azione di risarcimento sulla base del semplice rapporto di coltivazione”; vedi anche Cass.,
15233/07; TSAP 190/15).
La circostanza che nel novembre dell'anno 2010 il torrente bbia tracimato, allagando Per_1
il fondo del ricorrente, che veniva così ricoperto di melma e detriti, è dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali dei succitati testi (amico del ricorrente) e Tes_1 Tes_2
(conoscente del ricorrente).
Sebbene i testi non abbiano indicato quali coltivazioni fossero presenti sul terreno de quo al momento del fatto, entrambi hanno però dichiarato che “i terreni erano tutti allagati e coltivati” e che, a seguito dell'inondazione, le colture ivi presenti sono andate distrutte.
Il teste ha, altresì, riferito di aver visto effettuare sul terreno “lavori di pulizia delle Tes_2
frasche e dei rametti”.
Con particolare riferimento ai danni alla motopompa, invece, il teste ha dichiarato: Tes_1
“delle foto mostratemi presenti nella relazione peritale dell'ing. riconosco la foto Per_2
della motopompa come quella appartenente al sig. , mentre il teste , sul Pt_1 Tes_3
capo 5) della articolazione istruttoria, ha riferito: “è vero. Ricordo che l'acqua se l'era portato via. Ricordo che il sig. non trovava la motopompa mentre era rimasto solo il Pt_1
pescaggio, ossia il tubo per l'aspirazione”.
Allegate alla consulenza di parte vi sono, inoltre, delle foto che immortalano la presenza abbondante di acqua e di un cospicuo strato di fango sul terreno del ricorrente, mentre allegate alla CTU, relativa al procedimento svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Strongoli, vi sono ulteriori foto che ritraggono le condizioni precarie in cui versa il torrente Per_1
I detti testi, inoltre, hanno confermato che il torrente, al momento dell'inondazione, era in completo stato di abbandono e si presentava ricoperto di vegetazione spontanea, rifiuti e detriti e che mai in passato erano state effettuate operazioni di pulizia del torrente.
Sulla scorta della citata documentazione e delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) si può, quindi, ritenere provato che nel novembre dell'anno 2010 si è verificata l'esondazione del torrente Blausi, a seguito della
5 quale il fondo del ricorrente è stato invaso da fango, subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco ed alla motopompa.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del torrente ra, all'epoca dell'evento Per_1
esondativo, la Provincia di . CP_2
Va premesso che l'art. 86 del d.lgs. 112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda nello specifico la va rilevato che, ai sensi dell'art. 88 Controparte_3
lettere b) e d) della legge regionale n° 34/2002 e della successiva delibera di giunta regionale n° 943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche nonché i relativi compiti di polizia sono state attribuite dalla Regione alle Province;
successivamente, a far data dall'1.8.2015, a seguito degli artt. 1 legge regionale n° 14/2015 ed 1 legge regionale n° 56/2014, la Regione ha nuovamente riassunto tutte le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle
Province.
Ne consegue che, all'epoca dell'evento esondativo lamentato in ricorso (03.11.2010), gli obblighi manutentivi ricadevano sulla Provincia di . CP_2
Tuttavia, ai sensi del comma 96 del succitato art. 1 legge regionale n° 56/2014, la CP_3
, nel riassumere le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province,
[...]
è subentrata anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (“Nel trasferimento delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso ...”; al subentro della nei rapporti attivi e passivi in corso, Controparte_3
con conseguente fenomeno successorio, in relazione ai processi pendenti, regolato dall'art. 111 c.p.c., fa riferimento anche Cass., Sezioni Unite, n° 21690 del 26/08/2019).
Ne consegue che, in virtù della detta successione alla Provincia della Regione Calabria anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, è quest'ultima (chiamata nel presente giudizio dalla parte ricorrente dopo aver ottenuto apposita autorizzazione da parte del giudice) che va ritenuta responsabile delle obbligazioni risarcitorie che scaturiscono, come nel caso di specie, da una carente manutenzione del demanio idrico e
6 delle opere idrauliche in generale, senza peraltro che residui una possibilità di condanna solidale della , per quanto originaria titolare dell'obbligazione risarcitoria. CP_2
A quest'ultimo proposito va invero evidenziato che, come ad esempio statuito, da Cass., sez. 2, n° 3236 del 07/02/2017, in caso di trasferimento a titolo particolare della "res litigiosa", solo il successore a titolo particolare è destinatario degli effetti sostanziali della sentenza (anche qualora il processo dovesse proseguire esclusivamente tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 comma 1 c.p.c.) e, nel caso che egli diventi parte del processo per intervento volontario o per esservi stato chiamato (nel caso affrontato dalla Suprema
Corte la chiamata in giudizio del successore a titolo particolare era stata effettuata, nel corso del processo, ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c.), è esclusivamente nei suoi confronti che va pronunziata la sentenza di condanna.
…
In virtù della detta successione nei rapporti passivi va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla . Controparte_3
Se è infatti vero che il primo atto interruttivo della prescrizione nei suoi confronti è costituito dall'atto di chiamata in causa notificatole in data 4.6.2020, tuttavia nei confronti della
Provincia di , sua dante causa, la prescrizione è stata interrotta con l'atto di citazione CP_2
dinanzi al Giudice di pace di Strongoli, notificato in data 11.2.2013.
A seguito della sentenza n° 94/2019, pubblicata in data 26.6.2019, con la quale il Giudice di pace si è dichiarato incompetente per materia per essere competente il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, la causa è stata tempestivamente riassunta nei confronti della nel termine trimestrale ex art. 50 c.p.c., con atto notificato in data 25.10.2019, CP_2
ragione per la quale si è mantenuto fermo l'effetto a carattere permanente dell'interruzione della prescrizione, previsto dal comma 2 dell'art. 2945 c.c.
Ciò posto, è ovvio che, essendo la succeduta nei rapporti passivi della Controparte_3
, valgano nei suoi confronti gli effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione che CP_2
in tali rapporti passivi si sono verificati nei confronti della prima della successione. CP_2
D'altronde, sia all'epoca dei fatti sia all'epoca della proposizione del giudizio originario l'ente tenuto alla manutenzione del torrente Blausi era la Provincia, ragione per la quale del tutto correttamente il ricorrente aveva proposto il giudizio nei confronti della sola Provincia di
Crotone.
7 …
In definitiva, in virtù degli obblighi di custodia gravanti sulla all'epoca dell'evento CP_2
esondativo de quo, la è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di CP_3
successore a titolo particolare della nei rapporti attivi e passivi in corso, Controparte_2
compreso il contenzioso, per i danni subiti dal ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
E' infatti pacifico che, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n° 8811 del 12/05/2020).
Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, ma è anzi emersa una specifica responsabilità omissiva nella manutenzione del corso d'acqua.
In particolare, sia la Provincia di Crotone che la si sono limitate a dedurre Controparte_3
del tutto genericamente l'eccezionalità degli eventi piovosi di cui al ricorso, ma senza allegare dati pluviometrici (fondamentali, invece, per poter fondare un giudizio di eccezionalità e di imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche: cfr. Cass., sez. 3, n°
30521 del 22/11/2019; Cass., sez. 3, n° 2482 del 01/02/2018) ed allegando invece una mera dichiarazione dello stato di emergenza, laddove invece, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del
1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del
1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di
8 tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n° 14861 del 31/05/2019).
A ciò si aggiunga che il carattere eccezionale degli eventi piovosi dell'inizio di novembre
2010 è stata espressamente esclusa dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di pace prima della dichiarazione di incompetenza (cfr. pagina 21 della consulenza), il quale ha anzi precisato che è sì vero che le piogge dell'1, 2 e 3 novembre hanno scatenato l'evento alluvionale, ma è anche vero che “l'alluvione è avvenuta anche a causa della mancata manutenzione dell'alveo, che ha reso difficoltoso il deflusso delle acque di piena” (cfr. pagina
22 della consulenza).
…
Non resta quindi che quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
In proposito va ribadito che, dinanzi al Giudice di pace, si è svolta una consulenza tecnica d'ufficio, con la quale il consulente ha stimato un danno complessivo pari ad euro 10.310,00, di cui euro 6.810,00 a titolo di mancato guadagno dalla coltivazione di finocchi ed euro
3.500,00 per la perdita dell'elettropompa.
Ad avviso di questo Tribunale tali stime appaiono condivisibili in quanto sufficientemente motivate circa le modalità di calcolo (per quanto riguarda il mancato guadagno il consulente ha tenuto conto della resa media ad ettaro dei campi di finocchi della zona, della superficie del terreno in oggetto e dei prezzi di vendita esercitati dalle aziende locali;
per quanto riguarda l'elettropompa il consulente ha tenuto conto dei listini di vendita per elettropompe della marca e del tipo di quella posseduta dal ricorrente, come documentata fotograficamente, e su tali prezzi di vendita ha operato una riduzione tenuto conto degli anni di vita dell'elettropompa in oggetto).
Peraltro il ricorrente ha limitato la sua richiesta risarcitoria, sia nell'atto introduttivo, sia in sede di precisazione delle conclusioni (con le quali si è riportato all'atto introduttivo), alla somma di euro 5.000,00 (oltre ad interessi e rivalutazione), e pertanto a tale somma deve essere limitata la condanna di parte convenuta.
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (03.11.2010) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che
9 nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1,
n° 12961 del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la va condannata al Controparte_3
pagamento, in favore del ricorrente e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 125,00 per spese vive (contributo unificato euro 98,00 + marca da bollo euro 27,00) e della somma di euro 3.250,00 per onorari (fase di studio: euro 600,00; fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 950,00; fase decisionale: euro 1.100,00), così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi previsti dalla tabella 12 allegata al
D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano
10 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, al quale occorre infatti aggiungere rivalutazione ed interessi maturati fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez. 3, n° 2274 del 04/02/2005).
Si ritengono, invece, sussistenti gli estremi per compensare le spese processuali tra il ricorrente e la Provincia di , rinvenendosi le eccezionali e gravi ragioni nella CP_2
particolarità delle vicende successorie che hanno interessato la Provincia di e la CP_2
nel contenzioso in questione. Controparte_3
...
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 5.000,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 03.11.2010 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 03.11.2010 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
pagamento a favore del ricorrente, e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 125,00 per spese vive ed in euro 3.250,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra il ricorrente e la Provincia di
. CP_2
11 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 05.11.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
CE ES IZ UL LV CO
12