Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8541 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4401 del 2025, proposto da
IN Kumar, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI PRIMO INGRESSO CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa EL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta il ricorrente di essere giunto in Italia con visto per lavoro subordinato nel 2023 e che il suo datore di lavoro, in data 8 Ottobre 2024, provvedeva a richiedere il primo ingresso presso la Prefettura di Caserta.
Nelle more, a mezzo del suo procuratore, in data 14 Dicembre 2024, preso atto della cessazione del datore richiedente, dalla carica di Amministratore della PASCO SRL, società richiedente, provvedeva a chiedere convocazione per le parti ai fini della richiesta di un permesso per attesa occupazione.
La richiesta veniva sollecitata in data 24 febbraio 2025 e, successivamente in data 20 maggio e 16 luglio 2025.
In mancanza di un riscontro da parte della Prefettura, il ricorrente ha proposto il ricorso all’odierno esame in cui deduce per più aspetti la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha rappresentato che il cittadino straniero aveva comunicato la sua presenza nel territorio nazionale solo in data 6 febbraio 2024; in data 14.05.2024, poi, il datore di lavoro, tramite proprio legale, comunicava la rinuncia all’istanza; in data 14 dicembre 2024 il ricorrente chiedeva permesso di soggiorno per attesa occupazione; in data 17.03.2025, l’amministrazione rappresentava l’impossibilità di accogliere le istanze di subentro/attesa occupazione, non sussistendone i requisiti previsti dalla normativa. Nel contempo, avendo il ricorrente provveduto ad eleggere domicilio presso il proprio legale, l’Ufficio provvedeva a comunicare al ricorrente l’informativa ex art. 10 bis L. 241/1990, adottata in data 12.01.2024 e comunicata tramite l’applicativo ministeriale per la gestione delle istanze.
Avverso il summenzionato preavviso di revoca non pervenivano memorie, ma unicamente un’istanza di sollecito per la definizione del procedimento in data 20.05.2025.
Pertanto, l’Ufficio, in assenza di elementi idonei a superare le criticità riscontrate, in data 10.09.2025 disponeva la revoca definitiva del nulla osta.
Così sintetizzata la articolata vicenda procedimentale, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Alle medesime conclusioni può giungersi nella fattispecie in esame, ove la revoca del primigenio nulla osta costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale, costituendo implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento (con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero con il rilascio di un permesso per attesa occupazione).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.).
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA UD, Presidente
EL NA, Consigliere, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NA | SA UD |
IL SEGRETARIO