Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6530 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02928/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2928 del 2023, proposto da Diapath S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza permanente rapporti tra Stato Regioni e Province, Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispetti legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati;
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p. t., non costituita in giudizio;
nei confronti
Deas S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti: A) il decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, datato 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 settembre 2022; B) il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 ottobre 2022; C) l’atto di “ Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 ”, raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 28 settembre 2022; D) l’Accordo rep. atti n. -OMISSIS- del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell’art. 9-ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, di “ Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016- 2017 e 2018 ”; E) quatenus opus , la circolare del Ministero della salute e del M.E.F. datata 26 febbraio 2020, prot. n. -OMISSIS-; F) la determinazione n. -OMISSIS- del 28.11.2022, a firma dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna, atto conseguenziale ai provvedimenti sopra gravate ed avente ad oggetto “ Articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 ”; G) l’Allegato A) alla determinazione n. -OMISSIS- del 28.11.2022, recante “ Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore ”; H) l’Allegato B) alla determinazione n. -OMISSIS- del 28.11.2022, recante modalità di versamento della quota di riparto imputata; I) la nota a firma del Direttore generale dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna prot. n. -OMISSIS- del 29.11.2022, con la quale è stata comunicata ai fornitori di dispositivi medici l’intervenuta pubblicazione degli atti sopra indicati ed indicate le modalità ed i tempi di versamento delle somme loro imputate; K) ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni e Province autonome;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. OR RT, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente, impresa operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti e servizi per l’anatomia patologica, si duole degli interventi normativi e regolamentari intesi a imporre agli operatori economici l’onere di concorrere al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa della sanità pubblica, relativamente agli acquisti di “ dispositivi medici ”, effettuati negli anni dal 2015 al 2018, da parte di Regioni e Province autonome (segnatamente dell’art. 9- ter, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015, poi modificato dall’art. 18, comma 1, D.L. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, prevedente detto onere, da attuarsi mediante successivi decreti e provvedimenti tesi a rendere effettivo il ripianamento, nonché degli atti normativi conseguenti).
In esplicazione della previsione normativa, con D.M. 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 15 settembre 2022, si provvedeva alla “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”.
Le somme certificate, da porre a carico alle aziende fornitrici erano così indicate: a) 416.274.918 €, per l’anno 2015; b) 473.793.126 €, per l’anno 2016; c) 552.550.000, € per l’anno 2017; d) 643.322.535 €, per l’anno 2018 (complessivamente, circa 2,1 miliardi di euro, da ripartire tra gli operatori “ in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale ” (come da art. 9-ter, comma 9, D.L. n. 78/2015).
Con il D.M. 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 26 ottobre 2022, assunto a seguito dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 settembre 2022, si provvedeva alla conseguente “ Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”.
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 9-ter, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015, a seguito dell’adozione dei predetti atti, le Regioni e le Province autonome erano chiamate a definire “ con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale ”.
In ottemperanza alle indicazioni impartite, la Regione Sardegna, per il tramite del competente assessorato, adottava la determinazione n. -OMISSIS- del 28.11.2022, con la quale stabiliva di: 1) determinare gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 e dei conseguenti provvedimenti di cui al Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, dell’art 18, comma 1, D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251; 2) precisare che i dati quantificanti gli oneri per il ripiano di cui al precedente punto 1, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 erano riportati nell’allegato A) al provvedimento, riportante per ciascuna annualità e per dato complessivo gli importi dovuti da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione autonoma della Sardegna, per i suddetti esercizi; 3) dare atto che le modalità utilizzate per la determinazione del ripiano rispondevano alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251, ovvero risultavano in misura pari per ciascun fornitore, all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale della Regione Autonoma della Sardegna, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018; 4) dare atto che il provvedimento sarebbe stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell’art. 4, comma 3, Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella G.U. del 26 ottobre 2022 n. 251, ai fini del versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione; 5) stabilire che gli importi totali per il quadriennio 2015-2018, indicati nell’allegato A), avrebbero dovuto essere versati da ciascun fornitore mediante l’accesso al portale web pagoPA Sardegna con le modalità di cui all’Allegato B); 6) disporre, nel caso in cui le aziende di cui al richiamato allegato A) non adempissero all’obbligo di ripiano, di dar seguito alle disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 9-bis dell’art. 9-ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e che la compensazione fino a concorrenza dell’intero ammontare sarebbe stata effettuata dalle Aziende sanitarie, ciascuna per quanto di competenza; 7) prevedere che, con cadenza annuale, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9-bis dell’art. 9-ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la Regione autonoma della Sardegna avrebbe trasmesso al Ministero della Salute, apposita relazione, attestante i recuperi effettuati, ove necessari;
Detta determinazione regionale, pubblicata sul portale istituzionale regionale il 29 novembre 2022 e comunicata alla ricorrente in pari data, intimava alla ricorrente medesima di corrispondere complessivi € 69.550,78, per il quadriennio 2015-2018.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 27.01.2023 e depositato il 20.02.2023, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione, falsa e omessa applicazione dell’art. 9-ter D.L. n. 78/2015, conv. in legge n. 125/2015, come modificato dall’art. 1, comma 557, legge 20.12.2018 n. 145, nonché violazione del principio tempus regis actum ; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta; 2) violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, art. 9-ter D.L. n. 78/2015, artt. 9 e seguenti legge n. 241/1990; eccesso di potere sotto i profili di travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta; 3) eccesso di potere sotto i profili di irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta; violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, artt. 3 e seguenti legge n. 241/1990; 4) illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) D.L. 6 luglio 2011 n. 98; art. 1, comma 131 lett. b), legge n. 24 dicembre 2012 n. 228; art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis D.L. 19 giugno 2015 n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 41 Cost., nonché con l’art. 117 Cost., per violazione degli artt. 26, 101 e 107 TFUE, dell’art. 1, comma 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 5) illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1 lett. c), D.L. 6 luglio 2011 n. 98; art. 1, comma 131 lett. b), legge n. 24 dicembre 2012 n. 228; art. 9-ter, commi 1 lett. b), 8 e 9, art. 9-bis D.L. 19 giugno 2015 n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 117 Cost., per violazione dell’art. 1, comma 1, del primo Protocollo addizionale alla CEDU, e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 6) illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) D.L. 6 luglio 2011 n. 98; art. 1, comma 131 lett. b), legge n. 24 dicembre 2012 n. 228; art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8 e 9, e art. 9-bis D.L. 19 giugno 2015 n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 53 e 117 Cost., per violazione dell’art. 1, comma 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sotto altri profili; 7) illegittimità derivata della determinazione per illegittimità del decreto e delle linee guida; 8) illegittimità propria della deliberazione regionale; violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, art. 9-ter D.L. n. 78/2015 (conv. legge n. 125/2015), artt. 7 e seguenti legge n. 241/1990; eccesso di potere sotto i profili di travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, carenza di istruttoria e ingiustizia manifesta; 9) istanza istruttoria, ex artt. 46 e 65 c.p.a. di cui al d.lgs. n. 104/2010.
Si costituiscono le Amministrazioni statali intimate, per resistere nel giudizio.
Non si costituisce la Regione Sardegna.
Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-del 26.07.2023, è accolta la domanda di misura cautelare monocratica.
Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- del 27.06.2023, è autorizzata la notifica ai controinteressati, in forma semplificata.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 05.10.2023, è accolta la domanda cautelare della ricorrente.
Con atto qui depositato il 16.03.2026, parte ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza straordinaria, tenutasi in modalità telematica il 10 aprile 2026, per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il dichiarato sopravvenire del difetto di interesse. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OR RT, Presidente, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.